ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 512 e 514 del
 codice  di  procedura  penale,  promosso  con  ordinanza emessa il 15
 novembre 1993 dal pretore di Rieti nel procedimento penale  a  carico
 di  Choukri  Jawad  ed altri iscritta al n. 56 del registro ordinanze
 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  pretore  di  Rieti  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 512  e
 514 del codice di procedura penale, nella parte in cui considera atto
 ripetibile - e quindi non ne consente la lettura in dibattimento - le
 dichiarazioni  di  un teste il quale, dopo essere stato sentito dalla
 polizia  giudiziaria,  abbia  subito  un  incidente  dal   quale   e'
 conseguita  una  definitiva  amnesia  in  ordine allo svolgimento dei
 fatti in giudizio;
      che il giudice remittente ritiene che il caso sottoposto al  suo
 esame  non  sia compreso nella previsione di irripetibilita' indicata
 dal citato art. 512 in quanto  l'evento  imprevedibile  non  ha  reso
 impossibile  la  ripetizione materiale dell'atto istruttorio ma ne ha
 solo  determinato   l'inutilita',   essendo   escluso   che   possano
 determinarsi gli stessi esiti assunti dalla polizia giudiziaria;
      che,  in conseguenza, il divieto di dare lettura in dibattimento
 di tali dichiarazioni contrasterebbe, ad avviso del pretore di Rieti,
 con gli artt.  3  e  112  della  Costituzione,  rispettivamente:  per
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra imputati in ordine al
 principio di non dispersione dei mezzi di prova,  e  per  l'incidenza
 sulla   possibilita'   per   il  pubblico  ministero  di  provare  in
 dibattimento l'ipotesi accusatoria formulata;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
 concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato che  la  questione  sollevata  si  fonda  in  sostanza
 sull'assunto,  propugnato  dal giudice a quo, in base al quale l'art.
 512 del codice di procedura penale non comprenderebbe fra i "fatti  o
 circostanze   imprevedibili"   che   comportano  l'impossibilita'  di
 ripetizione dell'atto anche l'alterazione patologica determinante nel
 teste un'assoluta amnesia sui fatti del giudizio;
      che tale interpretazione non puo' assolutamente essere condivisa
 in quanto da una piana lettura dell'art.  512  emerge  che,  ai  fini
 della legittimita' della lettura in dibattimento, la norma postula la
 sola  condizione  della  impossibilita'  di  ripetizione degli atti a
 motivo di fatti  o  circostanze  imprevedibili,  fra  i  quali  nulla
 autorizza  ad escludere un'infermita' del teste (da verificarsi sulla
 base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare)
 determinante l'assoluta amnesia sui fatti di causa;
      che   tale   conclusione   e'   ulteriormente   suffragata   dal
 coordinamento  sistematico dell'art. 512 con il terzo comma dell'art.
 195 il quale espressamente prevede lo strumento  della  testimonianza
 indiretta  (anche  della  polizia  giudiziaria;  cfr. sent. n. 24 del
 1992)  in  caso  di  infermita'  del  teste  diretto  che  ne   renda
 impossibile l'esame;
      che  del  tutto  errata  deve  quindi  ritenersi  la distinzione
 operata dal giudice a quo tra impossibilita'  assoluta  del  teste  a
 presenziare  al  dibattimento e "inutilita'" della deposizione, posto
 che l'infermita' sopravvenuta nel caso in esame, ove accertata, rende
 anch'essa oggettivamente impossibile per il teste ogni deposizione;
      che pertanto la questione va dichiara manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.