ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli   artt.   3  del  regio  decreto  9  settembre  1941,  n.  1022
 (Ordinamento giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981,  n.
 180  (Modifiche  dell'ordinamento giudiziario militare di pace), come
 integrato  dall'art.  13  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.   449
 (Approvazione   delle   norme   per   l'adeguamento  dell'ordinamento
 giudiziario militare al nuovo processo penale ed a  quello  a  carico
 degli  imputati  minorenni),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  7
 febbraio 1994 dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale
 militare  di  Padova  nel  procedimento  penale  a  carico  di Pietro
 Nicolosi, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 26  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  procedimento  penale a carico di Pietro
 Nicolosi, il giudice dell'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale
 militare   di   Padova,  su  eccezione  del  pubblico  ministero,  ha
 sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  25,  primo  comma,  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale del combinato
 disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre  1941,  n.  1022
 (Ordinamento  giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981, n.
 180 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di  pace),  come
 integrato   dall'art.  13  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449
 (Approvazione  delle   norme   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  militare  al  nuovo processo penale ed a quello a carico
 degli imputati minorenni), nella parte in cui non prevede,  nel  caso
 di giudizio abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare dinanzi
 all'autorita'  giudiziaria  militare, la devoluzione della cognizione
 ad un organo collegiale, con l'intervento di un  militare,  di  grado
 pari  a  quello  dell'imputato  e  comunque non inferiore al grado di
 ufficiale, con funzioni di giudice.
    Il giudice rimettente premette che il legislatore non  ha  emanato
 norme  di  adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo
 processo penale, che si applica anche dinanzi ai  tribunali  militari
 in base all'art. 1 del codice di procedura penale ed all'art. 207 del
 decreto    legislativo    28   luglio   1989,   n.   271.   Tuttavia,
 nell'applicazione del nuovo codice di procedura penale, anche  presso
 i  tribunali militari sono stati istituiti il giudice per le indagini
 preliminari ed il giudice  dell'udienza  preliminare  e  le  relative
 funzioni   sono   state   conferite   ad  un  giudice  monocratico  e
 professionale. Il giudice dell'udienza preliminare ha il compito, tra
 l'altro, di definire il processo con rito abbreviato  che  si  svolge
 nell'udienza  preliminare,  mentre  in  caso di giudizio ordinario la
 cognizione rimane attribuita alla competenza del tribunale  militare,
 organo  collegiale  composto  da  due  magistrati  militari  e  da un
 militare  con  funzioni  di  giudice,  di   grado   pari   a   quello
 dell'imputato e non inferiore ad ufficiale.
    Ad  avviso del giudice rimettente, in assenza del militare-giudice
 si  avrebbe  un  giudizio  privo   del   contributo   inerente   alla
 particolarita'  della  vita  militare  necessario  per  integrare  le
 conoscenze    prevalentemente    tecnico-giuridiche    dei    giudici
 professionali.
    Il  giudice  rimettente ritiene, richiamando la sentenza di questa
 Corte n. 49 del 1989, che non si puo' prescindere dalla presenza  del
 militare-giudice  in  tutti  i  casi  in  cui l'autorita' giudiziaria
 militare e' investita della cognizione di un reato militare,  e  cio'
 anche  quando  il  giudizio  si  svolga  nelle  forme  di un processo
 speciale.
    Cosi' avviene per i  reati  di  competenza  del  tribunale  per  i
 minorenni,  in  ordine  ai  quali  il legislatore ha salvaguardato la
 composizione mista (giudice professionale e  giudici  esperti)  anche
 per   il   giudizio   abbreviato   (art.   50-  bis  dell'ordinamento
 giudiziario, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre  1988,  n.
 449).
    Il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate contrastino:
       a)  con  l'art.  3  della  Costituzione,  per la ingiustificata
 disparita' di trattamento nei confronti degli imputati  che  scelgono
 il  rito abbreviato, in quanto la pronuncia emessa nei loro confronti
 nell'udienza preliminare sarebbe priva della valutazione  di  aspetti
 della vita militare;
       b)  con  l'art. 25, primo comma, della Costituzione, che, nello
 stabilire la garanzia del giudice naturale precostituito  per  legge,
 farebbe riferimento non solo al principio di precostituzione ma anche
 all'idoneita' e specializzazione del giudice.
    La  questione di legittimita' costituzionale e' ritenuta rilevante
 nel giudizio principale, in quanto la caducazione della  norma  della
 cui  costituzionalita'  si  dubita  comporterebbe la celebrazione del
 giudizio davanti ad un giudice diversamente composto.
