IL TIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado al n. 253 r.g.c.a. dell'anno 1988 avente ad oggetto  "divisione
 ereditaria".
   Promossa  da:  Strataglio Francesca nella qualita' di procuratrice,
 in forza di mandato n. 68935 rep. n. 14816 not. dott. Giuseppe  Pepe,
 di  Campobello  Fragetta  Littorio,  rappr.  e dif. dall'avv. Nicolo'
 Vincenti, giusta procura a margine dell'atto di citazione e  nel  cui
 studio e' elett. domiciliata;
   Contro:  Velardina Antonina, rapp. e dif. dall'avv. Ignazio Gravina
 giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di  citazione
 e nel cui studio e' elett. domiciliata;
   Visti gli atti e documenti di causa;
   Sentito il giudice relatore;
                           Rilevato in fatto
   Con  atto  di  citazione  notificato  il  13 aprile 1988 Strataglio
 Francesca, nella qualita'  di  procuratrice  di  Campobello  Fragetta
 Littorio,  chiamava  in giudizio dinanzi a questo tribunale Velardita
 Antonina  chiedendo  che  fosse  in  giudizio  dichiarata  aperta  la
 successione  di  Velardita  Giuseppe  e  che,  previa  determinazione
 dell'asse ereditario di quest'ultimo, fossero ripartite le rispettive
 quote.
   A  sostegno  di  tali  richieste  la  parte  attrice  esponeva  che
 Campobello  Fragetta Littorio era stato adottato dai coniugi Fragetta
 Gaetano (fu Giacomo) e Velardita Giuseppa.
   Aggiungeva che Velardita Giuseppa era deceduta il 15 ottobre 1980 e
 che rivestiva la qualita' di sorella di Velardita Giuseppe, anch'egli
 successivamente deceduto, il 2 gennaio 1987.
   Precisava  ancora  che  nel  compendio  ereditario  del   Velardita
 Giuseppe erano ricompresi beni immobili costituiti da terreni nonche'
 denaro contante e che, nella qualita' di erede di Velardita Giuseppa,
 aveva intenzione di agire in rappresentazione della propria genitrice
 adottiva  al  fine di ripartire con la convenuta i diritti successori
 spettanti sull'eredita' di Velardita Giuseppe.
   La  convenuta,   costituitasi,   resisteva   all'avversa   pretesa,
 deducendo  che Campobello Fragetta Littorio, quale figlio adottivo di
 Velardita Giuseppa, non poteva far valere diritti di rappresentazione
 ex art.  467 c.c., posto che tale norma consentirebbe di succedere  a
 tale titolo solo ai figli legittimi e naturali.
   Cosi'  radicatosi  il contraddittorio, seguiva la istruttoria della
 controversia, che si articolava  solo  attraverso  la  produzione  di
 documenti.
   All'esito, dopo che all'udienza del 31 ottobre 1996 la controversia
 era stata riservata a sentenza, il tribunale
  Osserva in diritto
   Come  risulta  dalla  esposizione  in  fatto,  Campobello  Fragetta
 Littorio,  figlio  adottivo  di  Velardita   Giuseppa,   agisce   per
 rappresentazione  di  quest'ultima,  premorta  il 15 ottobre 1980, al
 fine di ottenere la divisione ereditaria del compendio  di  Velardita
 Giuseppe, fratello della propria madre adottiva.
   Tale  domanda e' stata avanzata nei confronti di Velardita Antonina
 che, dalle difese delle  parti  e  dai  documenti  prodotti,  risulta
 rivestire  la  qualita'  di sorella di Velardita Giuseppa e Velardita
 Giuseppe.    La  domanda  dovrebbe  rigettarsi,   soccorrendo   nella
 fattispecie  il  disposto dell'art. 567, secondo comma c.c., a tenore
 del  quale  "i  figli  adottivi  sono  estranei  alla successione dei
 parenti dell'adottante".
   Cio' in  quanto,  sempre  dagli  atti,  si  ricava  che  Campobello
 Fragetta Littorio venne adottato il 14 aprile 1950 in eta' minore.
   Nella  fattispecie  non  puo'  trovare applicazione l'art. 27 della
 legge n. 184/1983 sulla  adozione  dei  minori  che,  equiparando  il
 minore adottato al figlio legittimo, ha abrogato per incompatibilita'
 ex art. 15 preleggi codice civile, la disposizione civilistica di cui
 sopra,  in  tal  modo consentendo al minore adottato di succedere nel
 compendio ereditario dei parenti dell'adottante.
   Stando cosi' le cose, ritiene il  Collegio  che  la  diversita'  di
 trattamento  tra  minori  adottati  in epoca precedente alla legge n.
 184/1983 e quelli, invece,  adottati  successivamente,  si  presti  a
 censure  di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art.  3
 della Costituzione.
   Tale diversita' non puo', invero  giustificarsi  alla  stregua  del
 principio  secondo  quale  il verificarsi di una fattispecie in tempi
 diversi puo' legittimare una differenza di disciplina giuridica.
   Trattandosi, invero, di status, che produce effetti dal momento  in
 cui  si  acquista  in  modo  ininterrotto, sembra evidente che, se la
 legge sopravvenuta regolamenti diversamente il fatto costitutivo  del
 detto status e non applichi poi contemporaneamente e retroattivamente
 i  propri  effetti  anche agli status precedentemente acquisiti, cio'
 comporti in concreto la disapplicazione degli effetti derivanti dalla
 nuova legge ai soggetti che gia' rivestono il medesimo status.
   In buona sostanza, i figli minori adottati nel vigore  della  legge
 precedente  a  quella n. 184/1983, proprio perche' titolari di status
 analogo a quello riconosciuto in virtu' di  tale  ultima  legge,  non
 possono  essere  discriminati in quanto gli effetti rinvenienti dalla
 stessa, perche' in tal modo si finirebbe per trattare diversamente il
 medesimo status di figlio minore adottivo.
   Rilevato che, per la irretroattivita' della legge n. 184/1983 ed in
 particolare dell'art. 27 la domanda di parte attrice dovrebbe  essere
 rigettata,  essendo  la  fattispecie  giuridica, come visto, soggetta
 alla disciplina dell'art. 567, secondo comma  c.c.;  non  essendo  la
 questione    di    legittimita'    costituzionale   qui   prospettata
 manifestamente infondata, ritiene il collegio opportuno sospendere il
 presente procedimento al fine di sottoporre alla Corte costituzionale
 la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 27  legge  n.
 184/1983  nella parte in cui, introducendo il principio secondo cui i
 figli adottivi vengono equiparati a quelli legittimi ed omettendo  di
 prevedere  la  applicazione  retroattiva  dello  stesso, impedisce ai
 minori adottati in epoca precedente alla legge  stessa  di  succedere
 per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.