IL TRIBUNALE
   Pronuncia  la  presente  ordinanza  nella  causa civile n. 311/1996
 promossa dalla societa' Ai Provinciali di Ferlizza e Bressani  S.n.c.
 nei  confronti  della  Immobiliare  Fantinel di Fantinel Luciano   C.
 S.a.s.
                          Esposizine del fatto
   Con ricorso depositato  in  data  24  aprile  1991  la  Immobiliare
 Fantinel S.a.s. in persona del legale rappresentante Fantinel Luciano
 conveniva  in  giudizio  innanzi  al pretore di Udine la societa' "Ai
 Provinciali" di Ferlizza    Bressani  S.n.c.  chiedendo  il  rilascio
 immediato  ex art.   29 legge n. 392/1978 dell'immobile sito in Udine
 via Vittorio Veneto n. 14, dalla  stessa  condotto  in  locazione  da
 quest'ultima.
   Rilevata  infatti  la  ricorrente che il contratto di locazione per
 uso commerciale de quo era scaduto in data 31 gennaio 1991 e che  con
 lettera  raccomandata  r.r. del 29 dicembre 1988 era stato comunicato
 alla  conduttrice  il  diniego  di  rinnovazione  del  contratto  per
 esigenze di ristrutturazione dell'immobile.
   Si  costituiva  ritualmente  la convenuta contestando la ritualita'
 della disdetta chiedendo pertanto il rigetto della  domanda  nonche',
 in   via   riconvenzionale,  l'accertamento  della  rinnovazione  del
 contratto di locazione per ulteriori sei anni.
   Il pretore, con sentenza  del  17  settembre  1991,  accoglieva  la
 domanda condannando la conduttrice a rilasciare l'immobile.
   Avverso   tale   decisione  interponeva  gravame  la  societa'  "Ai
 Provinciali" di Ferlizza  Bressani S.n.c. chiedendo la riforma  della
 sentenza  impugnata  atteso  che la disdetta in data 29 dicembre 1988
 non poteva ritenersi efficace  e  riproponendo  la  suddetta  domanda
 riconvenzionale.
   Si costituiva l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello.
   Solo  in  sede  di  discussione l'appellante eccepiva la carenza in
 capo alla conducente della titolarita' della concessione edilizia per
 procedere alla ristrutturazione dell'immobile  in  questione  poiche'
 quella,  ottenuta  in data 13 novembre 1990, era ormai inefficace per
 mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla data del rilascio mentre
 ai sensi dell'art. 29 legge n. 392/1978 la stessa  doveva  sussistere
 al momento della decisione di merito.
   Il  tribunale di Udine respingeva l'appello da un lato riconoscendo
 la regolarita' della disdetta, dall'altro affermando che, sebbene  la
 proprietaria  non  avesse  dato  inizio ai lavori di ristrutturazione
 entro l'anno dal rilascio della licenza edilizia (ottenuta in data 13
 novembre 1990) cosi' come prescritto dall'art. 4, comma quarto, della
 legge n.  10/1977,  la  responsabilita'  di  tale  omissione  era  da
 imputarsi  al  comportamento  della  conduttrice  che,  nonostante la
 scadenza contrattuale del contratto, non aveva rilasciato  l'immobile
 e cosi' costretto la proprietaria a promuovere azione giudiziaria per
 il  rilascio nonche' a resistere contro l'appello proposto avverso la
 sentenza pretorile.
   Riteneva pertanto il collegio che non si fosse  determinata  alcuna
 decadenza  della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro
 l'anno e che  sussistesse  pertanto  la  condizione,  prevista  dalla
 legge, del possesso di una valida licenza edilizia.
   Avverso tale decisione la societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza
  Bressano  S.n.c.  proponeva  ricorso  per  Cassazione denunciando la
 violazione  o  falsa   applicazione   di   norme   di   diritto   e/o
 contraddittoria motivazione della sentenza in relazione agli artt. 4,
 quarto comma, legge n. 10/1977 e 29, lettera c), legge n. 392/1978.
