ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  tra
 poteri  dello  Stato  sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e
 Sabatano Mauro,  nella  qualita'  di  promotori  e  presentatori  del
 referendum  abrogativo  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante
 "Istituzione  dell'Ente   nazionale   per   l'energia   elettrica   e
 trasferimento   ad   esso   delle   imprese  esercenti  le  industrie
 elettriche", nei confronti dell'Ufficio centrale  per  il  referendum
 presso  la  Corte  di  cassazione, sorto a seguito dell'ordinanza del
 predetto  Ufficio  dell'11  dicembre  1996  nella  parte  in  cui  ha
 dichiarato  la  non  conformita'  alle  disposizioni  di  legge della
 richiesta di referendum,  depositata  il  5  gennaio  1996,  relativa
 all'abrogazione  parziale  dell'art.  1,  primo  comma, della legge 6
 dicembre 1962, n. 1643 recante "Istituzione dell'Ente  nazionale  per
 l'energia  elettrica  e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
 le  industrie  elettriche",  iscritto   al   n.   69   del   registro
 ammissibilita' conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 gennaio 1997 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 gennaio 1997, il comitato
 promotore  del  referendum  concernente  la  riserva  all'ENEL  delle
 attivita'   di  produzione,  importazione,  esportazione,  trasporto,
 trasformazione, distribuzione e vendita  dell'energia  elettrica,  ha
 proposto   conflitto   di  attribuzione  nei  confronti  dell'Ufficio
 centrale per il referendum costituito  presso  la  Corte  suprema  di
 cassazione,  in  relazione  all'ordinanza  depositata  il 13 dicembre
 1996, chiedendone l'annullamento, previa  sospensiva  e  declaratoria
 d'ammissibilita';
     che  l'Ufficio  centrale,  in detto provvedimento, aveva ritenuto
 non conforme a legge  la  richiesta  referendaria,  sul  rilievo  che
 l'ENEL  era  stato  trasformato in societa' per azioni ex art. 15 del
 d.-l.  11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992,  n.
 359,  con  la  conseguenza che la riserva dell'attivita' elettrica in
 capo all'ENEL - gia' attribuita a titolo originario  al  medesimo  da
 quella  parte  dell'art.  1  della  legge  6  dicembre 1962, n. 1643,
 oggetto della richiesta - era stata trasformata in  riserva  in  capo
 allo  Stato, con contestuale attribuzione dei diritti prima riservati
 all'ENEL alla nuova S.p.A. a titolo di concessione;
     che i ricorrenti lamentano la menomazione della propria sfera  di
 attribuzioni  in  quanto  non  sarebbe  stato seguito il procedimento
 previsto dall'art. 39  della  legge  n.  352  del  1970,  tendente  a
 valutare se la nuova normativa si ispiri a princi'pi diversi rispetto
 a  quella  abrogata,  ovvero  modifichi  il  contenuto essenziale del
 precetto oggetto del quesito;
     che, secondo il comitato, l'Ufficio centrale avrebbe  errato  nel
 non  considerare  che  l'abrogazione  della  norma  da  sottoporre  a
 referendum, verificatasi solo a seguito del  d.m.  29  dicembre  1995
 (attributivo  della  concessione  all'ENEL),  era  intervenuta  in un
 momento  successivo  a  quello  di  presentazione   della   richiesta
 referendaria, fissato dal comitato stesso nel 29 settembre 1995, data
 di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'annuncio della
 verbalizzazione presso la  Corte  di  cassazione  dell'intenzione  di
 promuovere il referendum;
   Considerato  che  la  Corte  e'  chiamata  a stabilire in camera di
 consiglio,  senza  contraddittorio,  se   ricorrano   i   presupposti
 soggettivi ed oggettivi di ammissibilita' del conflitto, sintetizzati
 dall'art.  37  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, nell'espressione
 "materia di conflitto";
     che in modo evidente sussiste la legittimazione a  ricorrere  del
 comitato  promotore,  rappresentante  degli  elettori  sottoscrittori
 della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle  proprie
 attribuzioni  nell'ambito  del  procedimento  referendario  (cfr., da
 ultimo, ordinanza n. 9 del 1997);
     che parimenti  e'  passivamente  legittimato  l'Ufficio  centrale
 presso  la  Corte  di  cassazione, in quanto organo investito, in via
 esclusiva e definitiva, del  potere  di  verificare  la  legittimita'
 delle  richieste  referendarie  ovvero  d'intervenire  sulle stesse a
 norma dell'art.  32 della legge 25 maggio 1970, n.  332,  nonche'  di
 disporre la cessazione delle operazioni;
     che,  sotto  il profilo oggettivo, il sollevato conflitto attiene
 alle norme che disciplinano l'istituto del referendum abrogativo,  in
 quanto,  con  riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene
 prospettata una  lesione  della  sfera  di  competenza  del  comitato
 promotore,  come  conseguenza  del denunciato difetto dei presupposti
 procedimentali dell'atto impugnato;
     che, quindi, nella presente sede meramente delibatoria il ricorso
 deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata  restando  ogni
 pronuncia definitiva anche circa l'ammissibilita' del medesimo.