ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto- legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e corrispondenti "norme contenute" nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'art. 2, comma 5, del decreto- legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Ampollini Daniela e l'INPS iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Craviari Franca e l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari Franca e dell'INPS, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo 1995, il pretore di Parma - nel corso dei procedimenti civili promossi rispettivamente da Ampollini Daniela e Craviari Franca contro l'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennita' di mobilita' (art. 7 della n. 223 del 1991) - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto- legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti, nonche' dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge del 18 marzo 1994, n. 185; che - secondo il giudice rimettente - la prescritta incompatibilita' tra tale indennita' ed i trattamenti pensionistici diretti confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non e' previsto che il titolare di pensione (o assegno) di invalidita' abbia diritto anche alla quota parte dell'indennita' di mobilita' eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque, abbia almeno la possibilita' di optare tra l'una e l'altra prestazione previdenziale; che in entrambi i giudizi si e' costituito l'INPS chiedendo che la questione di costituzionalita' sia dichiarata non fondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque facendo presente, al pari della difesa dell'INPS, che analoga questione era gia' stata esaminata da questa Corte; Considerato che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti- legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto- legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451; che pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono manifestamente inammissibili perche' la facolta' di opzione, introdotta con la citata pronuncia, ha gia' fatto venir meno l'impossibilita' di accedere all'indennita' di mobilita' ove il lavoratore goda di trattamenti pensionistici diretti, sicche' piu' non sussiste l'impedimento che il giudice rimettente mira a rimuovere; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;