ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 52,  secondo
 comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
 sulla  riscossione  delle  imposte  sul  reddito);  2)  del combinato
 disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54 del d.P.R. 29
 settembre 1973, promossi rispettivamente con ordinanza emessa  il  21
 novembre  1994  dal  pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa
 Marittima, nel procedimento civile vertente tra Rosa  Ambrosio  e  il
 Servizio  riscossione  tributi,  iscritta  al  n.  118  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995, e con  ordinanza  emessa
 il  1›  marzo  1995  dal  pretore  di Cosenza nel procedimento civile
 vertente tra Rina Parisi e la s.p.a. G.E.T., iscritta al n.  287  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Il  pretore  di  Grosseto,  sezione  distaccata  di  Massa
 Marittima, con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso  di  un
 procedimento promosso da Rosa Ambrosio per opporsi al pignoramento di
 mobili,  dei  quali  la  ricorrente  assumeva di essere proprietaria,
 posti nella casa di abitazione del coniuge sottoposto  ad  esecuzione
 esattoriale,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 24, secondo
 comma  (recte:  primo  comma),  3  e  113,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale (r.o. n. 118
 del 1995) dell'art. 52, secondo comma,  lettera  b),  del  d.P.R.  29
 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito), che limita, nell'esecuzione esattoriale,  l'opposizione
 di  terzo  prevista  dall'art.  619  del  codice di procedura civile,
 stabilendo che non possa essere proposta dal coniuge del contribuente
 o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella  casa
 di  abitazione  del  debitore  o  del  coobbligato, sempre che non si
 tratti  di  beni  costituiti  in  dote  con   atto   anteriore   alla
 presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso
 di accertamento dell'imposta.
    Il  pretore  ritiene che, in tal modo, i beni mobili di proprieta'
 del coniuge del contribuente che si trovano nella casa di  abitazione
 del   debitore   finiscono  per  essere  soggetti  a  responsabilita'
 esecutiva per un debito tributario altrui,  sicche'  il  diritto  del
 proprietario rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale, in contrasto
 con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
    Il  pretore  ricorda  che  la  disposizione  denunciata  risponde,
 secondo  quanto  ha  affermato   la   giurisprudenza   costituzionale
 (sentenza  n.  42  del 1964), alla necessita' di tutelare il rapporto
 tributario,  assicurando  l'adempimento  del  debito   d'imposta   ed
 impedendo  che  l'obbligato  possa  sottrarsi  ad  esso col favore di
 persone a lui legate da vincoli familiari.  Ma  questa  esigenza  non
 giustificherebbe  la  parificazione,  in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, della posizione  del  debitore  con  quella  dei  terzi
 estranei al rapporto d'imposta.
    Ad  avviso  del  giudice  rimettente  la necessita' di tutelare il
 rapporto tributario puo' richiedere criteri piu' rigorosi  di  quelli
 ordinari   per   dimostrare  che  i  beni  sottoposti  ad  esecuzione
 appartengono a persone diverse dal debitore, ma  non  giustifica,  in
 contrasto  con  l'art.  113,  secondo  comma,  della Costituzione, la
 radicale esclusione del  particolare  mezzo  d'impugnazione  previsto
 dall'art. 619 cod. proc. civ.
    Il pretore ritiene la questione rilevante nel giudizio principale,
 in  quanto  dalla soluzione del dubbio di legittimita' costituzionale
 dipende la decisione di  ammissibilita'  del  ricorso  sul  quale  e'
 chiamato a giudicare.
    2.  -  Con  ordinanza emessa il 1› marzo 1995 nel corso di analogo
 procedimento promosso da  Rina  Parisi,  il  pretore  di  Cosenza  ha
 sollevato,  con  riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 (r.o. n. 287 del 1995) del combinato disposto degli artt. 52, secondo
 comma,  lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, nella parte in
 cui  non  prevede  che  il  coniuge  del  debitore   possa   proporre
 opposizione  di  terzo  per  i beni mobili ad esso pervenuti per atto
 pubblico di donazione di data anteriore  a  quella  di  consegna  del
 ruolo  all'esattore,  e  correlativamente,  nella  parte  in  cui non
 prevede, in  tale  ipotesi,  il  potere  del  giudice  di  sospendere
 l'esecuzione.
    Il   giudice   rimettente   ricorda   che   e'   stata  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma,  lettera
 b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il
 coniuge  del  debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni
 mobili ad esso pervenuti per  atto  pubblico  di  donazione  di  data
 anteriore   al  matrimonio  (sentenza  n.  358  del  1994).  Il  caso
 sottoposto all'esame  del  giudice  rimettente  non  rientrerebbe  in
 questa ipotesi. Ma cio' determinerebbe un'irragionevole disparita' di
 trattamento. Inoltre l'improponibilita' dell'opposizione di terzo, da
 parte  del  coniuge  del contribuente esecutato, per i beni mobili ad
 esso pervenuti per atto pubblico di donazione  di  data  anteriore  a
 quella   di   consegna   del   ruolo   all'esattore,  non  troverebbe
 giustificazione  nella  finalita'   di   garantire   la   particolare
 preminenza dell'esecuzione esattoriale.
