ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 665 (recte: 655) del codice di procedura civile e 2884 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal pretore di Ancona, sez. distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Scipioni Pietro e Ferretti Luigi, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, dopo aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a seguito di istanza dell'opponente affinche' fosse anche disposta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in virtu' di detto decreto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 665 (recte: 655) del codice di procedura civile e 2884 del codice civile, nella parte in cui non consentono di disporre detta cancellazione; che il giudice a quo si duole del fatto che la normativa in questione non gli consenta di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale", cosi' vulnerandosi gli evocati parametri per la disparita' di trattamento tra ingiunti che ottengano la sospensione prima o dopo l'iscrizione e per l'impossibilita' dell'opponente di porre rimedio agli effetti di una garanzia reale, non utilizzabile dal creditore; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, tenuto conto dell'eventualita' di un rigetto dell'opposizione, dell'adeguatezza della tutela ottenibile attraverso la sospensione dell'esecuzione, nonche' dell'onerosita' delle operazioni d'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca; Considerato che questa Corte, nelle sentenze nn. 65 e 200 del 1996, ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio; che, in particolare nella sentenza n. 200 del 1996, si e' affermata la coerenza, con il bilanciamento degl'interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione dell'esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - escludendosi viceversa la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' ex tunc della stessa; che tale conclusione si fonda sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti", quale "l'iscrizione d'ipoteca", si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art. 642 cod. proc. civ.; che, pertanto, la questione, anch'essa prospettata al fine di ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.