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata.
    L'Avvocatura   osserva  che  l'esigenza  prospettata  dal  giudice
 rimettente puo' e deve trovare un contemperamento con i  principi  di
 semplificazione  e  celerita'  alla  base  del giudizio abbreviato, i
 quali sarebbero sensibilmente sacrificati, senza alcuna  apprezzabile
 utilita'  per  l'imputato  militare  che ha formulato la richiesta di
 giudizio  abbreviato,  se  per  la   celebrazione   di   quest'ultimo
 nell'udienza  preliminare  vi  fosse  la  necessita'  di  riunire  un
 collegio  composto  da  un  militare-giudice  e  da  due   magistrati
 militari.
    Il   bilanciamento  di  interessi  conduce  piuttosto  a  ritenere
 giustificata la prevalenza  accordata  alla  scelta  di  celerita'  e
 snellezza,    rispetto   all'esigenza   di   specializzazione   nella
 composizione dell'organo giudicante.
    Non  varrebbe  addurre l'esempio del processo minorile, nel quale,
 oltre all'esistenza (diversamente dal processo  penale  militare)  di
 precisi   vincoli   imposti   dal   legislatore   delegante,  possono
 effettivamente ravvisarsi, in relazione alla  posizione  del  minore,
 diverse  e  piu'  forti  esigenze  di specializzazione del giudice (e
 quindi di integrazione del collegio con  esperti  anche  nell'udienza
 preliminare).
    La   discrezionalita'   del   legislatore   non  sarebbe  pertanto
 censurabile sotto  il  profilo  della  razionalita'  in  relazione  a
 fattispecie che appaiono tra loro ben distinte e tali da giustificare
 il ricorso a soluzioni processuali differenti.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
 giudice dell'udienza preliminare del  Tribunale  militare  di  Padova
 concerne  la  composizione  dell'organo giudicante cui e' devoluto il
 giudizio abbreviato che si svolge  nell'udienza  preliminare,  organo
 che  si  vorrebbe  non  gia'  monocratico,  bensi'  collegiale  ed  a
 composizione mista. Difatti viene denunciato  il  combinato  disposto
 degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 legge 7
 maggio  1981,  n.  180,  come  integrato  dall'art.  13 del d.P.R. 22
 settembre  1988,  n.  449,  nella  parte  in  cui  non  prevede   che
 nell'udienza  preliminare, per il giudizio abbreviato, non intervenga
 con funzioni di giudice anche un militare  di  grado  pari  a  quello
 dell'imputato  e  comunque non inferiore al grado di ufficiale, cosi'
 come nella composizione del Tribunale militare per il giudizio con il
 rito ordinario.
    Il giudice rimettente considera sempre  necessaria,  nel  processo
 penale  militare,  la  partecipazione all'organo giudicante di chi ha
 esperienza della vita militare ed e' cosi' in grado di  integrare  le
 conoscenze    prevalentemente    tecnico-giuridiche    dei    giudici
 professionali.
    Lo stesso giudice rimettente ritiene che  la  mancanza  di  questa
 componente   nel   giudizio  abbreviato,  affidato  al  solo  giudice
 professionale, determini:
       a) una ingiustificata disparita' di trattamento  nei  confronti
 degli  imputati che scelgono questo rito (art. 3 della Costituzione),
 in quanto essi rimarrebbero privi, nel giudizio, di  una  valutazione
 piu' specifica degli aspetti di vita militare;
       b)   la   violazione   della   garanzia  del  giudice  naturale
 precostituito per legge  (art.  25  della  Costituzione),  intendendo
 questo  principio  come  comprensivo,  tra l'altro, della idoneita' e
 specializzazione del giudice.
    2. - La questione e' infondata,  con  riferimento  ad  entrambi  i
 parametri di valutazione indicati nell'ordinanza di rimessione.
    Preliminarmente  si  deve  ricordare  che il principio del giudice
 naturale precostituito per  legge,  dal  quale  nessuno  puo'  essere
 distolto  (art.  25,  primo comma, Costituzione), risponde al diritto
 fondamentale ad avere  un  giudice  indipendente  ed  imparziale,  il
 quale, nel conflitto tra opposte pretese sottoposte al suo giudizio e
 tra  le  parti  che  ne  sono portatrici nel processo, non possa dare
 adito al dubbio di essere stato appositamente  istituito  per  quella
 controversia  e  per  quelle  parti,  con una scelta idonea ad essere
 orientata in vista di un determinato giudizio.