    Sarebbe  anche  leso  il diritto di agire in giudizio a tutela dei
 propri diritti. Se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte
 non pagate puo' consentire limitazioni  alla  prova  in  ordine  alla
 proprieta'  di  beni  mobili che si trovano in luoghi appartenenti al
 contribuente  debitore,  permettendo  ai  terzi di dimostrare il loro
 titolo solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data
 certa, anteriore  a  quella  di  consegna  del  ruolo  delle  imposte
 all'esattore (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973), non vi sarebbe una
 plausibile  ragione  per  escludere dai soggetti che possono proporre
 opposizione il coniuge del debitore che sia in grado  di  dimostrare,
 con  gli  stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto,
 la titolarita' dei beni sottoposti ad esecuzione.
    La questione di legittimita'  costituzionale  e',  ad  avviso  del
 giudice  rimettente,  pregiudiziale  rispetto  al giudizio principale
 giacche'   dalla   soluzione   di   essa   dipende   l'ammissibilita'
 dell'opposizione all'esecuzione.
                        Considerato in diritto
    1.  - Le questioni di legittimita' costituzionale investono il re-
 gime dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.
    Il pretore di Grosseto, sezione  distaccata  di  Massa  Marittima,
 ritiene  che  l'art.  52,  secondo  comma,  lettera b), del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
 sul  reddito),  non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento
 dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente  debitore,
 sia  in  contrasto  con  gli  artt.  24,  secondo comma (recte: primo
 comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione.
    Il pretore di Cosenza ritiene che sia in contrasto con  gli  artt.
 3,  primo  comma, e 24, primo comma, della Costituzione, il combinato
 disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54  del  d.P.R.
 n.  602  del  1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del
 debitore possa proporre opposizione di terzo per  i  beni  mobili  ad
 esso  pervenuti  per  atto  pubblico di donazione di data anteriore a
 quella di consegna del ruolo all'esattore, non consentendo quindi che
 in tale ipotesi il giudice possa sospendere l'esecuzione.
    2. - Le due ordinanze  di  rimessione  prospettano,  con  ampiezza
 diversa,  analoghe  questioni.  I  giudizi, essendo connessi, possono
 essere decisi con unica sentenza.
    3. -  Dubbi  di  legittimita'  costituzionale  relativi  alla  non
 proponibilita'    dell'opposizione   al   pignoramento,   nel   corso
 dell'esecuzione esattoriale, da parte del coniuge  del  debitore,  in
 relazione   ai  beni  mobili  posti  nella  casa  di  abitazione  del
 contribuente, sono stati  piu'  volte  proposti  ed  esaminati  dalla
 Corte,  che  ha colto la ragione di questa regola - cui fa eccezione,
 nella previsione del legislatore, il caso dei beni costituiti in dote
 con  atto  anteriore  alla  dichiarazione  annuale  o  alla  notifica
 dell'avviso  di  accertamento dell'imposta - nell'esigenza di evitare
 fraudolente simulazioni per  sottrarsi  al  pagamento  delle  imposte
 (sentenze  n.  42  e  93  del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969,
 ordinanze n. 283 del 1984, nn. 121 e 123 del 1986, n. 374 del  1991).
 La  preclusione,  inquadrata  nel sistema delle garanzie patrimoniali
 dell'obbligazione   tributaria,   si   inserisce    nello    speciale
 procedimento  di  esecuzione  curato  dall'ufficiale esattoriale, nel
 quale  si  manifesta  il  fondamentale  interesse  di  assicurare  la
 tempestiva   riscossione   dei  crediti  tributari,  che  concorre  a
 garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello  Stato
 (sentenza n. 87 del 1962).
    Per  raggiungere  queste  finalita',  il  sistema  di  riscossione
 coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti
 del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con  procedure
 semplificate,   tali   da   assicurare   speditezza   ed  incisivita'
 all'esecuzione coattiva, che e' assistita da  presunzioni  in  ordine
 all'appartenenza   dei   beni   che   possono   essere  sottoposti  a
 pignoramento e da preclusioni  nel  sistema  delle  opposizioni,  per
 prevenire ed escludere fraudolente elusioni.
