IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 519 del registro ricorsi 1995 presentato da Erlacher Karl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mazzarolli del foro di Padova e Flavio Moccia con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, e' domiciliato, -resistente-, per l'annullamento del decreto del capo della Polizia n. 333 -c/rl dd. 1 settembre 1995, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 333 in pari data, con il quale il ricorrente e' stato inquadrato nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 lett. B del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995; e per l'accertamento del diritto del ricorrente al giusto e costituzionalmente corretto inquadramento; Visto il ricorso notificato il 13 novembre 1995 e depositato il 21 novembre 1995 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno del 21 novembre 1995; Vista la memoria prodotta; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 19 febbraio 1997 il consigliere Karl Weis ed ivi sentiti il dott. proc. R. Mangogna in sostituzione dell'avv. F. Moccia per il ricorrente e l'avvocato dello Stato, G. Denicolo', per il Ministero dell'interno; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, Erlacher Karl, ispettore principale della Polizia di Stato, in servizio presso la squadra mobile di Bolzano, premette che in forza del decreto impugnato, emesso a seguito del riordino delle carriere del personale non direttivo dello Polizia di Stato, previsto dal decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, e' stato inquadrato nella nuova qualifica di ispettore capo. Tale inquadramento sarebbe lesivo della sua professionalita' e conseguenza di una evidente disparita' di trattamento nei confronti di altri colleghi che, con anzianita', titolo di studio ed inquadramenti inferiori, si trovano ad essere inquadrati allo stesso livello o addirittura a livello superiore. Pertanto, censura il decreto impugnato per i seguenti motivi: 1. - Eccesso di potere per disparita' di trattamento ed illogicita' manifesta; 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, nella parte in cui equipara ai fini dell'inquadramento nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e quella di ispettore nonche' il personale proveniente dai sottoufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (art. 13 lett. b); 3. - lllegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, nella parte in cui consente l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore del personale proveniente dai sottoufficiali del disciolto Corpo delle guardi e di pubblica sicurezza con anzianita' di servizio quinquennale ed esclude gli altri ispettori con eguale anzianita' (art. 13, lett. b). Il sistema introdotto dal decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995 sarebbe causa di disparita' di trattamento tra il personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il personale che da tale Corpo non proviene. Colleghi del ricorrente, provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pur rivestendo una qualifica inferiore ed essendo ispettori da pochi mesi, si troverebbero inquadrati ex art. 13 lett. b) allo stesso livello del ricorrente, oppure, pur rivestendo la stessa qualifica del ricorrente, ma potendo vantare una minore anzianita' nel ruolo e un titolo di studio inferiore, si troverebbero inquadrati ex art. 13 lett. a) ad un livello superiore a quello del ricorrente, avendo una anzianita' ultraquinquennale nel ruolo dei sottoufficiali del Corpo di pubblica sicurezza. Il ricorrente si troverebbe equiparato, ed addirittura superato, da colleghi che hanno un'anzianita' inferiore nella qualifica ovvero inquadrati a livello inferiore. Conseguentemente sarebbe indubbio che, a parita' di qualifica, l'art. 13 lett. a) e b) comporta un ingiustificato ed assurdo trattamento di favore nei confronti di quel personale che proviene dal ruolo degli ex-sovrintendenti del Corpo di pubblica sicurezza. Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 97 Costituzione (principio del buon andamento della pubblica amministrazione) la disposizione dell'art. 13 decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995 appare viziata. L'Amministrazione dell'interno si e' costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimita' costituzionale. All'udienza pubblica del 19 febbraio 1997 la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto Il Collegio ritiene, in accoglimento delle questioni prospettate, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione e' rilevante nel giudizio in quanto la richiesta del ricorrente, basata sulla irragionevolezza del nuovo sistema organizzatorio introdotto dal decreto legislativo n. 197/1995 e sul depauperamento delle funzioni gia' spettanti agli ispettori, e derivanti da un provvedimento avente forza di legge, non puo' essere accolta, non avendo il giudice amministrativo adito alcun potere di disapplicare provedimenti legislativi. La questione di illegittimita' costituzionale pure non appare manifestamente infondata. Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, consacrato dall'art. 97 della Costituzione, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano, che deve tendere alla ottimizzazione organizzatoria della pubblica amministrazione in modo da poter soddisfare nel modo migliore gli interessi pubblici. L'emanazione del decreto legislativo n. 197/1995 ha le sue premesse nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato ed i sottoufficiali dei Carabinieri. Sarebbe stato logico percio' attendersi una modifica legislativa che si limitasse ad eliminare tale ommissione. Invece, il decreto legislativo ha dato luogo ad un sommovimento integrale dei ruoli della Polizia di Stato, accomunando nel ruolo degli ispettori le funzioni degli ispettori con quelle originariamente assegnate ai sovraintendenti (sottoufficiali del Corpo di guardia della pubblica sicurezza) e svilendo sostanzialmente i compiti degli ispettori rispetto a quelli previsti dall'originaria riforma che aveva dato luogo alla Polizia dello Stato. Sussiste, pertanto, il fondato dubbio di incostituzionalita' relativamente all'art. 13 del decreto legislativo n. 197/1995, nella parte in cui si determinano posizioni (e conseguenti scavalcamenti) senza alcun ordine logico che possa trovare giustificazione nel principio del buon andamento della pubblica amministrazione, mischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei, consentendo una inammissibile ammucchiata nel ruolo degli ispettori. Sotto tale profilo appare pure violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto il decreto legislativo disciplina situazioni differenti in modo eguale. Il giudizio va, quindi, sospeso in attesa della soluzione, da parte della Corte costituzionale della qui sollevata questione di legittimita' costituzionale.