ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  62,  secondo
 comma,   del   r.d.   31   dicembre   1923,   n.   3123  (Ordinamento
 dell'istruzione artistica),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  10
 aprile  1989  dal T.A.R.  del Lazio, sul ricorso proposto da Esposito
 Armando contro l'Accademia di belle arti ed altro iscritta al n.  540
 del  registro  ordinanze  1996  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  23  aprile  1997  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto    che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 con ordinanza del 2 dicembre 1989, pervenuta a  questa  Corte  il  15
 maggio  1996,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 62, secondo comma, del  r.d.  31  dicembre  1923,  n.  3123
 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3,
 33 e 34 della Costituzione;
     che  a  parere  del  giudice  a quo la norma impugnata si pone in
 conflitto con gli indicati parametri costituzionali  nella  parte  in
 cui prevede che allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si
 possa essere iscritti per piu' di cinque anni;
     che  in  punto  di  rilevanza  il  TAR ha osservato che, nel caso
 sottoposto al suo giudizio, il ricorrente, rimasto fuori corso per un
 anno, dopo aver completato il ciclo di studi col superamento di tutti
 gli esami, si era visto negare il rilascio  del  diploma  proprio  in
 considerazione del tenore della norma in oggetto;
     che pur essendo indubbia la particolare natura delle Accademie di
 belle  arti,  la cui collocazione e' in certo modo intermedia tra gli
 istituti di  istruzione  secondaria  superiore  e  l'universita',  ad
 avviso  del  rimettente  l'art.  62 in questione si rivela come norma
 ingiustificatamente severa, soprattutto se confrontata con quelle che
 regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria;
     che, mentre per la scuola media inferiore e  superiore  le  norme
 vigenti  stabiliscono  la  possibilita'  che  ciascuna  classe  venga
 frequentata per due volte, l'ordinamento  universitario  consente  il
 cosiddetto  "fuori  corso"  con  l'unico  limite di cui all'art. 149,
 secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per cui lo  studente
 che  non  sostenga  esami  per  otto  anni  consecutivi  decade dalla
 qualifica, con obbligo di sostenere ex  novo  anche  gli  esami  gia'
 superati;
     che a parere del rimettente una simile disparita' di trattamento,
 ingiustificatamente  discriminatoria  nei  confronti  degli  studenti
 dell'Accademia di belle arti, si porrebbe anche in contrasto con  gli
 artt.  33  e  34  della  Costituzione,  risolvendosi in un inadeguato
 trattamento scolastico ed in un impedimento  a  raggiungere  i  gradi
 piu' elevati degli studi;
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione, pubblicata in data 2
 dicembre 1989, e' pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996;
     che in questo arco di tempo sono intervenute nuove  disposizioni,
 tra  cui  sia  il d.m. 30 settembre 1993, n. 540 (Regolamento recante
 norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina  degli  esami
 nelle  Accademie  di  belle arti) ed il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
 in  materia  di  istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e
 grado), che hanno rivisitato  in  maniera  significativa  la  materia
 dell'istruzione  artistica,  fornendo  comunque una serie di elementi
 utili per la corretta interpretazione della norma impugnata;
     che, in particolare, l'art. 3, comma 2,  del  citato  decreto  30
 settembre  1993  sembra  consentire  allo  studente dell'Accademia di
 belle arti un ulteriore anno di fuori corso, al fine di superare  gli
 esami relativi a non piu' di un quarto delle materie complementari;
     che,  alla luce di tale mutato quadro normativo, e' opportuno che
 il giudice a quo provveda ad una riconsiderazione della questione, al
 fine di valutarne la perdurante rilevanza e di  individuare  in  modo
 corretto le norme da porre all'esame di questa Corte.