Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Minstri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma ope legis domicilia, contro la regione Lazio, in persona del
presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di
incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza
assoluta del Consiglio regionale della regione Lazio nella seduta del
7 marzo 1995, comunicata al commisario del Governo il 14 aprile 1995
ed intitolata .. "Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge
regionale 31 dicembre 1987 n. 64 concernente le norme per
l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura
private ..".
Il testo legislativo, aprovato una prima volta dal Consiglio
regionale il 20 aprile 1994, era stato dal Governo rinviato, con
telex del 27 maggio 1994, del seguente tenore .. "il Governo ha
rilevato che la normativa cui trattasi, prorogando ulteriormente al
31 dicembre 1994, il termine per l'adeguamento case di cura private
gia' autorizzate ai requisiti strutturali, organizzativi et
funzionali stabiliti da legge regionale n. 64/1987, non e' in linea
con disposto articolo unico d.P.C.M. 2 marzo 1990, emanato in
applicazione art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che ha
fissato al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per il suddetto
adempimento e non tiene conto necessita' che strutture in parola, in
attesa emanazione atto indirizzo e coordinamento previsto dall'art.
8, quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 in materia
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per esercizio attivita' da parte istituzioni sanitarie private, siano
quantomeno adeguate alle prescrizioni cui d.P.C.M. 27 giugno 1986,
tuttora in vigore".
Il Consiglio regionale, come sopra detto, ha riapprovato il
disegno di legge nello stesso testo rinviato dal Governo.
Detto disegno di legge non puo' pero' sfuggire alla denuncia di
incostituzionabilita' perche' nella materia dell'assistenza sanitaria
ed ospedaliera la competenza legislativa delle Regioni e', ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, di tipo concorrente, soggetta,
percio' ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Ora, l'art. 43 della legge fondamentale dello Stato n. 833 del 23
dicembre 1978, nell'attribuire alla legge regionale la disciplina
dell'autorizzazione e della vigilanza delle istituzioni sanitarie
private, fa salve le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 5 della stessa legge, funzioni nella specie esercitate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con decreti del 2 marzo 1990 e
27 giugno 1986.
Con il primo di detti decreti il Presidente del Consiglio ha
fissato al 31 dicembre 1990 il termine ultimo per l'adeguamento delle
case di cura private gia' autorizzate ai requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali gia' stabiliti dalla legge regionale n. 64
del 1983 mentre, con il secondo, ha stabilito le prescrizioni cui
dette strutture debbono in ogni caso adeguarsi.
La legge regionale impugnata, invece, da un lato ha prorogato
ulteriormente al 31 dicembre 1994, e oltre, il termine per il
suddetto adeguamento, e, dall'altro non ha assolutamente tenuto conto
della necessita' che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
cui al d.-lgs. n. 502 del 1992 siano osservate le prescrizioni di cui
al d.P.C.M. del 1986.
In tal modo, pero', la legge si e' posta in contrasto, oltre che
con l'art. 43 della legge n. 833 del 1978, con l'art. 117 della
Costituzione.