ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 3 novembre 1995 dal tribunale di Bologna nei  procedimenti  penali
 riuniti  a  carico di Abisso Sapienza Silvana ed altri iscritta al n.
 319 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 giugno 1996 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico  di  Abisso
 Silvana  e altri il tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  23,  comma  primo, del codice di procedura
 penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il   giudice   del
 dibattimento  debba  rimettere gli atti, anziche' al giudice ritenuto
 competente, al pubblico ministero presso quest'ultimo;
     che, ad avviso del  collegio  rimettente,  nel  sistema  di  rito
 penale il giudice per le indagini preliminari, dopo la chiusura delle
 stesse,  se  riconosca  la  propria  incompetenza  territoriale, deve
 dichiararla  con  sentenza  e  trasmettere  gli   atti   al   giudice
 competente;
     che  in  tal  caso si opererebbe un semplice spostamento dall'uno
 all'altro giudice del dibattimento, per cui il secondo  non  potrebbe
 ripristinare  la  situazione  giuridica violata - e tempestivamente e
 fondatamente denunciata -  ponendo  l'imputato  nella  condizione  di
 farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che
 e'   il   giudice   per   le  indagini  preliminari  territorialmente
 competente;
     che, in tal modo, si farebbe salvo  il  decreto  che  dispone  il
 giudizio  pronunciato da un giudice incompetente, con la compressione
 del diritto di difesa  garantito  dall'art.  24  della  Costituzione,
 rimanendo  priva  di  sostanziale  rilievo  -  nel  sistema vigente -
 un'eccezione proposta con tempestivita' e riconosciuta fondata;
     che si precluderebbe all'imputato la possibilita' di  operare  le
 proprie  scelte  processuali  -  fra  cui  la  richiesta del giudizio
 abbreviato - davanti al suo giudice naturale;
     che, in  occasione  dell'accoglimento  di  analoga  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  sollevata in relazione alla competenza
 per materia, questa Corte, con la sentenza n. 76  del  1993,  ebbe  a
 dichiarare  non  fondata  la  questione attinente alla competenza per
 territorio con riferimento ai parametri di cui agli artt. 102,  primo
 comma, e 112 della Costituzione;
     che,  invece,  occorre  prendere  in  considerazione  i  precetti
 costituzionali  di  cui  agli  artt.  3,  24   e   25   della   Carta
 costituzionale;
     che  la  carenza, nel codice, di una declaratoria di nullita' del
 decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente,
 con la mancata previsione di  un  conseguente  ritorno  del  processo
 davanti  a quello competente, determinerebbe una situazione di palese
 illegittimita' costituzionale per l'evidente sottrazione del processo
 al giudice naturale, la vanificazione del  diritto  di  difesa  e  la
 discriminazione,  nell'identita'  di situazioni processuali, rispetto
 agli imputati  in  favore  dei  quali  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari abbia accolto l'eccezione di incompetenza per materia;
     che  il  sistema del codice consentirebbe il rimedio soltanto ove
 l'imputato -  prospettata  nell'udienza  preliminare  l'eccezione  di
 incompetenza  per territorio - si rassegni contraddittoriamente a far
 richiesta di giudizio abbreviato, cosicche' in appello l'eccezione si
 potrebbe trasformare in motivo di gravame e  il  giudice  di  secondo
 grado  potrebbe  annullare  la  sentenza  di  primo  grado,  ai sensi
 dell'art.  24 del codice di procedura penale, e trasmettere gli  atti
 al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato;
     che  in  tutti  gli altri casi non sarebbe invece prevista alcuna
 conseguenza per la pronuncia  di  un  giudice  incompetente,  sebbene
 l'incompetenza  sia  stata tempestivamente eccepita e successivamente
 riconosciuta;
     che la norma censurata si rivelerebbe, dunque, costituzionalmente
 illegittima in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della  Costituzione,
 nella  parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di incompetenza per
 territorio, gli atti debbano essere trasmessi - anziche'  al  giudice
 competente - al pubblico ministero presso quest'ultimo;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'inammissibilita' della questione;
   Considerato  che  la Corte con la sentenza n. 70 del 1996 ha deciso
 una identica questione, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  23,  comma  primo,  del  codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  dispone  la  trasmissione  degli  atti   al   giudice
 competente,  anziche'  al  pubblico  ministero  presso  quest'ultimo,
 quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con  sentenza  la
 propria incompetenza per territorio;
     che  pertanto,  difettando  la  norma denunciata, la questione va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.