ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio  regionale  (Norme
 transitorie  concernenti  il  personale  assunto  a norma dell'art. 3
 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59,  per  l'attuazione  di
 progetti  finalizzati),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, notificato il 5 aprile  1995,  depositato  in
 cancelleria  il  12  aprile  1995  ed  iscritto al n. 24 del registro
 ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
   Udito  nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi  l'Avvocato  dello  Stato  Gaudenzio   Pierantozzi   per   il
 ricorrente, e l'Avvocato Valerio Onida per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 5 aprile 1995, il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  della  legge  della  Regione Lombardia recante "Norme
 transitorie concernenti il personale  assunto  a  norma  dell'art.  3
 della  legge  regionale  16  dicembre 1988, n. 59 per l'attuazione di
 progetti finalizzati", approvata dal Consiglio regionale  in  data  8
 febbraio  1995  e,  a  seguito  di  rinvio governativo, riapprovata a
 maggioranza assoluta nel testo originario nella seduta  dell'8  marzo
 1995.
   Tale  normativa si porrebbe in contrasto, ad avviso del ricorrente,
 con gli artt. 117 e 97, terzo comma, della  Costituzione.  Sarebbero,
 infatti,  violati,  i  principi fondamentali posti dalla legislazione
 statale nella materia del pubblico impiego.
   In particolare, l'art.  1,  primo  comma,  della  legge  censurata,
 stabilendo  che  essa  si  applica  al  personale  assunto,  a  norma
 dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988,  n.  59,  per  la
 realizzazione  di  progetti  finalizzati  gia' approvati dalla Giunta
 regionale alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio  1993,
 n.  236, violerebbe l'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
 148, come convertito dalla citata legge n. 236, che prevede  concorsi
 per  l'assunzione  del  personale utilizzato con rapporto di lavoro a
 tempo determinato, e che, al primo comma , ne  limita  l'applicazione
 al  solo personale gia' in corso di utilizzazione presso le pubbliche
 amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
   I successivi commi dello stesso art.  1,  ammettendo  il  personale
 individuato  ai  sensi  del  primo comma, ed assunto nelle qualifiche
 funzionali sesta,  settima  ed  ottava,  a  partecipare  ad  apposite
 selezioni interne per le medesime qualifiche, violerebbero, altresi',
 il  principio  della  assunzione  presso le amministrazioni pubbliche
 mediante concorsi aperti a tutti,  principio  fissato  dall'art.  97,
 terzo  comma,  della Costituzione, e ribadito dall'art. 8 del decreto
 legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' dall'art.  3,  comma  20,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   Infine,  la  predetta  normativa,  prevedendo  l'inquadramento  del
 personale in questione indipendentemente  dalla  ridefinizione  degli
 uffici  regionali  e  della  pianta  organica,  a  prescindere  dalla
 verifica dei carichi di  lavoro  ed  in  elusione  delle  limitazioni
 temporali  e  numeriche  in  materia  di  assunzioni,  si porrebbe in
 contrasto con gli artt.  30 e 31 del citato d.lgs. n. 29 del  1993  e
 con l'art. 22, commi 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   2.  -  Nel  giudizio  si e' costituita la Regione Lombardia, che ha
 concluso per la inammissibilita' e, comunque, la  infondatezza  della
 questione,  rilevando, preliminarmente, la genericita' delle censure,
 ed osservando, nel merito, che la legge impugnata, nel prevedere  che
 il  personale  assunto  nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed
 ottava, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre  1988,
 n.  59,  per la realizzazione di progetti finalizzati, gia' approvati
 dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge  19
 luglio  1993,  n.  236,  venga  ammesso  a  partecipare  ad  apposite
 selezioni interne per le medesime qualifiche o  figure  professionali
 in  base  alle  quali  e'  avvenuta  l'assunzione,  si limiterebbe ad
 estendere a fattispecie particolari  le  disposizioni  gia'  previste
 dall'art.    27  della  legge  regionale  10  marzo 1995, n. 10, come
 modificato dall'art.  3 della legge regionale n.  11  in  pari  data,
 leggi  entrambe  regolarmente vistate dal Commissario del Governo. Il
 predetto art. 27, che si applica solo al personale in  servizio  alla
 data  di  entrata in vigore della legge n. 236 del 1993, adotterebbe,
 con riferimento al personale utilizzato per l'attuazione dei progetti
 finalizzati, un meccanismo analogo  a  quello  contemplato  dall'art.
