ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  9,  comma  1,
 della legge 14 novembre 1992, n. 438 (recte: art. 8, comma 1, lettera
 b)  e  comma  3  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante
 "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita'  e  di  pubblico
 impiego,  nonche' disposizioni fiscali", convertito con modificazioni
 nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza  emessa
 il  23  novembre  1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di
 Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'Ufficio del
 Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al  n.  297  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n.
 297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado  di  Torino  -
 nel  corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti
 dell'Amministrazione delle finanze -  ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  articoli  3  e 53 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n.
 438;
      che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso  all'esame  del
 giudice  a  quo  concerne  la richiesta di restituzione della imposta
 straordinaria versata per il possesso  di  un  aeromobile,  in  forza
 dell'art.  8  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
 nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
      che, secondo il remittente, "gli artt. 9, comma 1,  della  legge
 12  luglio  1991  ed  8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre
 1992, n. 438", nel commisurare l'ammontare  del  tributo  dovuto  dai
 possessori  di  aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli
 stessi, si porrebbero in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione,  "non  rispettandosi  ne'  il principio della capacita'
 contributiva, ne' quello della parita' di trattamento dei cittadini";
      che,  dal  contesto  dell'ordinanza,  si evince che la questione
 sollevata, concerne piu' esattamente l'art. 8, comma 1, lettera b)  e
 comma  3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti
 in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico  impiego,  nonche'
 disposizioni  fiscali)  convertito  con  modificazioni nella legge 14
 novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della  base  di  riferimento
 per  la  determinazione  del tributo straordinario, dovuto per l'anno
 1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all'art. 9, comma  1,  del
 decreto-legge  13  maggio  1991, n. 151, convertito con modificazioni
 nella legge 12 luglio 1991, n. 202;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo  che  venga  dichiarata  la  infondatezza  della  questione
 prospettata;
    Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
 l'indicazione inaccurata od  erronea  delle  disposizioni  di  legge,
 sottoposte  al  vaglio  di  legittimita'  costituzionale, puo' essere
 corretta quando i termini della questione risultano  con  sufficiente
 chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994);
      che,  per quanto attiene alla lamentata violazione del principio
 di capacita' contributiva di cui all'art. 53 della  Costituzione,  e'
 riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore la determinazione
 degli indici di capacita' contributiva e  della  conseguente  entita'
 dell'onere  tributario,  salvo  i  controlli di legittimita' sotto il
 profilo della palese arbitrarieta' e irrazionalita';
      che, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 della
 Costituzione  per   disparita'   di   trattamento,   l'ordinanza   di
 rimessione,  al di la' di una generica doglianza, non fornisce alcuna
 indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto  ai
 quali  la  disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro
 comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza;
      che  pertanto  la  questione  deve  dichiararsi   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;