ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  comma  1,
 lettera  b),  2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994,
 n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale
 nella  determinazione  della  buonuscita  dei  pubblici  dipendenti),
 promossi  con  ordinanze  emesse  il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di
 Stato - sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal  Pretore
 di  Caltanissetta,  il  22  febbraio  1995 dal Tribunale regionale di
 giustizia  amministrativa,  sezione  autonoma  per  la  Provincia  di
 Bolzano,  rispettivamente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 ottobre 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  21  ottobre  1994,  il
 Consiglio   di   Stato,   VI   sezione,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio  1994,
 n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale
 nella  determinazione  della buonuscita dei pubblici dipendenti), per
 contrasto con gli artt. 3, 24,  primo  e  secondo  comma,  25,  primo
 comma,   103  e  113  della  Costituzione,  in  quanto  -  disponendo
 l'estinzione dei giudizi pendenti  e  la  compensazione  delle  spese
 processuali  - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con
 la sua indipendenza)  i  profili  relativi  al  rapporto  sostanziale
 dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonche' - escluso il
 carattere  innovativo  della  legge,  promulgata solo a seguito della
 sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - in quanto viola
 il diritto di difesa e di azione e la  naturale  precostituzione  del
 giudice;
      che,  con  ordinanza  emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di
 Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt.  102,
 primo  comma,  e  108  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  del  citato  art.  4,  alla  stregua  di  motivazioni
 sostanzialmente  analoghe  a quelle svolte in merito dal Consiglio di
 Stato remittente, nonche' dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n.
 87  del  1994,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  36  e  38  della
 Costituzione,  a  causa  dell'illogica  sperequazione  del regime dei
 crediti ivi disciplinati rispetto a  quelli  ordinari,  con  notevole
 diminuzione  del  contenuto  di  una  prestazione  economica che deve
 essere considerata quale retribuzione differita, e per la  disparita'
 di  trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello
 di entrata in vigore della legge censurata;
      che,  con  altra  ordinanza  emessa  il  22  febbraio  1995,  il
 Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per
 la  Provincia  di  Bolzano,  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87  del
 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle
 degli  altri  giudici  a  quibus,  per contrasto con gli artt. 3, 24,
 primo  e  secondo  comma,  25,  primo  comma,  36,  103  e  113 della
 Costituzione; b) dell'art.  3,  comma  2,  della  legge  citata,  per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui non
 esclude dall'obbligo della presentazione della  relativa  domanda  in
 via  amministrativa  quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano
 proposto ricorso in sede  giurisdizionale  al  fine  di  ottenere  il
 computo  dell'indennita'  integrativa  speciale nella base di calcolo
 del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1,  comma  1,  lettera
 b),  per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 36 della Costituzione, nella
 parte in cui stabilisce che il  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale  agli  effetti  dell'indennita' di buonuscita sia effettuata
 nella misura del 60%;
      che, in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 sollevate  dai  giudici  remittenti  siano  dichiarate  inammissibili
 ovvero infondate;
    Considerato  che  i  giudizi,  complessivamente   concernenti   la
 medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
      che  identiche  questioni sono state gia' dichiarate non fondate
 con la sentenza n. 103 del 1995, nonche' manifestamente infondate con
 le ordinanze n. 207 e n. 324  del  1995,  in  ragione  dell'affermato
 carattere  tendenzialmente  satisfattivo - assunto dalla normativa de
 qua - delle aspettative  dei  pubblici  dipendenti  ad  un'estensione
 della  base  di  computo  dell'indennita'  erogata in occasione della
 cessazione  dal  servizio,   fino   a   ricomprendervi   l'indennita'
 integrativa speciale;
      che,  in  particolare,  in tali decisioni - con riferimento alla
 questione di natura pregiudiziale rispetto  alle  altre,  concernente
 l'asserita  illegittimita' della dichiarazione d'estinzione d'ufficio
 dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte  ha
 sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa
 di  una  complessiva  omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
 dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e  la
 sufficiente  tempestivita'  della  risposta data dal legislatore alle
 suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n.  243  del
 1993,  erano  ben  assurte  al  rango di diritti, ma non erano ancora
 immediatamente determinabili;
      che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo  ed
 il  grado  di  realizzazione  che  alla  pretesa  azionata  e'  stato
 accordato per via  legislativa,  e'  stata  riconosciuta  (e  va  qui
 ribadita)  la  ragionevolezza  della  norma  censurata, come tale non
 incidente  sul  diritto  di  difesa  e  sull'assetto   costituzionale
 riservato  "all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale e alla sua
 prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
 1995);
      che, pertanto, la  questione  e'  manifestamente  infondata,  in
 quanto  i  giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
 rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.