IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza (art. 310 c.p.p.), nei confronti di Martucci Francesco; sull'atto di appello presentato in data 13 maggio 1995 e riguardante il provvedimento emesso in data 29 aprile 1995 dal g.i.p. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere; Letti gli atti del procedimento, pervenuti - da ultimi - il 23 giugno 1995; Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30 giugno 1995, rileva quanto segue: Nei confronti di Martucci Francesco risulta emessa ordinanza di custodia cautelare in data 23 gennaio 1995, relativa a contestazioni ex artt. 81, 11, 644 e 629 cpv - in relazione al 628, comma terzo, n. 1 -, nonche' 56 e 629 cpv c.p. Gli indizi di colpevolezza emersi a carico del Martucci possiedono il carattere di "gravita'" richiesto dall'art. 273 c.p.p. Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese - in particolare - da Filomena Giordano, Papa Anna e Natale Stanislao, pur da valutarsi con le necessarie cautele, hanno trovato conferma nel tenore di alcune telefonate intercettate con altre persone dedite ad analoghe attivita' illecite (cfr. le dichiarazioni del Papa riportate in precedenza). Gli elementi prodotti dalla difesa - e relativi alla pregressa attivita' di guardia giurata svolta dal Martucci - non consentono, dunque, di neutralizzare la prognosi negativa connessa alla obiettiva gravita' dei fatti in contestazione. Tuttavia il tribunale intende porsi, pur in presenza di un titolo di reato ostativo, il problema dell'adeguatezza del trattamento de libertate in corso di applicazione, ritenendo doveroso prospettare un dubbio di costituzionalita' delle norme processuali (artt. 275, comma terzo, e 299, comma secondo, c.p.p.). che impediscono l'applicazione di misure diverse dalla custodia carceraria, in casi come quello che ci occupa.