ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal Pretore di Marsala nel procedimento penale a carico di Costa Vincenzo ed altro, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Regione siciliana; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Pretore di Marsala - nell'ambito del procedimento penale a carico di Costa Vincenzo e altro - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, e all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione siciliana, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), perche' richiama le disposizioni penali della legge elettorale della Camera dei deputati soltanto per la violazione dei precetti posti dalla stessa legge regionale, lasciando in tal modo, a suo avviso, priva di tutela penale la libera espressione del voto; che e' intervenuto il Presidente della Regione siciliana, eccependo l'inammissibilita' della questione per irrilevanza, giacche' non si indica nell'ordinanza la condotta criminosa degli imputati che ha dato luogo all'esercizio dell'azione penale. Considerato che l'ordinanza, pur indicando le disposizioni costituzionali che si assumono violate dalla legge regionale siciliana, non fornisce alcuna motivazione sulla rilevanza della questione cosi' sollevata, secondo quanto eccepito dalla difesa della Regione siciliana; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.