ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal Pretore di Caltanissetta, il 22 febbraio 1995 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1994, il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonche' - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - in quanto viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; che, con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 108 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del citato art. 4, alla stregua di motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte in merito dal Consiglio di Stato remittente, nonche' dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, a causa dell'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita, e per la disparita' di trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della legge censurata; che, con altra ordinanza emessa il 22 febbraio 1995, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri giudici a quibus, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennita' integrativa speciale agli effetti dell'indennita' di buonuscita sia effettuata nella misura del 60%; che, in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate; Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che identiche questioni sono state gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonche' manifestamente infondate con le ordinanze n. 207 e n. 324 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennita' erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale; che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimita' della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili; che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata e' stato accordato per via legislativa, e' stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995); che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata, in quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.