ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5  del  decreto-
 legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
 livelli   occupazionali)   e  corrispondenti  "norme  contenute"  nel
 decreto-legge  12  febbraio  1993,  n.  31  (Interventi   urgenti   a
 salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e per il finanziamento dei
 lavori socialmente utili  nell'area  napoletana  e  nella  citta'  di
 Palermo)  e  nel  successivo  decreto-legge  10  marzo  1993,  n.  57
 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6,  comma
 7,  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
 sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge  di  conversione
 19  luglio  1993,  n. 236, nonche' dell'art. 2, comma 5, del decreto-
 legge del 18 gennaio 1994, n.  40  (Ulteriori  interventi  urgenti  a
 sostegno  dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n.
 185  (Ulteriori  interventi  urgenti  a  sostegno   dell'occupazione)
 promosso con le ordinanze emesse:
 1)  il  4  marzo  1995  dal  pretore di Parma nel procedimento civile
 vertente tra Ampollini Daniela  e  l'INPS  iscritta  al  n.  270  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo
 1995 dal pretore  di  Parma  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Craviari  Franca  e  l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze
 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  21,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti  gli  atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari
 Franca e dell'INPS, nonche' gli atti di intervento del Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  4  ottobre  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  con  due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo
 1995, il pretore  di  Parma  -  nel  corso  dei  procedimenti  civili
 promossi  rispettivamente  da  Ampollini  Daniela  e  Craviari Franca
 contro l'INPS per il riconoscimento  del  diritto  all'indennita'  di
 mobilita'  (art.  7  della  n. 223 del 1991) - ha sollevato questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5  del  decreto-
 legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
 livelli  occupazionali)  e delle "corrispondenti norme" contenute nel
 decreto-legge  12  febbraio  1993,  n.  31  (Interventi   urgenti   a
 salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e per il finanziamento dei
 lavori socialmente utili  nell'area  napoletana  e  nella  citta'  di
 Palermo)  e  nel  successivo  decreto-legge  10  marzo  1993,  n.  57
 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6,  comma
 7,  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
 sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge  di  conversione
 19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti
 decreti-legge  non  convertiti,  nonche'  dell'art.  2,  comma 5, del
 decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge  del  18
 marzo 1994, n. 185;
      che   -   secondo   il   giudice   rimettente  -  la  prescritta
 incompatibilita' tra tale indennita' ed i  trattamenti  pensionistici
 diretti  confligge  con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non
 e' previsto che il titolare di pensione (o  assegno)  di  invalidita'
 abbia  diritto  anche  alla  quota parte dell'indennita' di mobilita'
 eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque,
 abbia  almeno  la  possibilita'  di  optare  tra  l'una   e   l'altra
 prestazione previdenziale;
      che  in entrambi i giudizi si e' costituito l'INPS chiedendo che
 la questione di costituzionalita' sia dichiarata non fondata;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque
 facendo  presente,  al  pari  della  difesa  dell'INPS,  che  analoga
 questione era gia' stata esaminata da questa Corte;
    Considerato  che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7,  del
 decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
 dell'occupazione), convertito  in  legge  19  luglio  1993,  n.  236,
 nonche' dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi
 gli  effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-
 legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre  1992,  n.
 478,  art.  5  del  decreto-  legge 12 febbraio 1993, n. 31, art.  6,
 comma  7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in
 cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita'
 i  lavoratori  che  fruiscono  dell'assegno  o  della   pensione   di
 invalidita' possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita'
 nei  modi  e  con  gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,
 comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito  in
 legge 19 luglio 1994, n. 451;
      che  pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono
 manifestamente  inammissibili  perche'  la   facolta'   di   opzione,
 introdotta  con  la  citata  pronuncia,  ha  gia'  fatto  venir  meno
 l'impossibilita' di  accedere  all'indennita'  di  mobilita'  ove  il
 lavoratore  goda  di  trattamenti pensionistici diretti, sicche' piu'
 non  sussiste  l'impedimento  che  il  giudice  rimettente   mira   a
 rimuovere;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;