ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 30 della
 legge  4  maggio   1983,   n.   184   (Disciplina   dell'adozione   e
 dell'affidamento  dei  minori),  promosso  con  ordinanza emessa l'11
 dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di  Catania  sull'istanza
 proposta  da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 128 del
 registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  2  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza
 emessa  l'11  dicembre  1995 nel corso di un procedimento promosso da
 coniugi che intendevano ottenere la  dichiarazione  di  idoneita'  ad
 adottare un minore straniero, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 2,   3,  10  e  31  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983,  n.  184
 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte
 in   cui   escluderebbero   che  il  giudice  possa,  nel  rilasciare
 l'attestato di idoneita' all'adozione internazionale, specificare che
 quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati  non
 piu'  di  quaranta anni prima del piu' anziano dei coniugi dichiarati
 idonei;
     che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata  non  fondata,
 richiamando, in una memoria depositata in prossimita' della decisione
 in camera di consiglio, la sentenza n. 303 del 1996 di questa Corte;
   Considerato che l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983,
 n.  184,  denunciato  dal  Tribunale  per  i  minorenni  di  Catania,
 successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e'  stato
 dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 303 del 1996),
 nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice  possa disporre
 l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del  minore,  quando
 l'eta'  di  uno  dei  coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni
 l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di  eta'  compresa
 in  quella  che  di  solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
 mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per
 il minore;
     che  risulta  cosi'  modificato  il  contenuto  normativo   della
 disposizione  denunciata  ed  appare  quindi  opportuno  disporre  la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  rimettente,  affinche'  possa
 valutare  se  la  questione  da  esso sollevata sia tuttora rilevante
 (cfr. ordinanze n. 50 del 1996, nn. 510 e 386 del 1995).