ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo 1995 dal pretore di Potenza rispettivamente iscritte ai nn. 330, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tra il 10 febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui, richiamando, per le opere abusive indicate al primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prevede l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e dispone la sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo comma, e 44 della stessa legge n. 47; che, ad avviso del remittente, la disposizione impugnata introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il cosiddetto condono edilizio, senza il rispetto dalla rigorosa procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresi', in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilita'; che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti di clemenza deriverebbe un indebolimento della funzione di prevenzione generale della comminatoria della pena, in violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione; che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 362 del 1995 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, rela- tive alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che le questioni sollevate sono gia' state dichiarate non fondate con la sentenza n. 427 del 1995; che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che possano giustificare una diversa decisione, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.