ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma  1,
 lettera  b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti
 per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella  legge
 15  luglio  1993,  n.  243, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
 1995 dal pretore  di  Parma  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Bertini  Renzo  e  l'INAIL, iscritta al n. 828 del registro ordinanze
 1995, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  49,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto   l'atto   di  costituzione  dell'INAIL,  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice  relatore
 Fernando Santosuosso;
   Udito l'avvocato Pasquale Napolitano per l'INAIL e l'avvocato dello
 Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  una  controversia  previdenziale promossa da
 Bertini Renzo nei  confronti  dell'INAIL  per  ottenere  l'indennizzo
 relativo  ad  un infortunio sul lavoro subi'to in data 4 giugno 1993,
 il  pretore  di  Parma  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.    14,  comma 1, lettera b), della legge 15
 luglio 1993, n. 243 - recte:  dell'art. 14, comma 1, lettera b),  del
 decreto-legge  22  maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
 pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1993,
 n. 243 -, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
   Premette il giudice a quo, che l'art. 205,  lettera  b)  del  testo
 unico  n.  1124  del  1965,  regolando la materia degli infortuni sul
 lavoro e delle malattie professionali in  agricoltura,  ha  stabilito
 che  debbano  godere  di  tale  tutela anche i proprietari, mezzadri,
 affittuari e loro familiari, con cio' sancendo il principio  per  cui
 il   lavoratore  autonomo  in  agricoltura  usufruisce  della  tutela
 assicurativa  se  presta  attivita'  lavorativa  con   carattere   di
 abitualita', anche se non di prevalenza o esclusivita'.
   L'art.  14,  lettera  b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
 convertito nella legge 15 luglio 1993, n. 243,  ha  stabilito  che  i
 lavoratori  di  cui  alla  citata  lettera  b)  dell'art.  205  sopra
 richiamato vengono individuati secondo i criteri previsti dalla legge
 26 ottobre 1957, n. 1047; tale previsione, dovendosi leggere  in  una
 con  l'art.  2, secondo e terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n.
 9, porta, secondo il giudice a quo, a ritenere che, per poter  godere
 della  tutela  assicurativa,  i predetti lavoratori agricoli autonomi
 debbano prestare la propria opera in  maniera  esclusiva  o,  almeno,
 prevalente.
   Da  tale  innovazione  deriva  che,  a decorrere dal 1 giugno 1993,
 coloro i quali si trovavano in  condizioni  di  fruire  della  tutela
 assicurativa   secondo  la  normativa  previgente  non  possono  piu'
 beneficiare della stessa se non sono in possesso dei requisiti  nuovi
 introdotti col citato art. 14 lettera b); situazione resa ancora piu'
 ingiusta  dal  fatto  che  la  legge  15  luglio  1993, n. 243 non ha
 previsto alcuna  normativa  transitoria  idonea  a  salvaguardare  le
 situazioni  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge
 medesima.
   Il giudice a quo ha richiamato le sentenze n. 822 del 1988, n.  349
 e n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971 di questa Corte, secondo le  quali
 il   legislatore   puo'   incidere   sfavorevolmente   sui   rapporti
 preesistenti anche in presenza di diritti soggettivi perfetti, ma  la
 potesta'  di  emanare  norme  siffatte  non  puo'  trasformarsi in un
 regolamento  arbitrario  ed  irrazionale  della  materia,   tale   da
 frustrare i piu' elementari principi di affidamento del cittadino nei
 confronti dello Stato.
   2.   -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito  l'INAIL  chiedendo  che  la   questione   sollevata   sia
 dichiarata  inammissibile  o,  comunque,  infondata.  Secondo  l'ente
 previdenziale la norma impugnata non ha fatto altro  che  armonizzare
 la  materia  degli  infortuni  sul lavoro dei lavoratori agricoli con
 quella delle altre forme assicurative gestite  dall'INPS,  senza  che
 l'omessa  previsione  di  una  norma  transitoria  possa  assurgere a
 violazione di rilevanza costituzionale.
   3. - E' intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  nel  senso  che  la  questione  sollevata sia dichiarata
 inammissibile o, comunque, infondata. La difesa erariale ha  premesso
 alcuni rilievi circa il contenuto dell'ordinanza di rimessione, nella
 quale  si ravvisa mancanza di chiarezza in ordine all'interpretazione
 della norma impugnata.  Inoltre ha osservato che il  pretore  non  ha
 motivato  in  modo  adeguato se effettivamente il ricorrente avesse o
 meno diritto alla prestazione assicurativa richiesta.
   Quanto  al  merito,  l'Avvocatura  ha  rilevato  che  la   modifica
 legislativa  sospettata  di  incostituzionalita'  ha prescritto per i
 lavoratori agricoli la possibilita' di fruire dell'assistenza per gli
 infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base agli  stessi
 criteri  previsti per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia; per
 cui nessun problema puo' esistere in ordine alla  mancata  previsione
 di una norma transitoria.
   4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione,  l'INAIL  ha
 depositato una memoria nella quale, oltre  a  ribadire  i  precedenti
 rilievi,  ha  insistito  nella declaratoria di inammissibilita' della
 questione.
