ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, nel procedimento civile vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Pesaro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale, la possibilita' del cumulo giuridico della sanzione; che, a fondamento della non manifesta infondatezza della questione, il pretore rileva un'ingiustificata severita' con la quale, a suo avviso, verrebbero trattati gli autori di illeciti amministrativi, puniti in base al principio del cumulo materiale delle sanzioni, in raffronto non solo ai trasgressori di norme previdenziali ed assistenziali ma anche agli autori di reati, per i quali tutti vi e' la possibilita' di un trattamento sanzionatorio piu' mite mediante il cumulo giuridico delle pene; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita' della questione; Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha gia' esaminato questione identica a quella sollevata dal Pretore di Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal remittente fosse precluso dalla discrezionalita' del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee, nonche' (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione; che tali conclusioni, alle quali consegue l'inammissibilita' della questione, non possono che essere pienamente riconfermate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;