ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, quarto
 comma, della legge 2 aprile  1980,  n.  127  (Soppressione  dell'Ente
 nazionale  di  previdenza  e  assistenza  delle  ostetriche  e  nuova
 disciplina dei  trattamenti  assistenziali  e  previdenziali  per  le
 ostetriche),  nonche'  degli artt. 4, ottavo comma, del decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale  e
 sanitaria  e  per  il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
 per vari settori della pubblica amministrazione e proroga  di  taluni
 termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, 2 della legge
 27  febbraio  1984,  n.  18  (Disciplina della proroga dei termini di
 vigenza delle leggi e proroga di taluni termini  di  scadenza  in  31
 dicembre 1983), 6, trentesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n.
 48   (Fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  proroga  degli  sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
 in materia di organizzazione dell'INPS), e  7,  quinto  comma,  della
 legge  7  dicembre  1989,  n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di
 evasione contributiva, di fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  di
 sgravi   contributivi   nel   Mezzogiorno   e  di  finanziamento  dei
 patronati), promosso con ordinanza  emessa  il  13  aprile  1994  dal
 Tribunale  di  Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza
 Cesarina ed altre e l'ENPAO iscritta al n. 424 del registro ordinanze
 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di costituzione di Alloisio Renata ed altre nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi  l'avv.  Franco  Agostini  per  Alloisio  Renata  ed altre e
 l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da Giuseppina Allegranza ed
 altre contro l'Ente di  previdenza  ed  assistenza  delle  ostetriche
 (ENPAO)   in   liquidazione,  al  fine  di  ottenere  il  trattamento
 pensionistico di vecchiaia in misura non inferiore  a  quello  minimo
 erogato  ai  lavoratori  autonomi  delle  gestioni  speciali INPS, il
 Tribunale di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1994, ha  sollevato,
 in  riferimento  agli  artt.  3 e 38 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge  2
 aprile  1980,  n.  127,  "nella  parte  in  cui non ha previsto alcun
 meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai  minimi  di
 pensione  di  vecchiaia  delle ostetriche", quali stabiliti dai commi
 precedenti dello stesso  articolo,  nonche'  degli  artt.  4,  ottavo
 comma,  del  d.-l.  12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11
 novembre 1983, n.  638,  2  del  d.-l.  29  dicembre  1983,  n.  747,
 convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo comma, del
 d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988,
 n.  48, 7, quinto comma, del d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito
 in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nelle parti in cui,  prorogando  il
 termine  per lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge
 n. 127 del 1980, "parimenti non hanno previsto  alcun  meccanismo  di
 adeguamento dei valori monetari relativi ai detti minimi".
    Per  intendere la questione, occorre premettere che l'art. 1 della
 legge n. 127 del 1980 aveva disposto lo scioglimento dell'ENPAO  alla
 scadenza di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
 legge  medesima  (27  aprile 1980). L'art. 4, quarto comma, stabiliva
 inoltre che "con decorrenza immediatamente successiva  alla  data  di
 scioglimento  dell'ENPAO  (27  aprile  1983) i trattamenti mensili di
 pensione  dovranno   comunque   garantire   un   trattamento   minimo
 pensionistico  pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle
 gestioni dell'INPS", mentre per  la  durata  del  regime  transitorio
 l'art.  5  attribuiva  al  Ministro del lavoro il potere di aumentare
 annualmente le  pensioni  erogate  dall'ente  in  misura  percentuale
 correlata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
    Per  ragioni  connesse al dissesto finanziario dell'ENPAO, la data
 dello scioglimento e' stata via via prorogata dai decreti citati fino
 al 30 giugno 1990. L'ente e' stato sciolto dalla legge 7 agosto 1990,
 n. 249, con effetto dal 1 luglio 1990;  i  trattamenti  pensionistici
 erogati  dall'ente,  maturati successivamente a tale data, sono stati
 posti a carico della Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di
 sostegno  alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso  l'INPS, e
 assoggettati alla perequazione automatica con gli stessi  criteri  in
 vigore per le gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi.
    Le   citate   leggi   di  proroga  del  termine  previsto  per  lo
 scioglimento  dell'ENPAO  sono  gia'  state  impugnate  dal  medesimo
 Tribunale,  nel  corso  della  stessa  causa,  con  ordinanza  del 21
 novembre 1991, in quanto  impedivano  l'adeguamento  dei  trattamenti
 pensionistici  al  trattamento minimo corrisposto dalle gestioni INPS
 per  i  lavoratori  autonomi.  La  questione  e'   stata   dichiarata
 inammissibile  sul  riflesso  che  il  lamentato  effetto  impeditivo
 derivava dal combinato disposto di queste leggi con l'art. 4,  quarto
 comma,  della  legge n. 127 del 1990, non impugnato, che condizionava
 l'adeguamento al presupposto dello scioglimento dell'ente.