    Riesaminando   questa   disciplina,   la   Corte,  valutandone  la
 ragionevolezza anche in  relazione  al  valore  costituzionale  della
 famiglia,  ha  di recente precisato, con la sentenza n. 358 del 1994,
 che la preminenza dell'esigenza  di  realizzare  il  credito  fiscale
 nella  riscossione  coattiva delle imposte deve trovare la sua misura
 ed un ragionevole limite nella  rispondenza  alle  finalita'  che  la
 giustificano  e  che  non  consentono  la  soddisfazione  del credito
 esattoriale anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza
 e  senza  rischio  di  fraudolente  elusioni,  non  appartengono   al
 contribuente  moroso.  L'esigenza  della tempestiva realizzazione dei
 crediti tributari e' soddisfatta dall'espropriazione dei beni  mobili
 che,  per  il  luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore
 moroso; la stessa esigenza  giustifica  ragionevoli  limitazioni  sia
 alla   prova   contraria   a   tale   presunzione   che  all'ampiezza
 dell'opposizione prevista per i terzi i  quali  affermino  di  essere
 proprietari  dei  beni  pignorati.  Queste  limitazioni e preclusioni
 possono essere, per il coniuge del debitore, piu' rigorose rispetto a
 quelle previste per chi non  sia  legato  al  contribuente  da  alcun
 vincolo.  Ma  anche  in  un  quadro  normativo  che  differenzi,  con
 un'ampiezza che il legislatore  puo'  discrezionalmente  determinare,
 rispetto  a  quella  degli  altri  soggetti la posizione del coniuge,
 l'improponibilita' dell'opposizione da parte di quest'ultimo,  per  i
 beni pignorati nella casa di abitazione del debitore, non puo' essere
 cosi'  assoluta  da  collocare  sostanzialmente  il coniuge, per tale
 pignoramento, nella stessa posizione del coobbligato.
    4. - La questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
 pretore  di  Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima (r.o. n.
 118 del 1995), coinvolge  nella  sua  interezza  l'art.  52,  secondo
 comma,  lettera  b), del d.P.R. n. 602 del 1973. Non tocca l'ampiezza
 dei limiti che la stessa disposizione gia'  pone  alla  regola  della
 preclusione  dell'opposizione  del  coniuge, ma tende a travolgere la
 regola stessa, equiparando del tutto  la  condizione  del  coniuge  a
 quella dei terzi estranei al debitore e finendo cosi' con l'escludere
 ogni pur ragionevole limitazione alla sua facolta' di opposizione.
    In  tale  ampiezza  la  questione  di legittimita' costituzionale,
 prospettata  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,   e'
 infondata.  Gia'  con la sentenza n. 358 del 1994 si e' affermato che
 il legislatore puo' discrezionalmente differenziare la posizione  del
 coniuge  rispetto  a quella degli altri terzi, prevedendo cautele per
 la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo
 ragionevoli limitazioni all'opposizione.
    Anche con riferimento agli altri parametri  di  giudizio  indicati
 dal  pretore  di  Grosseto  (art.  24  e  113 della Costituzione), la
 questione e' infondata. La Corte ha ripetutamente affermato sin dalla
 sentenza n. 42 del 1964 che la disciplina sottoposta  a  verifica  di
 legittimita' costituzionale non tocca la difesa processuale.
    5.  -  A diverso esito porta la questione sollevata dal pretore di
 Cosenza (r.o. n. 287 del  1995),  che  prospetta  una  piu'  limitata
 illegittimita' dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.
 602  del 1973, nella parte in cui questa disposizione non prevede che
 il coniuge del debitore sottoposto ad  esecuzione  esattoriale  possa
 proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per
 atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del
 ruolo all'esattore.
    L'improponibilita'  dell'opposizione  al pignoramento da parte del
 coniuge non puo' ragionevolmente riferirsi a quei beni che, senza  il
 rischio  di  impedimenti  alla  soddisfazione del credito esattoriale
 attraverso fraudolente elusioni,  non  appartengono  al  contribuente
 moroso.
    A  questa  condizione  rispondono  i beni pervenuti al coniuge per
 atto pubblico  di  donazione,  quando  tale  atto  sia  anteriore  al
 verificarsi  del  presupposto  dell'imposta.  In  quest'ambito,  piu'
 ristretto rispetto a quello prefigurato del  giudice  rimettente,  la
 questione   sollevata  e'  fondata.  Deve  quindi  essere  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma,  lettera
 b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il
 coniuge  del  contribuente  o  dei coobbligati, per quanto riguarda i
 mobili  pignorati  nella  casa  di  abitazione  del  debitore  o  del
 coobbligato, non possa proporre opposizione anche quando si tratti di
 beni   pervenuti   per   atto  pubblico  di  donazione  anteriore  al
 verificarsi del presupposto dell'imposta.
    La  soluzione  della  questione  attinente   alla   proponibilita'
 dell'opposizione rende superfluo l'ulteriore aspetto della questione,
 prospettato dal giudice rimettente, concernente il potere del pretore
 di  sospendere  la  procedura  esecutiva in seguito ad opposizione di
 terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), che  sussiste  una  volta
 riconosciuta la proponibilita' di tale opposizione.