Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Minstri,  rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma  ope  legis  domicilia,  contro la regione Lazio, in persona del
 presidente  della  Giunta  pro-tempore,  per   la   declaratoria   di
 incostituzionalita'  della  legge regionale riapprovata a maggioranza
 assoluta del Consiglio regionale della regione Lazio nella seduta del
 7 marzo 1995, comunicata al commisario del Governo il 14 aprile  1995
 ed  intitolata .. "Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge
 regionale  31  dicembre  1987  n.  64  concernente   le   norme   per
 l'autorizzazione,  la  vigilanza e le convenzioni con le case di cura
 private ..".
    Il testo legislativo,  aprovato  una  prima  volta  dal  Consiglio
 regionale  il  20  aprile  1994,  era stato dal Governo rinviato, con
 telex del 27 maggio 1994, del  seguente  tenore  ..  "il  Governo  ha
 rilevato  che  la normativa cui trattasi, prorogando ulteriormente al
 31  dicembre  1994, il termine per l'adeguamento case di cura private
 gia'  autorizzate  ai   requisiti   strutturali,   organizzativi   et
 funzionali  stabiliti  da legge regionale n. 64/1987, non e' in linea
 con disposto  articolo  unico  d.P.C.M.  2  marzo  1990,  emanato  in
 applicazione  art.  43  della  legge  23 dicembre 1978 n. 833, che ha
 fissato al 31  dicembre  1990  il  termine  ultimo  per  il  suddetto
 adempimento  e non tiene conto necessita' che strutture in parola, in
 attesa emanazione atto indirizzo e coordinamento  previsto  dall'art.
 8,  quarto  comma,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 in materia
 requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  minimi  richiesti
 per esercizio attivita' da parte istituzioni sanitarie private, siano
 quantomeno  adeguate  alle  prescrizioni cui d.P.C.M. 27 giugno 1986,
 tuttora in vigore".
    Il Consiglio  regionale,  come  sopra  detto,  ha  riapprovato  il
 disegno di legge nello stesso testo rinviato dal Governo.
    Detto  disegno  di  legge non puo' pero' sfuggire alla denuncia di
 incostituzionabilita' perche' nella materia dell'assistenza sanitaria
 ed ospedaliera la competenza legislativa delle Regioni e',  ai  sensi
 dell'art.  117  della  Costituzione,  di  tipo concorrente, soggetta,
 percio' ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Ora, l'art. 43 della legge fondamentale dello Stato n. 833 del  23
 dicembre  1978,  nell'attribuire  alla  legge regionale la disciplina
 dell'autorizzazione e della  vigilanza  delle  istituzioni  sanitarie
 private,  fa  salve  le  funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
 all'art. 5 della stessa legge, funzioni nella specie  esercitate  dal
 Presidente  del Consiglio dei Ministri con decreti del 2 marzo 1990 e
 27 giugno 1986.
    Con il primo di detti  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  ha
 fissato al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per l'adeguamento delle
 case  di  cura  private  gia'  autorizzate  ai requisiti strutturali,
 organizzativi e funzionali gia' stabiliti dalla legge regionale n. 64
 del 1983 mentre, con il secondo, ha  stabilito  le  prescrizioni  cui
 dette strutture debbono in ogni caso adeguarsi.
    La  legge  regionale  impugnata,  invece,  da un lato ha prorogato
 ulteriormente al 31  dicembre  1994,  e  oltre,  il  termine  per  il
 suddetto adeguamento, e, dall'altro non ha assolutamente tenuto conto
 della necessita' che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
 cui al d.-lgs. n. 502 del 1992 siano osservate le prescrizioni di cui
 al d.P.C.M. del 1986.
    In  tal  modo, pero', la legge si e' posta in contrasto, oltre che
 con l'art. 43 della legge n. 833  del  1978,  con  l'art.  117  della
 Costituzione.