    Con l'odierna ordinanza  di  rimessione  il  Tribunale  di  Genova
 solleva  nuovamente  la  questione  impugnando  anche  l'art.  4,  in
 conformita' del dictum della Corte, e invocando  a  sostegno  ragioni
 analoghe  a  quelle che hanno determinato la sentenza n. 497 del 1988
 di  questa  Corte  in  tema  di  rivalutazione   dell'indennita'   di
 disoccupazione.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale si sono
 costituite   tre    ricorrenti,    aderendo    alle    argomentazioni
 dell'ordinanza  di  rimessione e concludendo per una dichiarazione di
 fondatezza.
    In particolare le parti private sostengono che, non essendo  stata
 conferita  efficacia  retroattiva  all'abrogazione  l'art.  4, quarto
 comma, della legge del 1980, disposta dall'art. 4 della legge n.  249
 del  1990, e' possibile interpretare la legge del 1980 nel senso che,
 fin dalla scadenza del triennio indicato dall'art.  1  come  data  di
 decorrenza dello scioglimento dell'ENPAO, era gia' sorto in capo alle
 titolari   di   pensioni   corrisposte  dall'ente  il  diritto  a  un
 trattamento minimo di ammontare pari a quello spettante ai lavoratori
 autonomi delle gestioni INPS.
    Se  questa  interpretazione  non  fosse  condivisa,  la  normativa
 impugnata  dovrebbe  ritenersi  incostituzionale  perche'   viola   i
 principi,  desumibili  dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, secondo
 cui i trattamenti pensionistici devono assicurare, in termini  reali,
 mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita,  e  quindi  devono  essere
 assistiti della garanzia  di  un  trattamento  minimo.  Poiche'  alla
 scadenza  del  termine  era  venuto  meno l'effetto dell'art. 5 della
 legge n. 127 del 1980 e la relativa previsione era stata assorbita da
 quella dell'ultimo comma dell'art. 4 sul trattamento minimo, le leggi
 di proroga avrebbero  dovuto  prevedere  la  perequazione  automatica
 indipendentemente dallo scioglimento dell'ENPAO.
    Tali  argomenti  sono  stati ribaditi in una memoria depositata in
 prossimita' dell'udienza di discussione.
    3. - E' intervenuto il  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Inammissibile,  in relazione all'adeguamento delle pensioni minime
 erogate dall'ENPAO alle variazioni degli indici del costo della vita,
 per il quale provvede non la norma impugnata, ma il successivo art. 5
 non impugnato; infondata, in relazione alla  perequazione  automatica
 nella  misura  prevista per le pensioni INPS dei lavoratori autonomi,
 questo tipo di adeguamento essendo  previsto  dall'art.  4  sotto  la
 condizione    dello   scioglimento   ENPAO,   nel   quadro   di   una
 riorganizzazione globale della previdenza per le ostetriche.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Genova  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 2 aprile  1980,
 n.  127,  "nella  parte  in  cui  non ha previsto alcun meccanismo di
 adeguamento dei valori monetari relativi ai  minimi  di  pensione  di
 vecchiaia  delle  ostetriche",  quali  stabiliti dai commi precedenti
 dello stesso articolo, nonche' degli artt. 4, ottavo comma, del d.-l.
 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre  1983,  n.
 638,  2  del  d.-l.  29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge 27
 febbraio 1984, n. 18, 6, trentesimo  comma,  del  d.-l.  30  dicembre
 1987,  n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, 7, quinto
 comma, del d.-l. 9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito  in  legge  7
 dicembre  1989, n. 389, nelle parti in cui, prorogando il termine per
 lo scioglimento dell'ENPAO di cui all'art. 1 della legge n.  127  del
 1980,  "parimenti  non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento
 dei valori monetari relativi ai detti minimi".
    Alla stregua della motivazione dell'ordinanza di rimessione e  del
 confronto con l'ordinanza precedente del 21 novembre 1991, emessa nel
 corso  della  medesima  causa  e  che  ha dato luogo alla sentenza di
 questa Corte n. 487 del  1992,  la  nuova  questione,  formulata  nei
 termini  generici  sopra  riferiti,  va  interpretata  come diretta a
 ottenere una sentenza che, per il periodo dal 27 aprile 1983 (data di
 scadenza del termine triennale previsto dall'art. 1  della  legge  n.
 127 del 1980) al 1 luglio 1990 (data di trasferimento dei trattamenti
 pensionistici  a  carico  dell'ENPAO  alla  Gestione degli interventi
 assistenziali e di sostegno delle  gestioni  previdenziali  istituita
 presso  l'INPS),  riconosca  alle  ostetriche  iscritte  all'ENPAO il
 diritto  a  un  trattamento  minimo  pensionistico  pari   a   quello
 corrisposto  dalle  gestioni previdenziali dell'INPS per i lavoratori
 autonomi.
