ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge
 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
 e  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e  periti),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  25  maggio  1994  dal  Pretore  di  Novara nel
 procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la  Cassa  nazionale
 di   previdenza  e  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e  periti
 commerciali, iscritta  al  n.  510  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Guido Bosetto
 contro la Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  a  favore  dei
 ragionieri   e   periti   commerciali,   diretto   ad   ottenere   la
 riliquidazione della  pensione  in  godimento  previo  versamento  di
 contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 all'art.  3  della Costituzione, dell'art. 33 della legge 30 dicembre
 1991,  n.  414  (Riforma  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   e
 assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e periti), che non consente a
 coloro che fruiscono anche di trattamento  pensionistico  erogato  da
 altra  Cassa  di previdenza relativa a libere professioni di chiedere
 la riliquidazione e la maggiorazione  della  pensione  procedendo  al
 versamento dei contributi integrativi.
    2.  - La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina
 che consentiva l'iscrizione a piu'  Casse  previdenziali  per  libere
 professioni  ed  il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che
 gli iscritti in piu' albi professionali devono optare per  una  delle
 Casse  di previdenza (art. 34). Il Pretore riconosce che il principio
 di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale  rientra
 tra  le  scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia
 razionale il trattamento deteriore riservato a chi e' gia' pensionato
 ed e' stato iscritto  alla  Cassa  in  posizione  identica  ad  altri
 iscritti  che  possono  accedere  al  sistema di riliquidazione della
 pensione.
    La disparita' di trattamento sussisterebbe anche  tra  coloro  che
 percepiscono  pensioni  da altre Casse di libere professioni e coloro
 che  godono  di  trattamenti  pensionistici  a  carico  di   gestioni
 previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facolta'
 di chiedere la riliquidazione della pensione.
    3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  ha  eccepito  l'irrilevanza della questione, giacche' la
 riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo
 integrativo, che non sarebbe stato effettuato.
    Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza  della  questione,
 perche'  la  limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a
 carico  di  Casse  relative  a  libere  professioni   rientra   nella
 discrezionalita'   del  legislatore,  mentre  non  sono  omogenee  le
 situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
 Pretore di Novara riguarda l'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n.
 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza  e  assistenza  a
 favore  dei  ragionieri  e periti commerciali, che non consente a chi
 fruisce di  trattamento  pensionistico  erogato  da  altra  Cassa  di
 previdenza  relativa  a  libere  professioni di chiedere, versando la
 contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione
 e la maggiorazione della  pensione,  altrimenti  previste  (dall'art.
 32).
    Il  Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il
 principio di eguaglianza (art.  3  della  Costituzione)  sia  per  la
 irragionevolezza  della  disposizione  che  la  prevede,  sia  per la
 disparita' di trattamento tra pensionati,  giacche'  analogo  divieto
 non  sussiste  per  chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali
 che non fanno capo a Casse professionali.
    2. - L'eccezione, prospettata dall'Avvocatura, di inammissibilita'
 per irrilevanza della questione nel giudizio principale,  non  avendo
 l'interessato  provveduto  al  versamento dei contributi integrativi,
 presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione,
 non e' fondata.
    Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facolta'  di  procedere
 al  versamento  di  contributi  integrativi del contributo soggettivo
 annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone  la  possibilita'
 di   accedere   al   meccanismo   di  ricostruzione  della  posizione
 contributiva  e  pensionistica,  che   proprio   dalla   disposizione
 denunciata  e' esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra
 Cassa di previdenza.
    3. - La questione non e' fondata.
    La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei
 ragionieri  e  periti  commerciali,  stabilendo  nuovi   criteri   di
 contribuzione   e  di  calcolo  del  trattamento  pensionistico,  ora
 ancorati  al  reddito  professionale  al  quale  viene   direttamente
 rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo. Risulta cosi'
 profondamente  innovata  la  disciplina  in precedenza dettata, nella
 quale i  conti  individuali  degli  iscritti  erano  alimentati,  tra
 l'altro,   da   contributi   soggettivi   obbligatori   fissi  e  non
 proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n.  160,  istitutiva
 della  Cassa  nazionale  della  previdenza  e assistenza a favore dei
 ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970,  n.  1140,
 di  adeguamento  della legislazione previdenziale e assistenziale per
 gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema e' stato anche introdotto  il
 principio   della   iscrizione   ad   un'unica  Cassa  di  previdenza
 professionale, consentendo agli iscritti in albi  relativi  ad  altre
 professioni di optare per una delle Casse di previdenza.
    Il  nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni op-
 era  dunque  unitamente  al  divieto  di  iscrizione  in  piu'  Casse
 professionali  ed esclude la possibilita' di addivenire al cumulo dei
 relativi  trattamenti  previdenziali.  In  questo  contesto  non   e'
 irragionevole  avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso
 al periodo pregresso (mediante  la  contribuzione  integrativa)  solo
 quando   sussistano   le  condizioni  previste  per  la  sua  attuale
 applicazione  (unicita'   di   trattamento   pensionistico   relativo
 all'esercizio di libere professioni).
    Nel  sistema  della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure
 la denunciata disparita' di trattamento tra coloro  che  percepiscono
 pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono
 di   trattamenti   pensionistici   a   carico   di   altre   gestioni
 previdenziali,   in   rapporto   alla   facolta'  di  procedere  alla
 contribuzione integrativa  per  il  periodo  pregresso  con  i  nuovi
 criteri  introdotti  dalla  legge,  facolta'  esclusa  per i primi ed
 ammessa per i secondi.
    Difatti a questi ultimi non si estende il divieto  di  titolarita'
 di  altre  posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in
 piu' albi professionali, in connessione all'attribuzione del  diritto
 di  scegliere  la  Cassa  presso  la  quale  costituire  la posizione
 previdenziale.