ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 459 del codice
 di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994
 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  militare
 di  Padova  nel  procedimento  penale a carico di Gianluca Michelini,
 iscritta al n. 550 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1995 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che, nel corso di un  procedimento  penale  a  carico  di
 Gianluca  Michelini, il giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale militare di Padova, richiesto  dal  pubblico  ministero  di
 emettere  decreto  penale  di  condanna,  ha  sollevato d'ufficio, in
 riferimento agli artt. 3  e  25,  primo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 459 del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati  di
 competenza  dell'autorita' giudiziaria militare, il giudice adito per
 l'emissione del decreto penale di condanna sia un  organo  collegiale
 che  comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a
 quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale;
      che  il  giudice  rimettente  ritiene  che  la  mancanza   della
 componente  militare  nel  giudizio  per  decreto,  affidato  al solo
 giudice  professionale,  determini  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento   degli   imputati   giudicati   con   questo  rito,  che
 rimarrebbero privi di una valutazione piu' specifica degli aspetti di
 vita militare, nonche'  la  violazione  della  garanzia  del  giudice
 naturale  precostituito per legge, intendendosi questo principio come
 comprensivo, tra l'altro, dell'idoneita' e della specializzazione del
 giudice;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 inammissibile o non fondata;
    Considerato  che  il dubbio di legittimita' costituzionale investe
 l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente
 i casi in cui e' ammesso  il  procedimento  per  decreto,  delinea  i
 poteri  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  in  ordine alla
 richiesta del pubblico ministero ma non comprende in  alcun  modo  la
 disciplina  della  composizione  dell'organo giudicante, rimessa alle
 norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe  per
 i  reati  di  competenza dell'autorita' giudiziaria militare non gia'
 monocratica bensi' collegiale e mista;
      che,  pertanto,  la   disposizione   denunciata   e'   coinvolta
 impropriamente  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  e la
 questione   sollevata   deve   essere    dichiarata    manifestamente
 inammissibile;
      che,  peraltro,  una questione analoga, ma riferita ad una norma
 di carattere ordinamentale (risultante dal combinato  disposto  degli
 artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7
 maggio  1981,  n.  180,  come  integrato  dall'art.  13 del d.P.R. 22
 settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice  per
 le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza
 preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, e' gia'
 stata  esaminata  da  questa  Corte  e  dichiarata non fondata con la
 sentenza n. 460 del 1994;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.