ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
 9 maggio 1994, depositato in Cancelleria il 13 maggio successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 8, secondo comma,
 del decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali  31  gennaio
 1994,  n.  171  (Regolamento  recante  determinazione  di  indirizzi,
 criteri e modalita' per la gestione  del  servizio  editoriale  e  di
 vendita   riguardante   le   riproduzioni  di  beni  culturali  e  la
 realizzazione  di  cataloghi  ed  altro  materiale  informativo,  dei
 servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di
 riproduzioni  e  il  recapito nell'ambito del prestito bibliotecario,
 nonche' dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba  e
 di  vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i
 musei, le gallerie, gli scavi  archeologici,  le  biblioteche  e  gli
 archivi  di  Stato  e  gli altri istituti dello Stato consegnatari di
 beni culturali) ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi   l'avvocato  Alberto  Predieri  per  la  Regione  Umbria  e
 l'avvocato dello Stato  Giuseppe  O.  Russo  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 9 maggio 1994 la Regione Umbria ha
 proposto conflitto di attribuzione nei confronti del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  con riferimento all'art. 8, secondo comma,
 del  regolamento  adottato  dal  Ministro  per  i  beni  culturali  e
 ambientali   con   decreto  31  gennaio  1994,  n.  171,  recante  la
 "determinazione di indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei
 servizi  aggiuntivi  presso  i  musei,   le   gallerie,   gli   scavi
 archeologici,  le  biblioteche  e  gli  archivi  di Stato e gli altri
 istituti dello Stato consegnatari di beni culturali".
    La Regione chiede si dichiari che non spetta  al  Ministro  per  i
 beni  culturali  e  ambientali  prevedere, con proprio regolamento, e
 autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione  della  gestione
 integrata  di  servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali
 territoriali che lo richiedano, sentita la  regione  interessata,  la
 quale  designa  un  componente  della  commissione aggiudicatrice. Di
 conseguenza chiede l'annullamento dell'art.  8,  secondo  comma,  del
 decreto  ministeriale  n. 171 del 1994, che, con questa disposizione,
 invaderebbe competenze regionali in materia di musei e biblioteche di
 enti locali o di  interesse  locale  (artt.  117,  118  e  119  della
 Costituzione  e  relative  norme  interposte). La stessa disposizione
 sarebbe inoltre viziata  perche'  in  contrasto  con  i  principi  di
 ragionevolezza  (art.  3  della  Costituzione)  e  di  buon andamento
 dell'amministrazione (art. 97).
    2. -  La  Regione  ricorrente  ricorda  che  il  decreto-legge  14
 novembre 1992, n. 433 (convertito in legge, con modificazioni, con la
 legge  14  gennaio  1993,  n.  4), nel disporre misure urgenti per il
 funzionamento dei musei statali, prevede che presso di essi e  presso
 le  biblioteche  e  gli  archivi  di  Stato  possono essere istituiti
 servizi aggiuntivi (quali la vendita  di  cataloghi  e  di  materiale
 informativo,  la  fornitura ed il recapito di riproduzioni, i servizi
 di caffetteria, ristorazione e  guardaroba)  offerti  al  pubblico  a
 pagamento.
    L'art.   4,   secondo  comma,  del  decreto-legge  demanda  ad  un
 regolamento,  da  adottare  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni
 culturali  ed  ambientali,  la  determinazione  degli  indirizzi, dei
 criteri e delle modalita' per la gestione di tali servizi.
    Ad avviso della ricorrente il regolamento,  anziche'  limitarsi  a
 dettare   la   relativa   disciplina   per   gli   istituti  statali,
 provvederebbe anche per i corrispondenti istituti degli enti  locali.
 Difatti  l'art. 8 del decreto ministeriale n. 171 del 1994, dopo aver
 previsto la possibilita' di un'unica gara per la gestione dei servizi
 aggiuntivi nei musei e negli istituti minori (primo comma),  consente
 che  tale gara comprenda anche l'affidamento dei servizi per musei di
 enti locali che ne facciano richiesta (secondo comma).
    La ricorrente ritiene che quest'ultima disposizione invada proprie
 competenze, gia' esercitate in materia di musei e biblioteche di enti
 locali con una disciplina organica (leggi regionali 3 giugno 1975, n.
 39, 3 maggio  1990,  n.  35  e  3  maggio  1990,  n.  37,  anche  con
 riferimento  all'organizzazione  dei  servizi, compresi quelli che il
 decreto-legge n. 433 del 1992 definisce "aggiuntivi").