 4-bis del d.-l. n. 148 del 1993, che prevede concorsi e selezioni per
 l'assunzione  del personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo
 determinato in base ad una serie di precedenti disposizioni.
   Cio' posto, la Regione esclude che  la  normativa  impugnata  violi
 alcun principio fondamentale, tanto piu' che, ai sensi dell'art.  22,
 trentasettesimo  comma,  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724, le
 disposizioni  riguardanti  la  gestione  del   rapporto   di   lavoro
 costituiscono  norme  di  indirizzo  per  le  regioni, che provvedono
 nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa.
   In particolare, per  cio'  che  concerne  la  censura  relativa  al
 mancato  rispetto del principio del concorso pubblico aperto a tutti,
 la Regione rileva che il principio di cui all'art. 97,  terzo  comma,
 della  Costituzione  pone una regola che non e' assoluta, ma consente
 deroghe legislativamente disposte, e che  deve,  pertanto,  ritenersi
 legittimo  il  ricorso  a forme diverse di reclutamento del personale
 quando esse rispondano a criteri di ragionevolezza e  comunque  siano
 in  armonia  con  i principi di buon andamento ed imparzialita' della
 pubblica amministrazione.
   Nel  caso  di  specie,  l'immissione  in  ruolo  di  personale   in
 precedenza  utilizzato  a  tempo determinato, sulla base di selezioni
 per  titoli  ed  esami,   tali   da   escludere   ogni   automatismo,
 consentirebbe di salvaguardare le anzidette esigenze.
   Nell'imminenza della udienza, la difesa della Regione ha depositato
 una  memoria  con  la  quale  ha  insistito  nelle  conclusioni  gia'
 rassegnate, ribadendo che la legge impugnata non  ha  introdotto  una
 disciplina  nuova, limitandosi, invece, ad estendere l'arco temporale
 di riferimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato che gia' in
 base alla legge regionale n. 10 del 1995 davano diritto a partecipare
 alle selezioni per l'inquadramento nei ruoli della Regione.
   La  legge  in  questione  avrebbe  una  finalita'  di  perequazione
 riferita  a  quarantasette  unita' di personale assunto con contratti
 annuali scaduti tra il 3 novembre 1994 e il 5 settembre  1995  e  non
 prorogati.
   Inoltre,  non  trattandosi  di  assunzioni,  ma di inquadramenti in
 ruolo, tra l'altro, sulla base  di  prove  selettive  di  merito,  di
 dipendenti  gia'  assunti,  sia  pure  a  tempo  determinato,  non si
 derogherebbe al principio del concorso, la  cui  ratio  consisterebbe
 nella  esigenza  che  l'accesso agli impieghi avvenga alla stregua di
 imparziali accertamenti di idoneita' dei candidati.
   Del resto, con riferimento al personale assunto a tempo determinato
 per l'attuazione dei progetti finalizzati, gia' la legge dello  Stato
 ha  previsto  tale  modalita' di copertura dei posti (art. 4- bis del
 d.l. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
 236 del 1993).
                        Considerato in diritto
   1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sottopone
 all'esame di questa Corte la questione di legittimita' costituzionale
 della  legge  della  Regione  Lombardia  riapprovata nella seduta del
 Consiglio regionale dell'8 marzo 1995 (Norme transitorie  concernenti
 il  personale  assunto  a  norma dell'art. 3 della legge regionale 16
 dicembre 1988, n. 59, per l'attuazione di progetti  finalizzati),  in
 quanto,  nel  prevedere  che  il  personale  assunto nelle qualifiche
 funzionali sesta, settima ed ottava, per la realizzazione di progetti
 finalizzati, gia' approvati  dalla  Giunta  regionale  alla  data  di
 entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236 (con la quale e'
 stato  convertito  il  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148), venga
 ammesso a partecipare ad apposite selezioni interne per  le  medesime
 qualifiche  o  figure  professionali  in  base alle quali e' avvenuta
 l'assunzione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 97,  terzo
 comma,  della  Costituzione per contrasto con i principi fondamentali
 della  legislazione  statale  in  materia  di  pubblico  impiego.  In
 particolare,  sarebbero  violati l'art. 4-bis, primo comma, del d.-l.
