ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,  2  e  3
 della  legge  11  gennaio  1986,  n.  3  (Obbligo  dell'uso del casco
 protettivo  per   gli   utenti   di   motocicli   e   ciclomotori   e
 motocarrozzette;  estensione  ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo
 del dispositivo retrovisivo)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  6
 ottobre  1993  dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
 tra Pagani Giovanni e la Prefettura di Milano, iscritta al n. 561 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio di opposizione avverso
 ordinanza   prefettizia   irrogativa   di   sanzione   amministrativa
 pecuniaria per violazione dell'obbligo per i maggiorenni di indossare
 il  casco  protettivo  durante la guida di motoveicoli, il Pretore di
 Milano, con ordinanza del 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte  il  1
 settembre  1994),  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3, primo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  1,  2  e  3  della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo
 dell'uso  del  casco  protettivo  per  gli  utenti  di  motocicli   e
 ciclomotori    e   motocarrozzette;   estensione   dell'obbligo   del
 dispositivo retrovisivo), che irragionevolmente discriminerebbero: a)
 i minorenni rispetto  ai  maggiorenni,  alla  guida  di  ciclomotori,
 imponendo  il  casco  soltanto  ai  primi  "pur  in  presenza  di  un
 sostanziale  identico  rischio";  b)  i  maggiorenni  alla  guida  di
 motoveicoli  oltre  i  50  cmc,  imponendo  loro l'uso del casco, pur
 quando detti veicoli "quanto meno  in  ambito  urbano  assumono,  per
 limiti  di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella dei
 ciclomotori, per i quali .. vige la cennata discriminatoria esenzione
 per i conducenti maggiorenni";
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato che identica questione, per di  piu'  sollevata  dallo
 stesso giudice a quo, e' stata dichiarata non fondata con sentenza di
 questa Corte n. 180 del 1994;
      che,  non  essendo  stati addotti motivi o profili ulteriori che
 possano giustificare una diversa decisione, la questione deve  essere
 ora dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;