ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
 della Regione Basilicata 16  febbraio  1987,  n.  2  (Disciplina  dei
 criteri  generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
 alloggi di edilizia residenziale  pubblica)  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  28 marzo 1995 dal Pretore di Potenza sul ricorso proposto
 da Tofalo Francesco contro il Sindaco del Comune di Balvano, iscritta
 al n. 439 del registro ordinanze 1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale, dell'anno
 1995;
    Udito nella camera di consiglio del 18  ottobre  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello.
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso di un giudizio proposto avverso un decreto sindacale di
 decadenza dalla assegnazione di  alloggio  di  edilizia  residenziale
 pubblica,  il Pretore di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 1995, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della
 legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei
 criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni  degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica) che, nel prevedere che
 contro il  provvedimento  del  Sindaco  l'interessato  puo'  proporre
 ricorso  al  Pretore  - cosi' riproducendo la disposizione statale di
 cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
 1035 - si porrebbe in contrasto con l'art.  108  della  Costituzione,
 perche'  disciplinerebbe  una  materia  oggetto  di  riserva di legge
 statale in quanto attinente alla giurisdizione.
                        Considerato in diritto
    1. - Viene  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13  della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987,
 n. 2  (Disciplina  dei  criteri  generali  per  l'assegnazione  e  la
 fissazione   dei   canoni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica),  nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di
 decadenza dalla assegnazione di  alloggio  di  edilizia  residenziale
 pubblica  "l'interessato  puo'  proporre ricorso al Pretore del luogo
 nel cui mandamento e' situato l'alloggio". Si  assume  nell'ordinanza
 di  rimessione  che  la norma regionale, che riproduce il disposto di
 cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
 1035, violi l'art. 108 della Costituzione e quindi  il  principio  di
 riserva di legge statale in materia di giurisdizione.
    2.  -  Va  premesso  che  la  censura deve essere riferita al solo
 undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame, che  e'
 quello   nel   quale  e'  contenuta  la  disposizione  esplicitamente
 sottoposta al giudizio di costituzionalita'.
    3. - La questione e' fondata.
    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e' precluso alle
 regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
 giurisdizionali, in quanto la  materia  processuale  e  quella  della
 giurisdizione  e'  riservata  dall'art.  108  della Costituzione alla
 esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze
 nn. 457 e 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489  del  1991,  594  del
 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).
    La  violazione  del  suddetto  parametro  costituzionale  non puo'
 nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma  regionale
 impugnata  si  e'  limitata  a  riprodurre  la  disposizione  statale
 contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma,  del  d.P.R.  30  dicembre
 1972,  n.  1035,  perche'  le  regioni in nessun caso possono emanare
 leggi in materie soggette a riserva  di  legge  statale,  comportando
 cio'  un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze
 che ne derivano (sentenze nn. 457 del 1994, 210 del 1993, 615  e  203
 del 1987, 128 del 1963).
    Deve  pertanto  essere dichiarata la illegittimita' costituzionale
 della norma denunciata.
    4. - Inoltre, poiche' l'art. 13 cit. riproduce, al dodicesimo e al
 tredicesimo   comma,   le   omologhe   disposizioni   contenute   nel
 quattordicesimo  e  nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n.
 1035 del 1972 cit. - e cioe' che "il pretore  adito  ha  facolta'  di
 sospendere  l'esecuzione  del  decreto"  e  che  "il provvedimento di
 sospensione puo' essere dato dal pretore  con  decreto  in  calce  al
 ricorso"  -  e  poiche' dette norme, una volta dichiarata illegittima
 quella  contenuta  nell'undicesimo  comma  del  medesimo   art.   13,
 resterebbero  prive  di  autonomo  significato,  essendo strettamente
 conseguenziali a quella annullata ed attenendo  anch'esse  a  materia
 processuale  di  riserva  statale,  deve, ai sensi dell'art. 27 della
 legge  11  marzo  1953   n.   87,   dichiararsi   la   illegittimita'
 costituzionale  anche  dei  citati  dodicesimo  e  tredicesimo  comma
 dell'art. 13 della legge regionale in esame.