 n. 148 del 1993, che prevede concorsi e selezioni per l'assunzione di
 personale gia' utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato,
 e si riferisce solo al personale in corso di utilizzazione  da  parte
 delle  pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore dello
 stesso  decreto;  nonche'  il  principio  della  assunzione  mediante
 concorso  pubblico,  affermato  dall'art.    97,  terzo  comma, della
 Costituzione, e  ribadito  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  3
 febbraio  1993, n. 29, e dall'art. 3, ventesimo comma, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537; infine, gli artt. 30 e 31 dello stesso  d.lgs.
 n.  29  del  1993  e l'art. 22, sesto, settimo e ottavo comma , della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto e' previsto l'inquadramento
 del personale  in  questione  indipendentemente  dalla  ridefinizione
 degli  uffici  regionali e della pianta organica, a prescindere dalla
 verifica dei carichi  di  lavoro  e  in  elusione  delle  limitazioni
 temporali  e  numeriche in materia di assunzioni, in contrasto con le
 norme citate.
   Tale enunciazione sintetica  della  questione  sollevata  induce  a
 superare  la  eccezione  preliminare  di  inammissibilita', sollevata
 dalla difesa della Regione, sotto il profilo della genericita'  delle
 censure,  in  quanto il ricorso esattamente individua e circoscrive i
 vizi denunciati con il parametro costituzionale e le norme contenenti
 i principi fondamentali invocati,  da  individuarsi  secondo  criteri
 sostanziali   elaborati   dalla   giurisprudenza   al   di   la'   di
 autoqualificazioni.
   Del resto, il contraddittorio instaurato ha esattamente individuato
 e precisato i termini sostanziali  delle  questioni  sottoposte  alla
 Corte.
   2.  -  La legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995,
 richiamandosi  alla  disciplina  prevista  dal  contratto  collettivo
 approvato  ai  sensi dell'art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e
 alla legge della stessa Regione sulla revisione dell'ordinamento  del
 personale  regionale, approvata dal Consiglio regionale il 30 gennaio
 1995 (legge regionale 10 marzo 1995, n.  10),  estende  al  personale
 utilizzato  ai  sensi  dell'art.  3 della legge regionale 16 dicembre
 1988,  n.  59  per  la  realizzazione  di  progetti finalizzati, gia'
 approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della
 legge  statale  19  luglio   1993,   n.   236,   un   meccanismo   di
 sistemazione-assunzione  agevolato, mediante selezioni interne per le
 medesime  qualifiche  e/o  figure  professionali  per  le  quali  era
 avvenuta  l'assunzione (a tempo determinato con durata corrispondente
 al rispettivo progetto e comunque non superiore ai dodici mesi:  art.
 3,  primo  e quarto comma, della legge regionale 16 dicembre 1988, n.
 59), corrispondente al  sistema  transitorio  previsto  dall'art.  27
 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10.
   La   norma   impugnata   estende,   riaprendo  il  procedimento  di
 sistemazione in ruolo, il meccanismo del predetto  art.  27  (che  si
 atteneva   ai   principi  della  legislazione  statale  in  materia),
 allargandone tuttavia i presupposti soggettivi  quanto  all'epoca  di
 riferimento  dell'inizio  del servizio, non piu' ancorata ad una data
 precisa (entrata in vigore della legge 19 luglio  1993,  n.  236,  di
 conversione, con modificazioni, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148), ma
 collegata  ad assunzioni a tempo determinato effettuate sulla base di
 progetti finalizzati semplicemente approvati dalla  Giunta  regionale
 entro   la  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge  di
 conversione n. 236 del 1993.
   E' evidente l'effetto della variazione, che comporta l'allargamento
 indeterminato   dell'inizio   del   servizio    (quale    presupposto
 dell'inquadramento),  non piu' vincolato a data anteriore all'entrata
 in vigore della legge n. 236 del 1993, ma preso in considerazione, ai
 fini di cui si tratta, pur se avvenuto in epoca piu' recente (anche a
 distanza di oltre un anno). A quel vincolo temporale rimane,  invece,
 assoggettata  la sola data di approvazione dei progetti, che, quindi,
 possono risalire ad epoca piu' remota ed essere rimasti inattuati  in
 tutto  o  in  parte  per  alcuni  anni (per ragioni di bilancio o per
 difetto di possibilita' di esecuzione o per altre ragioni  in  questa
 sede irrilevanti).