                        Considerato in diritto
   1. - Il pretore di Parma dubita che l'art. 14, comma 1, lettera b),
 del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.  155  (Misure  urgenti  per  la
 finanza  pubblica),  convertito  nella  legge 15 luglio 1993, n. 243,
 nella parte in  cui  non  prevede  una  norma  transitoria  idonea  a
 garantire  una  adeguata  tutela  assicurativa  nei confronti di quei
 lavoratori agricoli  autonomi,  quali  coltivatori  diretti,  coloni,
 mezzadri  che,  in  possesso dei requisiti richiesti dalla previgente
 normativa in materia  di  infortuni  sul  lavoro  (abitualita'  dello
 svolgimento  dell'attivita'  agricola),  nel passaggio dal vecchio al
 nuovo regime non si trovano piu'  nelle  condizioni  richieste  dalla
 nuova  legge  per  fruire  della tutela medesima (svolgimento di tale
 attivita' in modo esclusivo o prevalente), sia in contrasto  con  gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione.
   2.  -  Viene  preliminarmente eccepita dall'INAIL e dall'Avvocatura
 dello Stato  l'inammissibilita'  per  difetto  di  motivazione  sulla
 rilevanza  della  questione  in  quanto  il  giudice a quo - prima di
 dolersi che la nuova disciplina del 1993 sulla tutela  infortunistica
 abbia  frustrato  l'affidamento del lavoratore ad usufruire di quanto
 disposto  dalle  norme  del  1965  -  avrebbe  dovuto  accertare  che
 effettivamente  spettasse  al  lavoratore la prestazione in base alla
 predetta normativa precedente.
   L'eccezione non puo' essere condivisa dal momento  che  l'ordinanza
 di  rimessione  in  realta'  testualmente  osserva - sia pure in modo
 sintetico - che "la nuova legge n. 243 del 1993 e'  connotata  da  un
 vuoto  di  tutela  assicurativa contro gli infortuni nei confronti di
 coloro che, come il ricorrente, pur si  trovavano  nel  possesso  dei
 requisiti  richiesti  in  base  alla  precedente normativa per godere
 della tutela massima, essendo iscritti ai soli fini  INAIL  e  avendo
 versato i relativi contributi".
   3.  - Queste ultime espressioni della ordinanza di rimessione danno
 lo  spunto  per  ravvisare   un   diverso   e   fondato   motivo   di
 inammissibilita',  al quale sembra che anche la difesa del Presidente
 del  Consiglio  faccia  riferimento  quando  denunzia   le   carenze,
 perplessita' e contraddizioni di detta ordinanza.
   Va  premesso  in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa
 Corte (sentenze nn. 311 del 1995, 822 del 1988, 349 e 36  del  1985),
 se   "nel   nostro   sistema  costituzionale  non  e'  interdetto  al
 legislatore   di   emanare   disposizioni   le   quali    modifichino
 sfavorevolmente  la  disciplina  dei  rapporti di durata, anche se il
 loro oggetto sia  costituito  da  diritti  soggettivi  perfetti",  si
 avverte  che "dette disposizioni pero', al pari di qualsiasi precetto
 legislativo, non possono trasmodare in  un  regolamento  irrazionale,
 ne'  arbitrariamente  incidere  sulle situazioni sostanziali poste in
 essere da leggi precedenti, frustrando cosi anche  l'affidamento  del
 cittadino   nella   sicurezza   giuridica  che  costituisce  elemento
 fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto".
   E' stata altresi' piu' volte ribadita (sentenze nn. 311  del  1995,
 378  del  1994  e ordinanza n. 565 del 1987) l'inammissibilita' della
 richiesta  di  un  intervento  da  parte  di  questa  Corte  per   il
 riconoscimento   di   norme   transitorie  di  natura  essenzialmente
 discrezionale,  salvo  tuttavia  che  tali  norme  si  impongano  per
 esigenze  logicamente  conseguenziali  alla  razionalita' del sistema
 risultante dalla stessa legge o, quando le stesse  siano  necessarie,
 trattandosi solo di riconoscere ed attuare un diritto gia' maturato.
   4.   -   Ed  allora,  per  accertare  se  ricorrano  queste  ultime
 situazioni, o le condizioni del  predetto  legittimo  affidamento  su
 diritti  soggettivi  perfetti,  o  ancora  l'evidente  irrazionalita'
 dell'immediato impatto  della  nuova  disciplina  su  posizioni  gia'
 acquisite,  il  giudice  rimettente  avrebbe  dovuto  preliminarmente
 precisare quantomeno a quale periodo  e  a  quali  fini  si  riferiva
 l'avvenuto  versamento dei contributi assicurativi, ed indicare quali
 diritti nella specie potevano ritenersi  gia'  maturati,  o  se  essi
 potevano dar luogo ad un legittimo affidamento.
   Di  fronte  alla  carenza  di  accertamento  di  questi  essenziali
 elementi, deve ravvisarsi un difetto di motivazione sulla  rilevanza,
 che determina l'inammissibilita' della questione.