ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Grasso Francesco ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che con ordinanza del 25 gennaio 1995 la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 3 e 5, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione; che, secondo l'ordinanza di rinvio, un primo profilo di illegittimita' costituzionale e' ravvisabile nel contrasto, reputato irragionevole, tra quanto dispone l'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge, che non prevede piu' come reato bensi' come illecito amministrativo l'ipotesi di scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976), e quanto stabilisce il successivo art. 7 del decreto, il quale introduce una sanatoria con effetti estintivi del reato (comma 5) anche per gli scarichi da insediamenti civili e assimilati (comma 3): e' contraddittoria e praticamente inapplicabile una disciplina che da un lato depenalizza una fattispecie e dall'altro prevede un meccanismo di sanatoria con effetti estintivi, che viceversa suppone la persistente illiceita' penale dei medesimi fatti; che un secondo profilo di censura e' incentrato dalla Corte di cassazione sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 1995, che, nel modificare il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, reca una clausola di salvezza delle disposizioni penali "di cui al primo ed al secondo comma" dello stesso art. 21; statuizione, questa, che manifesterebbe l'intenzione di conservare i reati di scarico senza autorizzazione, ma che risulterebbe per altro verso incoerente con l'operata depenalizzazione della fattispecie concernente gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, ora regolata dall'ultimo comma dell'art. 21 citato, determinando incertezza ed equivocita' circa l'effettivo ambito applicativo e la portata della nuova disciplina rispetto ai principi-cardine della legge n. 319 del 1976, indicativi dell'esigenza di sottoporre a regolamentazione unitaria, attraverso lo strumento autorizzatorio, ogni tipo di scarico; che, infine, e' sollevata dalla Corte di cassazione questione di costituzionalita' relativamente al divario di trattamento che, nell'assunto della avvenuta depenalizzazione della fattispecie di scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato, a norma del nuovo ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976 ( ex art. 6, comma 2, del decreto), viene a stabilirsi riguardo all'ipotesi di apertura di analogo scarico prima che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa, ipotesi, quest'ultima, tuttora sanzionata penalmente dall'art. 23 della citata legge n. 319 del 1976; tale difforme trattamento risulterebbe ingiustificato, data la maggior gravita' dell'ipotesi degradata ad illecito amministrativo rispetto a quella assunta a termine di raffronto, tuttora di rilievo penale; Considerato che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del quale fanno parte le norme impugnate, non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995; che, successivamente, e' stato emanato il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172; che nella sua configurazione definitiva la disciplina in argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di "reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata di incostituzionalita', in particolare per il definitivo venir meno della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (gia' contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione) nonche' per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del decreto-legge da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6 di quello impugnato dalla Corte di cassazione; che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo principale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perche' valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;