ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Potenza sul ricorso proposto da Tofalo Francesco contro il Sindaco del Comune di Balvano, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello. Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio proposto avverso un decreto sindacale di decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel prevedere che contro il provvedimento del Sindaco l'interessato puo' proporre ricorso al Pretore - cosi' riproducendo la disposizione statale di cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, perche' disciplinerebbe una materia oggetto di riserva di legge statale in quanto attinente alla giurisdizione. Considerato in diritto 1. - Viene sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica "l'interessato puo' proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio". Si assume nell'ordinanza di rimessione che la norma regionale, che riproduce il disposto di cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, violi l'art. 108 della Costituzione e quindi il principio di riserva di legge statale in materia di giurisdizione. 2. - Va premesso che la censura deve essere riferita al solo undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame, che e' quello nel quale e' contenuta la disposizione esplicitamente sottoposta al giudizio di costituzionalita'. 3. - La questione e' fondata. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e' precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali, in quanto la materia processuale e quella della giurisdizione e' riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 457 e 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976). La violazione del suddetto parametro costituzionale non puo' nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si e' limitata a riprodurre la disposizione statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perche' le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 457 del 1994, 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128 del 1963). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della norma denunciata. 4. - Inoltre, poiche' l'art. 13 cit. riproduce, al dodicesimo e al tredicesimo comma, le omologhe disposizioni contenute nel quattordicesimo e nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972 cit. - e cioe' che "il pretore adito ha facolta' di sospendere l'esecuzione del decreto" e che "il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso" - e poiche' dette norme, una volta dichiarata illegittima quella contenuta nell'undicesimo comma del medesimo art. 13, resterebbero prive di autonomo significato, essendo strettamente conseguenziali a quella annullata ed attenendo anch'esse a materia processuale di riserva statale, deve, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiararsi la illegittimita' costituzionale anche dei citati dodicesimo e tredicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame.