ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1994 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con ordinanza del 31 marzo 1994, il Pretore di Camerino - in un processo per esercizio non autorizzato di impianto di diffusione televisiva, punito dall'art. 195 del Codice postale approvato con d.P.R. 1973 n. 156 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma primo, della legge 6 agosto 1990 n. 223, "nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa, e conseguentemente penale, la situazione delle emittenti private che, alla data di entrate in vigore della legge stessa, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, senza aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti, oltreche' funzionali"; che, nel giudizio davanti a questa Corte, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa; Rilevato che, nella motivazione del provvedimento di rinvio, il giudice a quo muove dalla premessa che, ai fini della sanatoria introdotta dalla norma denunciata (secondo cui testualmente "i privati che alla data della presente legge - n. 223/90 - eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli stessi a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione.."), il concetto di esercizio debba intendersi come "funzionamento effettivo e concreto" e non come mera installazione di impianto televisivo, con la conseguente esclusione, dal beneficio, dei soggetti che, a quella data, avessero semplicemente installato e non ancora attivato un siffatto impianto. E tale esclusione appunto quel Pretore ritiene in contrasto con il precetto dell'eguaglianza per il trattamento irragionevolmente piu' favorevole cosi' riservato a soggetti che, entro il limite temporale prefissato, abbiano, con l'esercizio dell'attivita' di diffusione, "completato l'iter della progressione criminosa", a fronte del trattamento viceversa deteriore fatto a chi, con la mera installazione dell'impianto, si sia arrestato alla sola sua fase iniziale; Considerato che il quesito cosi' prospettato ha evidentemente riguardo ad una ipotesi astratta di incriminazione per mera attivita' di installazione di impianto televisivo in epoca antecedente alla vigenza della disposizione impugnata; che viceversa nella specie - come la stessa autorita' rimettente non manca di precisare - gli imputati sono chiamati a rispondere unicamente di "successivi atti di esercizio" ("dal 25 maggio 1992"), restando cosi' temporalmente fuori dalla contestazione la precedente attivita' di approntamento dell'impianto; che difetta pertanto in radice la rilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo, per cui ne va dichiarata la manifesta inammissibilita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.