ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7-bis  del
 decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in  materia  di
 asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
 e  di  regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
 presenti nel territorio dello Stato), convertito, con  modificazioni,
 dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il
 16  novembre  1994  e  il  23  novembre  1994 dal Pretore di Caserta,
 sezione distaccata di Marcianise, il 10 dicembre 1994 dal giudice per
 le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze e il 14 dicembre
 1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise  (n.  2
 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 23, 68, 78, 126 e 127 del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 5, 7, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 maggio 1995 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che con quattro ordinanze di identico  contenuto,  emesse
 il  16 e 23 novembre 1994 e - due - il 14 dicembre 1994, nel corso di
 distinti procedimenti penali a carico di  cittadini  extracomunitari,
 il  Pretore  di  Caserta  -  sezione  distaccata  di  Marcianise - ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  7-bis,
 comma  primo,  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n. 416 (Norme
 urgenti in materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei
 cittadini   extracomunitari   e  di  regolarizzazione  dei  cittadini
 extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato),
 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
 introdotto  dall'art.  8,  comma secondo, del decreto-legge 14 giugno
 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di  trattamento  penitenziario,
 nonche'  sull'espulsione  dei  cittadini  stranieri), convertito, con
 modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui
 detto articolo punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni,  lo
 straniero  espulso  che "non si adopera per ottenere dalla competente
 autorita' diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento  di
 viaggio  occorrente", in riferimento agli articoli 24, secondo comma,
 e 25, secondo comma, della Costituzione;
      che  con  ordinanza  del  10  dicembre  1994  il  giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha  sollevato,  nel
 corso  di  un  procedimento  per  la  convalida di arresto di polizia
 giudiziaria, questione di legittimita' costituzionale del  richiamato
 art.  7-bis  del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n.
 39 del 1990, nella parte sopra  specificata  ed  in  quanto  consente
 l'arresto  anche  fuori  dei  casi  di  flagranza nonche' consente di
 disporre una misura coercitiva anche al di fuori dei  limiti  di  cui
 all'art.  280 del codice di procedura penale, in riferimento all'art.
 13, terzo comma, della Costituzione;
      che nel giudizio promosso con l'ordinanza del 16  novembre  1994
 del Pretore di Caserta e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo  una  declaratoria  di  inammissibilita'  o  di  non
 fondatezza della questione;
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano  questioni  analoghe  e
 riferite alla medesima norma, e che quindi i relativi  giudizi  vanno
 riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
      che  questa  Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla
 pronuncia   delle   ordinanze   di    rimessione,    ha    dichiarato
 l'illegittimita'costituzionale  dell'art.  7-bis,  comma  primo,  del
 decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal
 richiamato art. 8, comma secondo, del decreto-legge 14  giugno  1993,
 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.
 296,  nella  parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre
 anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione  che
 non  si adopera per ottenere dalla competente autorita' diplomatica o
 consolare il rilascio del documento  di  viaggio  occorrente,  e  che
 pertanto,  essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata
 (quanto  all'ordinanza  di  rinvio  del  giudice  per   le   indagini
 preliminari  presso  la  Pretura  di Firenze, anche quale presupposto
 della eventuale convalida dell'arresto o  della  adozione  di  misura
 cautelare),   le   relative   questioni   devono   essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.