    2. - La questione non e' fondata.
    L'art. 4, quarto comma, della legge  n.  127  del  1980  (abrogato
 dall'art.  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 249) disponeva che il
 trattamento minimo di pensione delle ostetriche fosse ragguagliato  a
 quello  previsto  per  i lavoratori autonomi delle gestioni INPS "con
 decorrenza  immediatamente  successiva  alla  data  di   scioglimento
 dell'ENPAO",  da attuarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della
 legge del 1980 (art. 1), ma poi procrastinato fino al  1990  a  causa
 delle  crescenti  difficolta'  di  soluzione del dissesto finanziario
 dell'ente. Dal presupposto dello scioglimento dell'ENPAO non si  puo'
 prescindere,  perche'  l'innalzamento  dei  trattamenti pensionistici
 previsti dai primi tre commi dell'art. 4 della legge n. 127 al  detto
 livello   minimo   non   e'  possibile  se  non  nel  quadro  di  una
 ristrutturazione globale della previdenza delle  ostetriche,  che  in
 pari tempo elevi in misura corrispondente i contributi a carico delle
 assicurate. Le ricorrenti pretendono invece, per il periodo indicato,
 l'integrazione  delle loro pensioni a un minimo pari a quello erogato
 dalle  gestioni  speciali  per  i  lavoratori  autonomi,  pur  avendo
 continuato a versare le contribuzioni previste dal regolamento ENPAO,
 la cui esiguita' (30.000 lire annue fino al 1980, aumentate a 300.000
 dall'art.  3  della legge n. 127 del 1980) e' la causa principale del
 sopravvenuto stato di decozione dell'ente.
    Va  rammentato  che  per   le   ostetriche,   in   quanto   libere
 professioniste,  dovrebbe  valere  la regola legislativa di integrale
 autofinanziamento  delle  casse   di   previdenza   delle   categorie
 professionali.  In  deroga a tale regola lo Stato e' gia' intervenuto
 una prima volta con un contributo straordinario all'ENPAO di quindici
 miliardi di lire (art. 8 della legge 15 aprile  1985,  n.  140),  una
 seconda  volta accollando al Ministero del tesoro i ratei di pensioni
 maturati fino al 30 giugno 1990  e  non  pagati  dall'ente  (art.  3,
 quarto comma, della legge n. 249 del 1990), una terza volta ponendo a
 carico  della  Gestione  degli interventi assistenziali e di sostegno
 delle gestioni previdenziali, istituita presso  l'INPS  e  finanziata
 interamente  dallo Stato (art. 37, secondo comma, della legge 9 marzo
 1989, n. 88), i trattamenti pensionistici maturati successivamente al
 30 giugno 1990, determinati nella misura prevista dall'art.  4  della
 legge   del   1980  (peraltro  con  possibilita'  di  cumulo  con  le
 prestazioni di altre forme di previdenza obbligatoria: art. 3,  sesto
 comma),  ma soggetti alla perequazione automatica alle variazioni del
 costo della vita con gli stessi criteri  applicati  dalle  menzionate
 gestioni  speciali  dell'INPS  (art. 1, secondo comma, della legge n.
 249 del 1990).
    Questa   soluzione,   sostenuta   da   interventi    di    finanza
 straordinaria,  delle  pendenze  del  disciolto  ENPAO anteriori al 1
 luglio 1990 non  e'  censurabile  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  ne'  sotto  il  profilo  del principio di eguaglianza,
 perche', per costante giurisprudenza di questa Corte,  i  trattamenti
 pensionistici  delle  varie categorie professionali non sono tra loro
 comparabili, ne' sotto il  profilo  del  principio  di  razionalita',
 perche'  l'art.  4,  quarto  comma,  della  legge  del 1980 non ha il
 significato di una promessa vincolante: e' una  previsione  normativa
 che  le vicende successive hanno dimostrato non attuabile per ragioni
 organizzative e finanziarie, che ne giustificano l'abrogazione.
    Nemmeno  si  puo'  ravvisare  un  contrasto con l'art. 38, secondo
 comma,  della  Costituzione.  Il  precetto  che  siano  preveduti   e
 assicurati  mezzi  adeguati  alle  esigenze di vita dei lavoratori si
 riferisce principalmente all'organizzazione  e  alla  gestione  della
 previdenza  obbligatoria,  alla quale deve essere garantito un flusso
 di  contributi  degli  assicurati   proporzionato   ai   bisogni   da
 soddisfare,  mentre  l'intervento  solidaristico  della collettivita'
 generale va limitato a casi giustificati  da  particolari  condizioni
 equamente   selezionate,   e  comunque  contenuto  nei  limiti  delle
 disponibilita' del bilancio dello Stato.