ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato  da  Pannella  Giacinto, detto Marco,
 Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto, rappresentanti  del  comitato
 promotore  del  referendum   in materia di finanziamento pubblico dei
 partiti - ammesso  con  la  sentenza  n.  30  del  1993  della  Corte
 costituzionale  -  nei  confronti del Senato della Repubblica e della
 Camera dei deputati, a seguito della delibera del 1  agosto  1996  di
 approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato,
 in  sede deliberante, della  proposta di legge recante: "Norme per la
 regolamentazione  della  contribuzione  volontaria  ai  movimenti   o
 partiti  politici"; depositato il 28 agosto 1996 ed iscritto al n. 65
 del registro ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice
 relatore Mauro Ferri;
   Ritenuto che i rappresentanti del Comitato promotore del referendum
 abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici,
 svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato conflitto di attribuzione
 nei  confronti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
 deputati, in relazione all'atto di approvazione del 1 agosto 1996, da
 parte   della   prima  Commissione  permanente  del  Senato  in  sede
 deliberante,  della  proposta  di  legge  recante   "Norme   per   la
 regolamentazione   della  contribuzione  volontaria  ai  movimenti  o
 partiti politici";
     che, con  atto  depositato  il  28  settembre  1996,  i  medesimi
 rappresentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
     che  la  Corte  e'  stata  convocata  in  camera di consiglio per
 deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
 e  26  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  avanti  alla Corte
 costituzionale;
   Considerato  che  la  rinuncia,  in  questa  fase,   determina   la
 necessita'  di dichiarare, con assoluta precedenza,  l'estinzione del
 processo.