ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge
 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione  della  finanza
 pubblica),  promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero
 cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo  1995  dal
 pretore  di  Potenza  rispettivamente  iscritte ai nn. 330, 362, 363,
 364, 365, 366, 367 e 368 del registro  ordinanze  1995  e  pubblicate
 nelle  Gazzette  Ufficiali  della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie
 speciale, dell'anno 1995;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1995 il Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico
 contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti  penali,  tra
 il  10  febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365,
 366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt.  79,
 3  e  27,  terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724,
 nella parte in cui, richiamando, per le  opere  abusive  indicate  al
 primo  comma,  le  disposizioni  di cui ai Capi IV e V della legge 28
 febbraio  1985,  n.   47,   e   successive   modificazioni,   prevede
 l'estinzione  dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38,
 secondo comma, della citata legge  n.  47  del  1985,  e  dispone  la
 sospensione  dei  relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo
 comma, e 44 della stessa legge n. 47;
      che,  ad  avviso  del  remittente,  la  disposizione   impugnata
 introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il
 cosiddetto   condono  edilizio,  senza  il  rispetto  dalla  rigorosa
 procedura prevista per  la  concessione  dell'amnistia  dall'art.  79
 della  Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale
 6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresi', in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilita';
      che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti  di  clemenza
 deriverebbe  un  indebolimento della funzione di prevenzione generale
 della comminatoria della pena,  in  violazione  dell'art.  27,  terzo
 comma, della Costituzione;
      che  nel  giudizio  introdotto  con la ordinanza r.o. n. 362 del
 1995 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il
 patrocinio  dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
 la infondatezza della questione;
    Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, rela-
 tive alla stessa disposizione legislativa, possono essere  riuniti  e
 decisi congiuntamente;
      che  le  questioni  sollevate  sono  gia'  state  dichiarate non
 fondate con la sentenza n. 427 del 1995;
      che, non essendo stati addotti motivi o  profili  ulteriori  che
 possano  giustificare  una  diversa  decisione,  le  questioni  vanno
 dichiarate manifestamente infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.