    La Regione osserva che  la  competenza  in  materia  di  "musei  o
 biblioteche  di  enti  locali", attribuita alle regioni dall'art. 117
 della Costituzione (e definita dagli artt. 7 del  d.P.R.  14  gennaio
 1972,  n.  3 e 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ha un contenuto
 che comprende tutte le funzioni riconducibili a tali istituzioni.  In
 ordine  ad  esse  lo Stato e' privo di potesta' amministrativa e puo'
 intervenire solo con norme di principio. Non potrebbe dunque disporre
 con riferimento ai servizi, anche  "aggiuntivi",  perche'  altrimenti
 finirebbe  per  ingerirsi  nella  organizzazione dei musei, archivi e
 biblioteche degli enti locali.
    A nulla rileverebbe, ad avviso della Regione,  che  la  norma  non
 obblighi i musei ed istituti di enti locali, essendo applicabile solo
 quando  questi  ultimi  lo  richiedano.  La  lesione delle competenze
 regionali  si  verificherebbe  egualmente,  essendo  riservata   alla
 discrezionalita'   di  un'autorita'  statale  (incompetente,  secondo
 l'art. 117 della Costituzione)  la  decisione  se  procedere  o  meno
 all'applicazione di un sistema previsto per i soli musei statali.
    La disposizione regolamentare denunciata sarebbe inoltre del tutto
 vaga ed ambigua e, per questo aspetto, in contrasto con i principi di
 buon andamento dell'amministrazione e di ragionevolezza (artt. 97 e 3
 della Costituzione).
    La  ricorrente  ritiene,  infine,  che non si e' in presenza di un
 esercizio della funzione di indirizzo  e  coordinamento,  che  spetta
 allo  Stato  nelle  materie  di  competenza regionale. Ma se anche la
 disposizione denunciata fosse cosi' qualificata, essa sarebbe  allora
 viziata  nella forma giacche' l'atto di indirizzo e coordinamento non
 puo' essere adottato con un decreto ministeriale.
    3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che sostiene l'infondatezza del conflitto.
    L'Avvocatura riconosce le attribuzioni  regionali  in  materia  di
 musei e biblioteche di enti locali, secondo i principi definiti dalla
 giurisprudenza  costituzionale,  e  considera  invasivo un intervento
 diretto dello Stato a favore delle istituzioni museali  di  interesse
 locale.  Ritiene tuttavia che la norma regolamentare impugnata non si
 ponga in contrasto con quei principi, in quanto  la  possibilita'  di
 addivenire  alla  gestione integrata di servizi aggiuntivi, estesa ai
 musei di enti locali mediante l'indizione di un'unica  gara,  sarebbe
 regolata  dal decreto ministeriale secondo un modulo consensuale, nel
 quale  assumono  rilievo  determinante  le  valutazioni,   non   solo
 dell'ente interessato, ma anche della regione competente.
    4.  -  In prossimita' dell'udienza la Regione Umbria ha depositato
 una memoria per ribadire le argomentazioni svolte nel ricorso.
                        Considerato in diritto
    1. - La  Regione  Umbria  denuncia  come  invasivo  delle  proprie
 attribuzioni  l'art.  8,  secondo comma, del regolamento adottato con
 decreto del Ministro per i beni culturali  e  ambientali  31  gennaio
 1994, n. 171, in attuazione delle misure urgenti per il funzionamento
 dei  musei statali disposte con il decreto-legge 14 novembre 1992, n.
 433, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14  gennaio
 1993, n. 4.
    L'art.  4,  secondo  comma,  del  decreto-legge  ha autorizzato il
 Ministro ad adottare un regolamento per fissare indirizzi, criteri  e
 modalita'  per  la  gestione  dei  servizi aggiuntivi (editoriale, di
 riproduzione e recapito del prestito bibliotecario, di  ristorazione,
 di  guardaroba e vendita di beni correlati all'informazione museale),
 offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche  e  archivi
 di Stato.
    Il  regolamento,  nel disciplinare le modalita' e le procedure che
 il capo di  ciascun  istituto  deve  seguire  per  l'attivazione  dei
 previsti  servizi aggiuntivi, stabilisce che, se ritenuto opportuno e
 conveniente  per  promuovere  l'effettiva  presenza  e   l'efficiente
 gestione  dei  servizi stessi, possa essere autorizzato l'esperimento
 di un'unica gara per piu' istituti (art. 8, primo comma).  Lo  stesso
 regolamento  consente, inoltre, che la gara possa essere svolta anche
 per la gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed  istituti
 di   enti   locali   territoriali   che  lo  richiedano,  sentite  le
 amministrazioni regionali interessate; in  tal  caso  la  commissione
 aggiudicatrice  delle  licitazioni  e'  integrata  con  un componente
 designato dalla regione interessata (art. 8, secondo comma).
