ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 703, secondo
 comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze  emesse
 il  20  febbraio,  il 12 marzo e il 12 febbraio 1996 dal Tribunale di
 Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 583, 584  e  585  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  2 ottobre 1996 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato,  con  tre  distinte
 ordinanze  emesse,  rispettivamente,  il  12, il 20 febbraio ed il 12
 marzo 1996, questione di legittimita'  costituzionale,  in  relazione
 agli  artt.  3  e  24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di
 procedura civile, nella parte in  cui,  in  ragione  di  una  lettura
 restrittiva  imposta  dall'eterogeneita'  della  materia  cautelare e
 possessoria,  escluderebbe  la  reclamabilita'  dei  provvedimenti  -
 concessivi e negativi - della tutela possessoria;
     che,  a  parere  del  giudice  a  quo,  il rinvio al procedimento
 cautelare uniforme  contenuto  nella  norma  impugnata  non  potrebbe
 essere  riferito  all'art.  669-terdecies  cod.  proc. civ., che tale
 reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
   Considerato che questa Corte ha gia' affermato la generale  portata
 dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto
 espressione  del principio della revisio prioris instantiae, e la sua
 conseguente,  piena  applicabilita'  ai  provvedimenti  con  cui   si
 conclude  la  fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.
 501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124 e 203 del 1996);
     che e' stato in particolare chiarito come la  "selettivita'"  del
 rinvio  operato  dall'art.  703 agli artt. 669-bis e segg. cod. proc.
 civ. vada intesa nel  senso  dell'esclusione  di  quelle  sole  norme
 incompatibili  con  il  carattere del procedimento e con la struttura
 bifasica in cui esso si articola;
     che il giudice a quo non  aggiunge  argomenti  nuovi  rispetto  a
 quelli  a  suo  tempo  esaminati,  per cui la questione va dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
 integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.