IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul  ricorso  iscritto  al  n.
 519   del   registro   ricorsi  1995  presentato  da  Erlacher  Karl,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mazzarolli del foro  di
 Padova  e  Flavio  Moccia  con  domicilio  eletto presso lo studio di
 quest'ultimo in Bolzano,  P.zza  Vittoria  n.  47,  giusta  delega  a
 margine del ricorso, ricorrente, contro il Ministero dell'interno, in
 persona  del  Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e difeso ex lege
 dall'Avvocatura dello Stato di Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso
 la  quale,  pure  per  legge,  e'  domiciliato,   -resistente-,   per
 l'annullamento  del decreto del capo della Polizia n. 333 -c/rl dd. 1
 settembre 1995, comunicato al ricorrente con nota  prot.  n.  333  in
 pari  data,  con  il  quale  il  ricorrente e' stato inquadrato nella
 qualifica di ispettore capo del nuovo  ruolo  degli  ispettori  della
 Polizia  di  Stato,  in applicazione di quanto previsto dall'art.  13
 lett. B del decreto legislativo n. 197 del  12  maggio  1995;  e  per
 l'accertamento    del    diritto   del   ricorrente   al   giusto   e
 costituzionalmente corretto inquadramento;
   Visto il ricorso notificato il 13 novembre 1995 e depositato il  21
 novembre 1995 con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno
 del 21 novembre 1995;
   Vista la memoria prodotta;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  relatore per la pubblica udienza del 19 febbraio 1997 il
 consigliere Karl Weis ed ivi sentiti il  dott. proc. R.  Mangogna  in
 sostituzione dell'avv. F. Moccia per il ricorrente e l'avvocato dello
 Stato, G. Denicolo', per il Ministero dell'interno;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il ricorso in esame, Erlacher Karl, ispettore principale della
 Polizia di Stato, in servizio presso la squadra  mobile  di  Bolzano,
 premette  che  in  forza  del decreto impugnato, emesso a seguito del
 riordino delle carriere del personale non direttivo dello Polizia  di
 Stato, previsto dal decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, e'
 stato  inquadrato  nella  nuova  qualifica  di  ispettore  capo. Tale
 inquadramento sarebbe lesivo della sua professionalita' e conseguenza
 di una evidente disparita' di  trattamento  nei  confronti  di  altri
 colleghi  che,  con  anzianita',  titolo  di  studio ed inquadramenti
 inferiori, si trovano ad essere  inquadrati  allo  stesso  livello  o
 addirittura a livello superiore.
   Pertanto, censura il decreto impugnato per i seguenti motivi:
   1. - Eccesso di potere per disparita' di trattamento ed illogicita'
 manifesta;
   2.   -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13  del  decreto
 legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, per contrasto con gli artt.  3
 e   97   Costituzione,   nella   parte   in   cui  equipara  ai  fini
 dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo il personale che
 riveste la qualifica di ispettore principale e  quella  di  ispettore
 nonche'  il  personale  proveniente  dai sottoufficiali del disciolto
 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (art. 13 lett. b);
   3.  -  lllegittimita'  costituzionale  dell'art.  13  del   decreto
 legislativo  n. 197 del 12 maggio 1995, per contrasto con gli artt. 3
 e 97 Costituzione, nella parte in cui consente l'inquadramento  nella
 qualifica  di  ispettore  superiore  del  personale  proveniente  dai
 sottoufficiali  del  disciolto  Corpo  delle  guardi  e  di  pubblica
 sicurezza  con  anzianita'  di  servizio  quinquennale ed esclude gli
 altri ispettori con eguale anzianita' (art. 13, lett. b).
   Il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 197 del 12  maggio
 1995  sarebbe  causa  di  disparita'  di trattamento tra il personale
 proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di  pubblica  sicurezza
 ed  il  personale  che  da  tale  Corpo  non  proviene.  Colleghi del
 ricorrente,  provenienti  dal  Corpo  delle   guardie   di   pubblica
 sicurezza,   pur   rivestendo  una  qualifica  inferiore  ed  essendo
 ispettori da pochi mesi, si troverebbero inquadrati ex art. 13  lett.
