ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  secondo
 comma,  della  legge  24  novembre  1981 n. 689 (Modifiche al sistema
 penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994  dal  pretore
 di  Pesaro  -  sezione  distaccata  di  Fano, nel procedimento civile
 vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro  di
 Pesaro  iscritta  al  n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, secondo comma, della legge
 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli
 illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in  materia
 previdenziale  ed assistenziale, la possibilita' del cumulo giuridico
 della sanzione;
      che,  a  fondamento  della  non  manifesta  infondatezza   della
 questione,  il  pretore  rileva  un'ingiustificata  severita'  con la
 quale, a suo avviso,  verrebbero  trattati  gli  autori  di  illeciti
 amministrativi,  puniti  in  base  al  principio del cumulo materiale
 delle sanzioni, in  raffronto  non  solo  ai  trasgressori  di  norme
 previdenziali  ed  assistenziali ma anche agli autori di reati, per i
 quali tutti vi e' la possibilita'  di  un  trattamento  sanzionatorio
 piu' mite mediante il cumulo giuridico delle pene;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per la manifesta inammissibilita' della questione;
    Considerato  che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha
 gia' esaminato questione identica a quella sollevata dal  Pretore  di
 Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal
 remittente  fosse precluso dalla discrezionalita' del legislatore nel
 configurare  il  concorso  tra  violazioni  omogenee,  o  anche   tra
 violazioni   eterogenee,  nonche'  (e  soprattutto)  nel  predisporre
 un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla
 contestazione della continuazione;
      che tali conclusioni,  alle  quali  consegue  l'inammissibilita'
 della questione, non possono che essere pienamente riconfermate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;