Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Minstri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, contro la regione Lazio, in persona del presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta del Consiglio regionale della regione Lazio nella seduta del 7 marzo 1995, comunicata al commisario del Governo il 14 aprile 1995 ed intitolata .. "Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987 n. 64 concernente le norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private ..". Il testo legislativo, aprovato una prima volta dal Consiglio regionale il 20 aprile 1994, era stato dal Governo rinviato, con telex del 27 maggio 1994, del seguente tenore .. "il Governo ha rilevato che la normativa cui trattasi, prorogando ulteriormente al 31 dicembre 1994, il termine per l'adeguamento case di cura private gia' autorizzate ai requisiti strutturali, organizzativi et funzionali stabiliti da legge regionale n. 64/1987, non e' in linea con disposto articolo unico d.P.C.M. 2 marzo 1990, emanato in applicazione art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha fissato al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per il suddetto adempimento e non tiene conto necessita' che strutture in parola, in attesa emanazione atto indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 in materia requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per esercizio attivita' da parte istituzioni sanitarie private, siano quantomeno adeguate alle prescrizioni cui d.P.C.M. 27 giugno 1986, tuttora in vigore". Il Consiglio regionale, come sopra detto, ha riapprovato il disegno di legge nello stesso testo rinviato dal Governo. Detto disegno di legge non puo' pero' sfuggire alla denuncia di incostituzionabilita' perche' nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera la competenza legislativa delle Regioni e', ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di tipo concorrente, soggetta, percio' ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Ora, l'art. 43 della legge fondamentale dello Stato n. 833 del 23 dicembre 1978, nell'attribuire alla legge regionale la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza delle istituzioni sanitarie private, fa salve le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge, funzioni nella specie esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreti del 2 marzo 1990 e 27 giugno 1986. Con il primo di detti decreti il Presidente del Consiglio ha fissato al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per l'adeguamento delle case di cura private gia' autorizzate ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali gia' stabiliti dalla legge regionale n. 64 del 1983 mentre, con il secondo, ha stabilito le prescrizioni cui dette strutture debbono in ogni caso adeguarsi. La legge regionale impugnata, invece, da un lato ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1994, e oltre, il termine per il suddetto adeguamento, e, dall'altro non ha assolutamente tenuto conto della necessita' che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al d.-lgs. n. 502 del 1992 siano osservate le prescrizioni di cui al d.P.C.M. del 1986. In tal modo, pero', la legge si e' posta in contrasto, oltre che con l'art. 43 della legge n. 833 del 1978, con l'art. 117 della Costituzione.