ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Puglia  riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale della
 Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n.  18  e
 art.  9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  21  marzo 1995, depositato in cancelleria il 30 marzo
 1995 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1995;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  regolarmente  notificato e depositato, il Presidente
 del Consiglio dei ministri ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1
 legge  regionale  4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b),
 legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),  riapprovata,  a  seguito  di
 rinvio  governativo,  dal  Consiglio  regionale  nella  seduta del 28
 febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.
    Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata  in  sede
 di  riesame  e  con  modificazioni  concernenti  le sole disposizioni
 interessate dal rinvio, la riapprovazione,  secondo  quanto  previsto
 dall'art.  127,  quarto  comma,  della  Costituzione,  sarebbe dovuta
 avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga
 dichiarata la illegittimita' costituzionale  della  legge  impugnata,
 ancorche'  le  modificazioni  abbiano  recepito  i  rilievi formulati
 nell'atto di rinvio.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  sollevato,  in
 riferimento   all'art.   127   della   Costituzione,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  legge   della   Regione   Puglia
 (Modificazioni  art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9,
 comma 2,  lettera  b),  legge  regionale  17  gennaio  1988,  n.  2),
 riapprovata  a  seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice
 dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.
    A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima,
 poiche', essendo state modificate in sede di riapprovazione  soltanto
 disposizioni  interessate  dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto
 essere riapprovata a maggioranza assoluta.
    2. - La questione e' fondata.
    Questa Corte, a  partire  dalla  sentenza  n.  158  del  1988,  ha
 costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,
 una  legge  regionale,  che  sia  stata  rinviata  dal Governo per il
 riesame, deve essere  considerata  come  "non  nuova",  non  soltanto
 nell'ipotesi  in  cui  in  sede  di  riesame  il  Consiglio regionale
 riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione  o  innovando
 solo  parti  dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle
 ipotesi  in  cui  vengano  comunque  modificate   esclusivamente   le
 disposizioni   direttamente   o   indirettamente   interessate  dalle
 osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha
 precisato, inoltre, che, quando il Consiglio  regionale,  nell'ambito
 dello  stesso  procedimento legislativo, intende riapprovare la legge
 rinviata,  qualificabile  come  "non   nuova"   secondo   i   criteri
 precedentemente  indicati,  deve farlo votando a maggioranza assoluta
 (v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e  79
 del 1989).
    Sulla  base  dei  principi  ora  ricordati, la legge della Regione
 Puglia oggetto del presente giudizio,  deve  essere  considerata  non
 validamente  riapprovata,  poiche'  la  stessa  legge,  essendo stata
 modificata  soltanto  nelle  disposizioni  interessate   dal   rinvio
 governativo,  non  doveva  essere  ritenuta come "legge nuova". Essa,
 pertanto, non  poteva  venire  riapprovata  a  maggioranza  semplice,
 essendo  in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei
 componenti del Consiglio regionale.