ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 420 del  codice
 di  procedura  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 16 dicembre
 1993 dal Tribunale militare  di  Torino  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Ferraro  Gaetano ed altri iscritta al n. 323 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1995 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  penale  a  carico  di
 militari il Tribunale militare di Torino, all'udienza dibattimentale,
 ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420
 del codice di procedura penale, nella parte in cui  (comma  3)  detta
 norma  -  diversamente da quanto stabilito per la fase dibattimentale
 dall'art. 486, comma 5, dello stesso codice -  non  prevede  che,  in
 caso  di  assenza  del difensore dovuta ad assoluta impossibilita' di
 comparire  per  legittimo  impedimento,   il   giudice   dell'udienza
 preliminare  disponga  la  sospensione  o il rinvio del procedimento,
 bensi' stabilisce che il giudice provveda a norma dell'art. 97, comma
 4,  del   codice,   designando   come   sostituto   altro   difensore
 immediatamente  reperibile, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
 Costituzione;
      che nel sollevare la questione il rimettente muove  dal  rilievo
 della  dichiarazione  resa al dibattimento da un difensore, in ordine
 alla  verificazione,  nel  corso  dell'udienza   preliminare,   della
 situazione  regolata  dalla  norma  impugnata  e dunque dell'avvenuto
 svolgimento  dell'udienza  preliminare,  in  applicazione  di  quanto
 stabilito   dalla   norma   stessa,  con  l'intervento  di  sostituto
 immediatamente reperibile;
      che  ad  avviso  del  giudice  a  quo  la  diversificazione   di
 disciplina  tra  fase dell'udienza preliminare e fase dibattimentale,
 quanto alla regolazione dell'impedimento  del  difensore  fiduciario,
 pur  se conforme alla direttiva n. 77) dell'art. 2 della legge-delega
 n. 81 del 1987, ingenera dubbi di  illegittimita'  costituzionale  in
 rapporto all'effettivita' della tutela del diritto di difesa, data la
 specificita'  dell'attivita'  di  partecipazione  e  dell'apporto del
 difensore  fiduciario,  non  surrogabili  dalla  sola  presenza   del
 sostituto;
      che   l'accennata   diversificazione,   d'altra  parte,  non  si
 giustificherebbe, per il rimettente, ne' con la - indubbia e  "netta"
 -  differenza tra le due fasi del procedimento penale rispettivamente
 interessate, che non  potrebbe  giustificare  qualunque  compressione
 delle  garanzie  difensive  nell'ambito dell'udienza preliminare, ne'
 con l'esigenza  di  evitare  utilizzazioni  strumentali  e  dilatorie
 dell'istituto,  giacche'  analogo ipotetico rischio e' presente nella
 fase dibattimentale e tuttavia esso non ha ostacolato  la  previsione
 della  possibilita'  (recte: dell'obbligo) di rinvio o di sospensione
 del procedimento ex art. 486, comma 5, del codice di rito;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  che  nell'atto di intervento ha concluso per una pronuncia di
 inammissibilita' o di infondatezza della questione, osservando  -  in
 successiva   memoria  -  che,  per  principio  acquisito,  la  tutela
 costituzionale  del  diritto  di  difesa   non   implica   l'identica
 disciplina  in  ogni  fase  e  stato  del  processo, e che, una volta
 escluso ogni sospetto di incostituzionalita' quanto al meccanismo  di
 garanzia previsto nell'art. 97 del codice di procedura penale, e' del
 tutto   coerente   che  nell'ambito  dell'udienza  preliminare  trovi
 applicazione questo stesso meccanismo, che rappresenta la regola  per
 i  casi  di  impedimento  del  difensore  fiduciario,  e non anche la
 disposizione  dell'art.  486  del  codice,  assunta  a   termine   di
 raffronto, che rappresenta una ipotesi derogatoria ed eccezionale;
      che inoltre, osserva l'Avvocatura, non e' ravvisabile neppure un
 profilo  di  irragionevolezza  nella diversa disciplina apprestata in
 relazione alle due fasi, giacche' un simile rilievo  potrebbe  essere
 svolto  solo  se  tra  udienza  preliminare  e  dibattimento vi fosse
 identita' o analogia di struttura e funzione, il che non e':  oggetto
 della  prima  e'  la  verifica  della  fondatezza della richiesta del
 processo, oggetto della seconda  e'  il  giudizio  sul  merito  della
 responsabilita' penale dell'imputato;
    Considerato  che  la  questione,  sollevata dal tribunale militare
 nella fase  dibattimentale,  ha  ad  oggetto  una  norma  che  regola
 l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza
 preliminare, fase del processo che e' evidentemente conclusa all'atto
 della proposizione della questione stessa;
      che  inoltre  non risulta dall'ordinanza di rinvio se e in quale
 modo il giudice a quo debba fare applicazione della norma  impugnata,
 non  avendo  il  rimettente  dedotto  in  relazione a quale evenienza
 processuale propria della fase dibattimentale la questione sia  stata
 sollevata  e  non  essendo  dunque  verificabile per quale profilo la
 risoluzione del quesito possa avere concreta  rilevanza  in  rapporto
 alla fase in cui si trova il giudizio a quo;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile (v. ord. n. 156 del 1994; n. 332 del 1987) per  difetto
 di   motivazione   sulla   rilevanza  della  sollevata  questione  di
 costituzionalita', concernente una norma non attinente alla fase  del
 giudizio  nella  quale  essa  e'  proposta,  non risultando quale sia
 l'incidenza,  in  detta  fase,  della  richiesta  sostituzione  della
 disciplina  stabilita dalla norma impugnata con quella prevista dalla
 norma posta a termine di raffronto;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.