   Con  il  suddetto  allargamento  (che  concerne un numero di unita'
 tutt'altro   che   esiguo)   viene   travisato    il    sistema    di
 razionalizzazione    organizzativa   dell'amministrazione   pubblica,
 indissolubilmente connesso ad esigenze  finanziarie  di  contenimento
 della  spesa con verifica delle strutture (ridefinizione degli uffici
 regionali e delle piante organiche, verifica dei carichi di lavoro) e
 alle limitazioni temporali e numeriche in materia di assunzioni.
   Infatti, la riapertura e la reiterazione di un sistema di  concorsi
 riservati,  con l'allargamento soggettivo e temporale dell'inizio del
 servizio da parte dei destinatari dell'assunzione in ruolo, vengono a
 porsi in netta dissonanza con i  principi  fondamentali  posti  dalla
 legislazione  dello  Stato  in  materia  di  pubblico  impiego, quali
 desumibili dal richiamato articolo 4-bis del d.-l. n. 148 del 1993 in
 relazione alle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993 e  della  legge
 n. 724 del 1994 contenenti blocchi e limitazioni di assunzioni.
   Con  cio'  non  si  esclude  che  le Regioni, nella loro autonomia,
 possano scegliere,  purche'  in  modo  razionale  e  con  criteri  di
 ragionevolezza,  se  sistemare  o  meno  (con  l'assunzione in ruolo)
 particolari  categorie  assunte  a  tempo  determinato  per  esigenze
 contingenti  e  non stabili, e nello stesso tempo divergere da talune
 indicazioni di dettaglio o dai sistemi organizzatori e procedimentali
 delle assunzioni, sempre che cio' avvenga sulla base di selezioni con
 le  garanzie  concorsuali  (sotto  questo  ultimo  profilo le censure
 dedotte con il ricorso sono in fatto prive di fondamento).
   Invece, deve  negarsi  la  legittimita'  di  un  travolgimento  del
 principio  che  esclude  sia  la  reiterabilita'  della  procedura di
 sistemazione, sia la assunzione in ruolo stabile per chi,  alla  data
 dell'entrata  in  vigore  delle  corrispondenti  e  richiamate  norme
 statali eccezionali di sanatoria e conversione, non era legato da  un
 rapporto  di  impiego temporaneo e, soprattutto, non era stato ancora
 utilizzato (inizio del servizio).
   Queste  norme  di  sistemazione-assunzione,   collegate   in   modo
 indissolubile  alla  operazione  di  verifica dei carichi di lavoro e
 della quantita' di  attivita'  svolta  nonche'  della  copertura  del
 servizio  in  rapporto  alla  domanda,  sono  dirette - come norme di
 principio in relazione  alla  loro  natura  oggettiva  -  a  chiudere
 definitivamente  una  serie  di rapporti a tempo determinato in atto,
 bloccando ulteriori concorsi e  assunzioni  (se  non  sulla  base  di
 concorsi  gia' autorizzati) ed implicitamente escludendo la creazione
 di nuovi rapporti.
   La  legge  impugnata  ha  alterato  fondamentalmente  l'ambito   di
 riferimento  temporale dell'inizio del rapporto da trasformare con le
 assunzioni, omettendo  nello  stesso  tempo  qualsiasi  riscontro  di
 verifica  nei  sensi  sopraindicati.  Cio'  doveva  essere tanto piu'
 necessario in quanto alcuni degli oggetti  dei  progetti  finalizzati
 riguardavano compiti e funzioni stabili della Regione; altri, profili
 particolari  in  relazione a specifiche iniziative contingenti, senza
 diretta  correlazione  con  i  ruoli  e  la  previsione  di  funzioni
 organiche regionali.
   Pertanto,  il  ricorso  deve  essere  accolto  sotto  gli anzidetti
 profili, rimanendo assorbiti gli altri motivi.