ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 26 gennaio 1995, depositato in Cancelleria il 6  febbraio  1995,  per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il Tribunale di Firenze, emesso in
 data 1 dicembre 1994, con il quale il consigliere  regionale  Claudio
 Del  Lungo  e'  stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di
 cui all'art.  595 del codice penale, ed iscritto al n. 4 del registro
 conflitti 1995;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Udito l'avv. Stefano Grassi per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Toscana  solleva, ai sensi dell'art. 134 della
 Costituzione e degli artt. 39 e segg. della legge 11  marzo  1953  n.
 87,  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione
 al  decreto  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Firenze  che  ha  disposto  il  rinvio  a giudizio del
 consigliere regionale Claudio Del Lungo per avere, nell'ambito di  un
 comunicato  stampa con il quale si dava notizia di una interrogazione
 presentata  dal  medesimo  consigliere  al  Presidente  della  Giunta
 regionale,  offeso  la  reputazione  del  direttore del Consorzio del
 parco della Maremma.
    2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale
 del componente dell'assemblea  regionale  non  puo'  non  interferire
 sull'indipendente  esercizio  delle  funzioni  di  rappresentanza del
 corpo elettorale, e quindi  sull'autonomia  del  Consiglio  regionale
 garantita  dall'art.  122,  quarto comma, della Costituzione, secondo
 cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
 delle opinioni espresse e dei voti  dati  nell'esercizio  delle  loro
 funzioni".
    Tale principio, prosegue la ricorrente, riprodotto anche dall'art.
 10,  secondo  comma,  dello Statuto della Regione Toscana, implica il
 riconoscimento ai consiglieri regionali,  al  fine  di  garantire  il
 pieno  ed  indipendente  esercizio  delle  funzioni consiliari, della
 medesima tutela accordata ai parlamentari dall'art. 68,  primo  comma
 della   Costituzione   (che,   nel  testo  modificato  con  la  legge
 costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, utilizza la stessa  formulazione
 per garantire tale prerogativa).
    Osserva la Regione che l'esonero da responsabilita' dei componenti
 dell'organo   (sulla   scia   di  consolidate  giustificazioni  delle
 immunita' parlamentari) e' funzionale alla tutela delle piu'  elevate
 funzioni di rappresentanza politica.
    Il  decreto  di  rinvio  a  giudizio costituirebbe, pertanto, atto
 lesivo di tali  funzioni,  e  comunque  interferirebbe  indebitamente
 nella  sfera  riservata all'autonomia politica dei rappresentanti del
 corpo elettorale in Consiglio regionale.
    3. - Ne' potrebbero sussistere dubbi che  l'interrogazione  ed  il
 comunicato  stampa  del consigliere Del Lungo e del gruppo consiliare
 Verde fossero da riferire all'esercizio delle funzioni di ispezione e
 controllo  del  Consiglio  regionale  nei  confronti   della   Giunta
 regionale,  e  di  questa  nei  confronti degli enti dipendenti dalla
 Regione (funzioni da ritenersi implicite e coessenziali all'esercizio
 della  funzione  legislativa,  e  comunque  connesse  ai  poteri   di
 controllo   e   di  indirizzo  sulla  gestione  dei  parchi  naturali
 regionali).
    Il decreto di  rinvio  a  giudizio  risulterebbe  quindi  riferito
 all'esercizio  di  funzioni,  ed  all'espletamento  di  diritti,  del
 consigliere regionale, che rientrano nella  insindacabilita'  di  cui
 all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
    4.  -  Neppure  la circostanza che il decreto di rinvio a giudizio
 indichi come strumento dell'offesa il comunicato stampa (con il quale
 il  consigliere  Del  Lungo  informava  l'opinione   pubblica   della
 presentazione   dell'interrogazione   al   Presidente   della  Giunta
 regionale) potrebbe  escludere  che  tale  attivita'  sia  riferibile
 all'esercizio  del  diritto  di  esprimere opinioni nell'ambito delle
 funzioni di consigliere regionale.
    Secondo  la  Regione,  proprio con riferimento all'esercizio delle
 funzioni di controllo del Consiglio regionale, non puo' non avere  la
 piu'  ampia  espansione  il  principio  di pubblicita' dell'attivita'
 dell'assemblea  rappresentativa,  sancito  in  via  generale  per  le
 assemblee  parlamentari  dall'art.  64 della Costituzione, nonche' da
 varie norme previste negli statuti regionali, tra le quali l'art.  17
 della Regione Toscana.
