ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi   promossi  con  due  ricorsi  della  Regione  Campania
 notificati il 2 agosto 1994 e il  28  febbraio  1995,  depositati  in
 cancelleria  il  10  agosto  1994 e il 6 marzo 1995, per conflitti di
 attribuzione sorti  a  seguito:  a)  del  decreto  del  Ministro  dei
 trasporti  e della navigazione del 4 luglio 1994 recante "Direttive e
 criteri per la distrazione degli autobus dal  servizio  di  linea  al
 noleggio e viceversa"; b) della circolare del Ministero dei trasporti
 e  della navigazione, D.C. III Div. 32 del 12 gennaio 1995 - prot. n.
 82 - avente ad oggetto: "Disposizioni applicative del D.M. 12  luglio
 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al
 noleggio  e  viceversa"  ed  iscritti  rispettivamente  ai nn. 27 del
 registro conflitti 1994 e 6 del registro conflitti 1995;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri nel giudizio promosso con ricorso iscritto al reg. confl. n.
 6 del 1995;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Carlo Bafile per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  la  Regione  Campania  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzioni,   nei   confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale 4  luglio
 1994,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994,
 recante  "Direttive  e  criteri  per la distrazione degli autobus dal
 servizio di linea al noleggio e viceversa" (reg.  confl.  n.  27  del
 1994);
      che  la  ricorrente  ricorda  che  in  materia  di  autolinee la
 competenza e' ripartita tra  lo  Stato,  cui  spetta  la  valutazione
 tecnica dell'idoneita' del mezzo ad essere utilizzato per un servizio
 diverso da quello suo proprio, e la regione, quale ente concedente la
 linea, che esercita le funzioni in ordine alla gestione del servizio,
 secondo  le  disposizioni  del  nuovo  codice della strada (artt. 82,
 comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile  1992  n.
 285)  e l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale
 (sent. n. 2 del 1993);
      che il provvedimento impugnato sarebbe invasivo delle competenze
 regionali  perche'  conterrebbe  prescrizioni  non  aventi  carattere
 strettamente  tecnico,  bensi'  attinenti  anche  alla  gestione  del
 servizio di spettanza della regione, in violazione degli artt. 117  e
 118  della  Costituzione,  1  e  3  del d.P.R. n. 5 del 1972 e 84 del
 d.P.R. n. 616 del 1977 in materia di tramvie e linee automobilistiche
 di interesse regionale;
      che, con altro ricorso (reg. confl. n. 6 del 1995),  la  Regione
 Campania  ha  sollevato  conflitto di attribuzione, nei confronti del
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  per  l'annullamento  della
 circolare  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione del 12
 gennaio 1995, recante "Disposizioni applicative  del  D.M.  4  luglio
 1994 relativo alla distrazione degli autobus dal servizio di linea al
 noleggio  e  viceversa",  riproponendo  le  censure  gia'  svolte nei
 confronti del precedente provvedimento;
      che in questo secondo giudizio si e'  costituito  il  Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale
 dello  Stato,  contestando  la  fondatezza  del  conflitto,  perche',
 contrariamente  a  quanto  sostenuto  nel  ricorso,  il Ministero non
 pretende di ingerirsi nel controllo sulla regolarita' del servizio di
 linea di competenza regionale, ma si preoccupa soltanto  di  prendere
 in  esame,  a  fini  di sicurezza, il singolo veicolo del quale si e'
 domandata la distrazione;
      che  all'udienza  la  difesa  dello   Stato   ha   eccepito   la
 inammissibilita'  del  ricorso  (reg. confl. n. 6 del 1995) per vizio
 della notificazione;
    Considerato che  i  due  ricorsi  coinvolgono  atti  tra  di  loro
 connessi  e  propongono  censure  identiche  o  analoghe,  per  cui i
 relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi  con  unica
 pronuncia;
      che  entrambi  i ricorsi sono stati notificati al Presidente del
 Consiglio dei ministri soltanto presso  l'Avvocatura  generale  dello
 Stato e non anche al diretto destinatario, nella sua sede;
      che,  secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di  questa Corte
 (sent. n. 295 del 1993, 355 del 1992, 548 del 1989,  215  del  1988),
 dalla   quale  non  si  hanno  ragioni  di  discostarsi,  ai  giudizi
 costituzionali non sono applicabili  le  norme  sulla  rappresentanza
 dello  Stato in giudizio dettate dalle leggi 25 marzo 1958 n. 260 e 3
 aprile 1979, n. 103 e che in particolare quest'ultima  legge,  avendo
 disposto  espressamente  la  sua applicabilita' ai giudizi davanti al
 Consiglio di Stato ed ai  Tribunali  amministrativi  regionali,  l'ha
 implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali;
      che  non  puo' ritenersi sanato, per il ricorso iscritto al reg.
 confl. n. 6 del 1995, il vizio della notificazione per effetto  della
 costituzione  in  giudizio  del Presidente del Consiglio dei ministri
 per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, data l'eccezione
 che in proposito essa ha  formulato  all'udienza  e  che  va  accolta
 perche'  la  notificazione deve essere diretta agli organi cui spetta
 la legittimazione (ad agire o a contraddire) in questi giudizi;
      che  pertanto  entrambi  i  ricorsi  devono  essere   dichiarati
 manifestamente inammissibili.