ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della provincia di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della
 legge provinciale 7  gennaio  1991,  n.  9,  sull'applicazione  delle
 sanzioni  amministrative),  promosso con ordinanza emessa il 16 marzo
 1996 dal pretore di Bolzano  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Andrea  Fogli e la provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 1143
 del registro ordinanze 1996 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che il pretore di Bolzano - con  ordinanza  del  16  marzo
 1996  (r.o.  n. 1143 del 1996), emessa nel procedimento instaurato da
 Andrea  Fogli  avverso  l'ingiunzione  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano  intimante  il  pagamento  della somma di L. 718.200 (piu' L.
 11.000 per spese di notifica) a titolo di sanzione pecuniaria per  la
 violazione  dell'art.  42  del  d.P.R.  26  marzo  1980,  n. 327 - ha
 sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale 29
 ottobre 1991, n. 30, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa
 sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di
 accedere  all'oblazione  corrispondendo il doppio del minimo edittale
 da determinarsi a norma dell'art. 26 del codice penale;
   Considerato che questa Corte, con sentenza  n.  187  del  7  giugno
 1996,  successiva  all'ordinanza  di  rimessione,  ha gia' dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 6,  della
 legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme
 di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative); comma
 che,  per  l'appunto,  era  stato  aggiunto  al predetto art. 6 dalla
 disposizione qui censurata;
     che, pertanto, essendo stata la disposizione  denunciata  espunta
 dall'ordinamento, come auspicato dal giudice rimettente, la questione
 e' da reputare manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.