ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 del r.d.  16
 marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
 preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della liquidazione
 coatta amministrativa)promosso con ordinanza emessa il 14 marzo  1995
 dalla  Corte  d'appello  di Roma nel procedimento civile vertente tra
 Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria  e
 del  Lazio  5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze
 1996 e che si e' costituita la  Banca  Popolare  dell'Etruria  e  del
 Lazio  S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza
 di   rimessione   -   ha   concluso   per   la   dichiarazione    di;
 incostituzionalita' della disposizione censurata;
   Considerato  che  questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha gia'
 giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le
 situazioni  comparate  presentano  comunque  un   innegabile   nucleo
 fondamentale  comune"  che ne rende non irragionevole l'equiparazione
 agli effetti suddetti;
     che successivamente la medesima  questione  e'  stata  dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del l995;
     che  la  Corte  rimettente  non  introduce  argomenti  nuovi  ne'
 prospetta diversi profili di censura;
     che quindi la questione e' manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.