    5.  -  In  conclusione  la  Regione ricorrente chiede che la Corte
 dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al giudice penale,  la
 competenza  a  sindacare l'attivita' svolta dal consigliere regionale
 Del Lungo in ordine alla diffusione di informazioni sui  contenuti  e
 sui criteri cui questi ispirava l'esercizio delle funzioni consiliari
 di  ispezione  e  controllo,  a  mezzo  di interrogazione alla Giunta
 regionale, e conseguentemente annulli l'impugnato decreto di rinvio a
 giudizio.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana  solleva  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in  relazione  al decreto del giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze che  ha  disposto
 il  rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per
 rispondere del reato di  diffamazione  in  danno  del  direttore  del
 Consorzio del parco naturale della Maremma; fatto consistito, secondo
 l'ipotesi  accusatoria,  nell'aver  diffuso  un comunicato stampa nel
 quale si dava notizia di un'interrogazione  rivolta  dal  consigliere
 Del  Lungo  al  Presidente  della Giunta regionale in ordine a taluni
 fatti  che  avevano  comportato  il  rinvio  a  giudizio  del  citato
 direttore del Consorzio maremmano.
    2. - Ritiene la ricorrente che la sottoposizione a giudizio penale
 del  consigliere regionale, per un'attivita' riferibile all'esercizio
 delle sue funzioni di componente del collegio  rappresentativo  della
 Regione,  violi  la  guarentigia sancita dall'art. 122, quarto comma,
 della Costituzione, interferendo sulla liberta' di determinazione dei
 rappresentanti del corpo elettorale e  quindi  sull'indipendenza  del
 Consiglio    regionale,   espressione   fondamentale   dell'autonomia
 costituzionale riconosciuta alla Regione.
    3. - Il ricorso e' fondato.
    L'art. 122,  quarto  comma,  della  Costituzione,  prevede  che  i
 consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le
 opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    In ordine all'estensione di tale guarentigia, posta a salvaguardia
 dell'autonomia  e  dell'indipendenza  costituzionalmente riservata al
 Consiglio regionale, e' indubbio che essa ricomprenda in primo  luogo
 tutte quelle attivita' che costituiscono esplicazione di una funzione
 consiliare  tipica  o  di  attribuzioni  direttamente  previste dalla
 stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia
 (v. sent. n. 81 del 1975).
    Altrettanto indubbio e' che tra gli  atti  consiliari  tipici,  in
 quanto strumentale alle funzioni di controllo e di sindacato politico
 che   il   Consiglio  esercita  nei  confronti  della  Giunta,  debba
 annoverarsi  il  c.d.  "diritto   d'interrogazione",   specificamente
 previsto,  per  la Regione Toscana, all'art. 10 dello Statuto, e che,
 nel caso in esame, e'  stato  esercitato  dal  consigliere  regionale
 mediante  la  presentazione  di  un'interpellanza al Presidente della
 Giunta su taluni fatti - certamente di pubblico interesse - che hanno
 coinvolto  gli  amministratori del Consorzio del parco naturale della
 Maremma in un procedimento penale.
    4. - Questa Corte ha gia' avuto occasione di rilevare, pur  se  in
 riferimento  all'analoga  guarentigia  sancita  dall'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione per i membri del Parlamento  (v.  sent.  n.
 443  del  1993),  che  non  soltanto  la  riproduzione all'esterno di
 interpellanze o  interrogazioni  puo'  ritenersi  attivita'  compresa
 nella  previsione  suddetta,  ma  anche  il  semplice  riferire fatti
 conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero  manifestare
 i  punti di vista e le opinioni che ispirano il proprio comportamento
 in sede parlamentare.
    A maggior ragione, nel rispetto dell'art. 122, quarto comma, della
 Costituzione,  anche  secondo  l'interpretazione  piu'  rigorosa  dei
 limiti  di  tale  guarentigia  (in  base  alla  quale  il consigliere
 regionale e'  coperto  da  irresponsabilita'  solo  per  le  opinioni
 espresse  nell'esercizio  delle  sue  funzioni, intese nell'accezione
 piu' ristretta), deve ritenersi che non possono essere  sottoposte  a
 sindacato  le opinioni che il consigliere regionale intenda esprimere
 pubblicamente in relazione  al  contenuto  di  atti  tipici  del  suo
 mandato,  qual  e'  certamente la presentazione di un'interrogazione;
 anche  quando  tale  commento  sia  stato  espresso  dal  consigliere
 regionale al di fuori della sede consiliare propria ma in connessione
 ed a causa dell'esercizio delle funzioni stesse.
    Ne',  infine,  dal  raffronto tra il testo del comunicato stampa e
 quello  dell'interrogazione  presentata  dal  consigliere  Del  Lungo
 possono  emergere  dubbi  circa  la  sussistenza  di  una connessione
 oggettiva e temporale, o sulla sostanziale coincidenza di  contenuti,
 tra i due atti.