ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' di  conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti
 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di  Roma,
 sorto  a  seguito  del  provvedimento  in  data  23  maggio  1996 del
 tribunale di Roma,  sezione  giudice  per  le  indagini  preliminari,
 ufficio  15,  con  cui  e'  stata  dichiarata  la  non applicabilita'
 dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e la trasmissione  alla
 Presidenza  della  Camera  dei deputati degli atti del procedimento a
 carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati  in
 ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del codice penale perche'
 in  concorso  con  deputati  assenti  si  attribuivano  falsamente la
 qualifica e l'identita' di altri  parlamentari  nella  partecipazione
 alla  seduta  della  Camera  dei  deputati  del  16  febbraio 1995 e,
 successivamente, partecipavano alle  operazioni  di  voto  attestando
 falsamente  la  presenza  e  l'espressione  del  voto da parte di due
 deputati non  presenti  in  aula,  depositato  l'11  luglio  1996  ed
 iscritto al n. 63 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  17 luglio 1996 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che, nel corso del procedimento a carico degli ex deputati
 Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in ordine ai  reati  di  cui
 agli  artt. 478 e 494 del codice penale per avere, nella seduta della
 Camera dei deputati del 16 febbraio 1995,  attestato  la  presenza  e
 l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula,
 il  giudice  per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,
 con ordinanza del 23 maggio 1996, su conforme richiesta della procura
 della Repubblica, ha dichiarato la non applicabilita'  dell'art.  68,
 primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti
 del procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati;
     che,  considerando  tale  provvedimento  lesivo  della  posizione
 costituzionale di indipendenza del Parlamento e dell'autonomia  delle
 sue  funzioni,  quali risultano fra l'altro dagli artt. 64 e 68 della
 Costituzione, la Camera dei deputati, con ricorso depositato in  data
 11  luglio  1996,  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
 dello Stato contro il tribunale  di  Roma  sezione  giudice  indagini
 preliminari (ufficio 15);
     che la Camera dei deputati chiede a questa Corte:
      a)  di  dichiarare che spetta ad essa, ai sensi degli artt. 64 e
 68 della Costituzione,  il  potere  di  esercitare  insindacabilmente
 l'attivita'  legislativa, in particolare nella parte disciplinata dai
 regolamenti parlamentari, anche per quel che attiene alla valutazione
 del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni;
      b)  di annullare conseguentemente l'ordinanza del giudice per le
 indagini preliminari di cui in epigrafe;
      c) di annullare, per quanto possa occorrere, le richieste  della
 procura  della Repubblica presso il tribunale di Roma (pervenute alla
 cancelleria del giudice per le  indagini  preliminari  il  16  maggio
 1996)  in  ordine  alla  inapplicabilita'  dell'art. 68, primo comma,
 della Costituzione, riaffermando la competenza esclusiva della Camera
 a pronunciarsi in proposito;
   Considerato che, in questa fase del controllo sulla  ammissibilita'
 del  ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai
 sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo  1953,
 n.  87,  la  Corte  e'  chiamata a valutare, in camera di consiglio e
 senza contraddittorio, se esista la materia di un  conflitto  la  cui
 risoluzione spetti alla sua competenza;
     che  ricorrono  nel caso di specie i requisiti previsti dall'art.
 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini  della  configurabilita'
 di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
     che,  infatti,  la Camera dei deputati e' legittimata a sollevare
 il presente conflitto a tutela della propria posizione costituzionale
 e dell'esercizio delle proprie funzioni;
     che, parimenti, deve essere riconosciuta  la  legittimazione  del
 giudice per le indagini preliminari a resistere al conflitto, essendo
 costante   insegnamento   di   questa  Corte  che  i  singoli  organi
 giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni  in  posizione  di  piena
 indipendenza,   costituzionalmente  garantita,  sono  da  considerare
 legittimati -  attivamente  e  passivamente  -  ad  essere  parti  in
 conflitti  di attribuzione (cfr. ordinanze n.  68 del 1993; n. 38 del
 1986; nn. 228 e 229 del 1975; e sentenze n.  1150 del 1988 e  n.  231
 del 1975);
     che anche la legittimazione della procura della Repubblica presso
 il   tribunale   di   Roma  a  resistere  al  conflitto  deve  essere
 riconosciuta,  essendo  chiesto,   anche   se   in   via   eventuale,
 l'annullamento   di   un   atto  ad  essa  riferibile  e  finalizzato
 all'esercizio dell'azione penale ed essendo  riconosciuto  da  questa
 Corte  che  il  pubblico ministero e' legittimato ad essere parte nei
 conflitti di attribuzione tra poteri dello  Stato,  in  quanto  -  ai
 sensi  dell'art.  112  della Costituzione - e' il titolare diretto ed
 esclusivo  dell'attivita'  di  indagine   finalizzata   all'esercizio
 obbligatorio  dell'azione penale (sentenze n. 420 del 1995 e nn. 462,
 463 e 464 del 1993);
     che, sotto il profilo oggettivo del conflitto, e' lamentata dalla
 ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite;
     che, pertanto, in questa sede, il ricorso deve essere  dichiarato
 ammissibile,  restando  impregiudicata, atteso il carattere meramente
 delibatorio della presente pronuncia, ogni ulteriore decisione  anche
 in punto di ammissibilita';
     che,  ai  sensi  dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo
 1953, n. 87, deve ritenersi interessato al conflitto anche il  Senato
 della  Repubblica, essendo in discussione la posizione costituzionale
 delle Camere nei confronti di altri poteri dello Stato.