    La  ricorrente  ritiene  che  quest'ultima  previsione  invada  le
 attribuzioni  ad  essa  riservate  dagli  artt.  117, 118 e 119 della
 Costituzione in materia di musei e biblioteche di enti locali,  quali
 configurate  dalle  disposizioni di trasferimento delle funzioni alle
 regioni (artt. 7 del d.P.R. n. 3 del 1972 e 47 del d.P.R. n. 616  del
 1977).  La  ricorrente  denuncia,  inoltre,  vizi  sostanziali  della
 disposizione  regolamentare  che,  per  il  suo  incerto  ed  ambiguo
 contenuto, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di
 buon andamento dell'amministrazione (art. 3 e 97 della Costituzione).
 Infine  afferma  che  l'atto  impugnato,  se  ritenuto di indirizzo e
 coordinamento, sarebbe stato adottato  in  una  forma  non  adeguata,
 giacche'  atti di questa natura non possono trovare espressione in un
 decreto ministeriale.
    2. - Il  ricorso  muove  dal  presupposto  interpretativo  che  la
 disposizione   regolamentare  denunciata  sia  rivolta  ai  musei  ed
 istituti  di  enti  locali  territoriali  ed  attribuisca  ad   essi,
 disciplinandola,  la  facolta' di accedere alla gestione dei previsti
 servizi aggiuntivi a pagamento destinati al pubblico,  integrati  con
 quelli  di  analoghe  istituzioni  statali,  senza che assumano alcun
 effettivo rilievo, al di la' del previsto parere, la disciplina e  la
 volonta' regionale.
    Questa interpretazione non puo' essere condivisa.
    L'art.  8, secondo comma, del decreto ministeriale n. 171 del 1994
 si inserisce nel contesto di una disciplina dettata per  i  musei  ed
 altre istituzioni culturali statali, stabilendo i casi e le modalita'
 con  le  quali  i  capi  dei  singoli  istituti possono accedere alle
 richieste di analoghe istituzioni di enti locali territoriali per  lo
 svolgimento  di  gare  dirette  a realizzare la gestione integrata di
 servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento.
    La norma regolamentare non solo non obbliga in alcun modo i  musei
 di  enti  locali  ad  attivare  tali  procedure, ma, intesa nella sua
 esatta portata, non disciplina neppure i casi e le modalita'  secondo
 le  quali  quei  musei  possono  accedere  alla gestione integrata di
 servizi, essendo tale facolta' rimessa alla regolamentazione  propria
 degli enti interessati e delle amministrazioni per essi competenti.
    L'art.  8, secondo comma, del decreto ministeriale n. 171 del 1994
 si limita esclusivamente a predisporre uno strumento preordinato alla
 collaborazione tra istituzioni diverse in questo  settore,  rimanendo
 ferma   la   disciplina  propria  per  ciascuna  di  esse,  e  quindi
 salvaguardate le  competenze  regionali.  La  collaborazione  per  la
 gestione  integrata  dei  previsti  servizi  - che per non comportare
 oneri  a  carico  delle  amministrazioni  interessate  devono   avere
 dimensioni  che  consentano  economicita'  di  gestione - richiede la
 convergenza di volonta' diverse.
    La norma regolamentare oggetto del conflitto  di  attribuzione  e'
 rivolta  alle  amministrazioni  statali,  per  consentire ad esse una
 collaborazione, che presuppone il consenso della regione interessata,
 sempre necessario per l'esperimento di un'unica  gara  integrata  per
 l'affidamento  dei servizi in questione. Questo principio risulta non
 tanto dalla previsione che, in relazione alla  richiesta  degli  enti
 locali,  siano sentite le regioni interessate (espressione questa che
 potrebbe far ritenere ci si trovi in presenza di un  parere),  quanto
 dalla  necessita' che la commissione aggiudicatrice della licitazione
 prevista per l'attribuzione dei servizi sia composta  con  un  membro
 designato   dalla   regione.   Questo   atto   non  puo'  che  essere
 consequenziale al consenso della regione interessata, la quale non e'
 in alcun modo vincolata a fare la designazione.
    3. - In  conclusione  l'atto  denunciato,  essendo  esclusivamente
 indirizzato  ad  amministrazioni  dello  Stato,  e presupponendo come
 essenziale, perche' si attui la collaborazione in esso  prevista,  il
 consenso  della  regione  interessata,  non  e'  idoneo a menomare le
 attribuzioni regionali.
    Il ricorso della Regione Umbria deve  essere  pertanto  dichiarato
 inammissibile.