    La  giurisprudenza costituzionale ha, sin dalla sentenza n. 29 del
 1958, ripetutamente affermato che  la  locuzione  "giudice  naturale"
 corrisponde  a  quella di "giudice precostituito per legge". E' stata
 cosi' piu' volte chiarita la portata del principio sancito  dall'art.
 25,  primo comma, della Costituzione. Questa norma tutela "l'esigenza
 che la competenza degli organi giudiziari, al fine  di  una  garanzia
 rigorosa  della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibile
 arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in  base
 a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie"
 (sentenza  n.  127  del  1979;  nello  stesso senso, tra le molte, da
 ultimo sentenze n. 149 del 1994, n. 217 del 1993 e n. 269  del  1992;
 ordinanze n. 161 del 1992 e n. 271 del 1989).
    Non  assume dunque rilievo la presunta maggiore o minore idoneita'
 o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno
 o   all'altro   organo   della   giurisdizione.   Il   criterio    di
 predeterminazione  della  competenza,  in  quest'ambito, ricade nella
 discrezionalita' del legislatore (cfr. sentenza n. 135 del 1980).
    Per quanto piu' specificatamente concerne il giudizio  abbreviato,
 la  Corte  ha gia' ritenuto che il giudice naturale precostituito per
 legge e' quello dell'udienza preliminare, cioe' un  organo,  anziche'
 un  altro  dello  stesso  ufficio,  che  e' investito del giudizio in
 presenza di determinati  presupposti  previsti  in  via  generale  ed
 astratta  dalla legge (sentenza n. 305 del 1993), senza che rilevi la
 diversa composizione (monocratica, anziche'  collegiale)  dell'organo
 preordinato  per  il  giudizio abbreviato, rispetto a quella prevista
 per il giudizio dibattimentale.
    La stessa valutazione deve essere espressa per il processo  penale
 militare,  nel quale l'avere chiamato a comporre i collegi giudicanti
 anche ufficiali non appartenenti all'ordine giudiziario militare puo'
 far ritenere che la partecipazione di questi ultimi contribuisca alla
 migliore comprensione, utile ai  fini  del  giudizio,  della  vita  e
 dell'ambiente militare nel quale i fatti illeciti sono stati commessi
 (sentenza  n.  49  del  1989).  Ma  questa  particolarita', se vale a
 giustificare la presenza di militari nell'organo giudicante,  non  la
 impone.  La presenza di un militare con funzioni di giudice assieme a
 magistrati militari in quel  processo  non  rispecchia  un  contenuto
 normativo  costituzionalmente  vincolato  (cfr.  sentenza  n.  25 del
 1981), ma risponde invece ad una valutazione di opportunita'  rimessa
 al legislatore.
    E' parimenti compresa nella discrezionalita' legislativa la scelta
 tra  diverse  forme di composizione dell'organo giurisdizionale (cfr.
 da ultimo ordinanze n. 10 e n. 395 del 1994). Ne  segue  che  non  e'
 possibile  considerare elemento di comparazione o trarre argomento di
 valutazione, come propone l'ordinanza di  rimessione,  dalla  diversa
 composizione  del giudice per l'udienza preliminare nel Tribunale per
 i minorenni, che rimane collegiale,  con  la  partecipazione  di  due
 giudici  onorari  (art. 50- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
 12, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.  449).  In
 questo  caso  la  discrezionalita' del legislatore si e' diversamente
 orientata, con riferimento ad un organo la  cui  posizione  non  puo'
 essere "formalisticamente equiparata a quella dei tribunali militari"
 (cfr. sentenza n. 78 del 1989) ed in relazione ad un processo, quello
 minorile,  che  ha  molteplici  connotazioni  esclusivamente proprie,
 connesse alla particolare protezione che la Costituzione assicura  ai
 minori.
    3.  -  La  diversa  composizione nel processo militare dell'organo
 giudicante nel giudizio abbreviato, al quale non partecipano militari
 con funzioni di giudice, rispetto a quella dibattimentale, nel  quale
 tale  presenza  e'  assicurata,  non  determina neppure la denunciata
 disparita' di trattamento tra imputati.
    Difatti per un  verso  tutti  sono  giudicati,  nell'ambito  dello
 stesso  rito  (rispettivamente  ordinario dibattimentale o abbreviato
 che si svolge dinanzi al giudice dell'udienza preliminare), da organi
 egualmente composti.
    Per altro profilo, essendo i due riti diversi,  non  e'  possibile
 comparare   la   composizione   degli   organi  giudicanti  per  essi
 rispettivamente  previsti,  tanto  piu'  che  per  accedere  al  rito
 abbreviato e' sempre necessaria la richiesta dello stesso imputato.