 b)  allo  stesso  livello  del  ricorrente, oppure, pur rivestendo la
 stessa qualifica  del  ricorrente,  ma  potendo  vantare  una  minore
 anzianita' nel ruolo e un titolo di studio inferiore, si troverebbero
 inquadrati  ex  art. 13 lett. a) ad un livello superiore a quello del
 ricorrente, avendo una anzianita'  ultraquinquennale  nel  ruolo  dei
 sottoufficiali  del  Corpo  di  pubblica  sicurezza. Il ricorrente si
 troverebbe equiparato, ed addirittura superato, da colleghi che hanno
 un'anzianita' inferiore nella qualifica ovvero inquadrati  a  livello
 inferiore.  Conseguentemente  sarebbe  indubbio  che,  a  parita'  di
 qualifica, l'art. 13 lett. a) e  b)  comporta  un  ingiustificato  ed
 assurdo  trattamento  di  favore  nei confronti di quel personale che
 proviene dal ruolo degli  ex-sovrintendenti  del  Corpo  di  pubblica
 sicurezza.  Anche  sotto  il  profilo  della  violazione dell'art. 97
 Costituzione   (principio   del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione)  la disposizione dell'art. 13 decreto legislativo n.
 197 del 12 maggio 1995 appare viziata.
   L'Amministrazione  dell'interno  si  e'  costituita  in   giudizio,
 chiedendo  il  rigetto  del ricorso, previa declaratoria di manifesta
 infondatezza   della   sollevata    questione    di    illegittimita'
 costituzionale.
   All'udienza  pubblica  del  19  febbraio  1997  la  causa  e' stata
 trattenuta in decisione.
                                Diritto
   Il Collegio ritiene, in accoglimento delle  questioni  prospettate,
 di  sollevare  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
 lettere a) e b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  197,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   La  questione  e' rilevante nel giudizio in quanto la richiesta del
 ricorrente,  basata  sulla   irragionevolezza   del   nuovo   sistema
 organizzatorio  introdotto  dal decreto legislativo n. 197/1995 e sul
 depauperamento  delle  funzioni  gia'  spettanti  agli  ispettori,  e
 derivanti  da un provvedimento avente forza di legge, non puo' essere
 accolta, non avendo il giudice amministrativo adito alcun  potere  di
 disapplicare provedimenti legislativi.
   La  questione  di  illegittimita'  costituzionale  pure  non appare
 manifestamente infondata.
   Il principio del buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,
 consacrato  dall'art. 97 della Costituzione, costituisce un principio
 generale dell'ordinamento giuridico italiano, che deve  tendere  alla
 ottimizzazione  organizzatoria della pubblica amministrazione in modo
 da  poter  soddisfare  nel  modo  migliore  gli  interessi  pubblici.
 L'emanazione  del  decreto legislativo n. 197/1995 ha le sue premesse
 nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991  che  aveva
 ritenuto  illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981,
 nella parte in cui
  non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori  della  Polizia
 di  Stato  ed  i sottoufficiali dei Carabinieri. Sarebbe stato logico
 percio' attendersi una  modifica  legislativa  che  si  limitasse  ad
 eliminare  tale  ommissione.  Invece,  il decreto legislativo ha dato
 luogo ad un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di  Stato,
 accomunando nel ruolo degli ispettori le funzioni degli ispettori con
 quelle  originariamente  assegnate ai sovraintendenti (sottoufficiali
 del  Corpo  di  guardia  della   pubblica   sicurezza)   e   svilendo
 sostanzialmente  i compiti degli ispettori rispetto a quelli previsti
 dall'originaria riforma che  aveva  dato  luogo  alla  Polizia  dello
 Stato.  Sussiste, pertanto,  il fondato dubbio di incostituzionalita'
 relativamente all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995,  nella
 parte  in  cui si determinano posizioni (e conseguenti scavalcamenti)
 senza alcun ordine  logico  che  possa  trovare  giustificazione  nel
 principio   del   buon   andamento  della  pubblica  amministrazione,
 mischiando ruoli diversi e soggetti   in possesso  di  requisiti  non
 omogenei,  consentendo  una inammissibile ammucchiata nel ruolo degli
 ispettori. Sotto tale profilo appare  pure  violato  l'art.  3  della
 Costituzione,  in quanto il decreto legislativo disciplina situazioni
 differenti in modo eguale.
   Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte
 della  Corte  costituzionale  della  qui   sollevata   questione   di
 legittimita' costituzionale.