IL TRIBUNALE
    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  (art.  310  c.p.p.), nei
 confronti di Martucci Francesco; sull'atto di appello  presentato  in
 data  13 maggio 1995 e riguardante il provvedimento emesso in data 29
 aprile 1995 dal g.i.p. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere;
    Letti gli atti del procedimento, pervenuti - da  ultimi  -  il  23
 giugno 1995;
    Sciogliendo  la riserva di cui al verbale di udienza del 30 giugno
 1995, rileva quanto segue:
    Nei confronti di Martucci Francesco risulta  emessa  ordinanza  di
 custodia  cautelare in data 23 gennaio 1995, relativa a contestazioni
 ex artt. 81, 11, 644 e 629 cpv - in relazione al 628, comma terzo, n.
 1 -, nonche' 56 e 629 cpv c.p.
    Gli indizi di colpevolezza emersi a carico del Martucci possiedono
 il carattere di "gravita'" richiesto dall'art. 273 c.p.p.
    Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese - in particolare  -
 da  Filomena Giordano, Papa Anna e Natale Stanislao, pur da valutarsi
 con le necessarie cautele,  hanno  trovato  conferma  nel  tenore  di
 alcune  telefonate  intercettate con altre persone dedite ad analoghe
 attivita' illecite (cfr.  le  dichiarazioni  del  Papa  riportate  in
 precedenza).
    Gli  elementi  prodotti  dalla  difesa - e relativi alla pregressa
 attivita' di guardia giurata svolta dal Martucci  -  non  consentono,
 dunque, di neutralizzare la prognosi negativa connessa alla obiettiva
 gravita' dei fatti in contestazione.
    Tuttavia  il tribunale intende porsi, pur in presenza di un titolo
 di reato ostativo, il problema dell'adeguatezza  del  trattamento  de
 libertate in corso di applicazione, ritenendo doveroso prospettare un
 dubbio di costituzionalita' delle norme processuali (artt. 275, comma
 terzo,  e 299, comma secondo, c.p.p.). che impediscono l'applicazione
 di misure diverse dalla custodia carceraria, in casi come quello  che
 ci occupa.