ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 della  legge
 della  Regione  siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati
 all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa  il
 13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico
 di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze
 1995  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto l'atto di intervento della Regione siciliana;
   Udito nella camera di  consiglio  del  20  marzo  1996  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che  il Pretore di Marsala - nell'ambito del procedimento
 penale a carico  di  Costa  Vincenzo  e  altro  -  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e
 all'art.    3  dello  statuto  speciale  per  la  Regione  siciliana,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 67 della legge
 della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione  dei  deputati
 all'Assemblea  regionale siciliana), perche' richiama le disposizioni
 penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto  per
 la  violazione  dei  precetti  posti  dalla  stessa  legge regionale,
 lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera
 espressione del voto;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  della  Regione   siciliana,
 eccependo   l'inammissibilita'   della   questione  per  irrilevanza,
 giacche' non si indica nell'ordinanza  la  condotta  criminosa  degli
 imputati che ha dato luogo all'esercizio dell'azione penale.
   Considerato   che   l'ordinanza,   pur  indicando  le  disposizioni
 costituzionali  che  si  assumono  violate  dalla   legge   regionale
 siciliana,  non  fornisce  alcuna  motivazione  sulla rilevanza della
 questione cosi' sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della
 Regione siciliana;
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.