   Rilevava  la  ricorrente che la scadenza della concessione edilizia
 era addebitabile solo all'inerzia della locatrice  e  aggiungeva  che
 comunque il possesso di una valida concessione edilizia e' condizione
 dell'azione nelle azioni di rilascio ex art. 29, lettera c), legge 27
 luglio 1978. n. 392 e che, pertanto, il requisito in questione doveva
 sussistere al momento della decisione indipendentemente dalle ragioni
 per  le  quali  fosse  decorso  l'anno dal rilascio della concessione
 senza che si fossero iniziati i lavori.
   Si costituiva la resistente eccependo l'infondatezza dei motivi del
 ricorso.
   Rilevava infatti, in primo luogo, che l'inizio dei lavori  non  era
 stato  reso  possibile a causa del comportamento della ricorrente che
 non aveva provveduto a rilasciare i locali nonostante  la  fondatezza
 della  pretesa  della  proprietaria fosse stata confermata da ben due
 gradi di giudizio.
   Aggiungeva, inoltre, quanto al secondo motivo del ricorso, che, ove
 si fosse ritenuta non piu' efficace la concessione al  momento  della
 esecuzione,   la   societa'   conduttrice   avrebbe  potuto  proporre
 opposizione all'esecuzione.
   La Corte di cassazione, sezione terza civile, accoglieva il ricorso
 e  cassava  la  sentenza  impugnata  rinviando  la  causa  a   questo
 tribunale.
   La suprema Corte ha infatti osservato che il possesso della licenza
 o  concessione amministrativa, costituendo condizione per l'azione di
 rilascio, deve sussistere al momento del rilascio e presuppone quindi
 un provvedimento autorizzatorio efficace, "con la conseguenza che  il
 venir  meno  degli  effetti  della  concessione prima della decisione
 impedisce la pronuncia di rilascio e non solo gli effetti di  questa"
 (Cass., sez. III, 12 giugno 1987, n. 5158).
   Ha  affermato  ancora  che  "ai  sensi  dell'art.  4 della legge 28
 gennaio 1977, n.  10,  al  fine  della  decadenza  della  concessione
 edilizia,  i fatti estranei alla volonta' del concessionario rilevano
 solo in caso di mancato completamento dei lavori, ma  non  anche  nel
 caso  di  mancato inizio degli stessi", cosi' che nel caso di specie,
 essendo "inutilmente decorso l'anno del  rilascio  della  concessione
 senza  che i lavori fossero iniziati e non risultando dedotto che una
 rinnovazione della concessione fosse stata richiesta",  il  tribunale
 non  poteva  ritenere  la  sussistenza del "requisito di una efficace
 concessione edilizia".
    In  seguito  alla  sentenza  della  Corte  di  cassazione   r.g.n.
 1573/1993  depositata  il 28 settembre 1995 veniva depositato ricorso
 in riassunzione dalla societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza  Bressani
 S.n.c.  innanzi  a  questo  tribunale  affinche'   fosse   dichiarata
 l'illegittimita'  e  quindi respinta la domanda di diniego di rinnovo
 contrattuale alla scadenza del 31 gennaio 1991.
    Si costituiva la societa'  Immobiliare  di  Ferlizza    C.  S.n.c.
 rilevando  che  la  causa  non  poteva  essere  decisa se non dopo la
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 4  della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nella parte in cui "non prevede
 che anche il termine annuale per l'inizio  dei  lavori  possa  essere
 prorogato con provvedimento motivato per fatti estranei alla volonta'
 del  concessionario che abbiano impedito l'inizio dei lavori stessi".
 Cio' in relazione all'art. 3 della Costituzione per la disparita'  di
 trattamento  che  si  determina  tra i cittadini nonche' in relazione
 all'art. 24 della Costituzione onde evitare che la tutela dei diritti
 possa giovare a coloro che utilizzano strumentalmente e furbescamente
 la giustizia.
   Veniva concesso  un  termine  alle  parti  per  depositare  memorie
 scritte.
   Nella   propria  memoria  la  ricorrente  contestava  l'assunto  di
 controparte eccependo l'infondatezza nonche' l'irrilevanza,  ai  fini
 del    presente   giudizio,   della   questione   di   illegittimita'
 costituzionale sollevata atteso che la parte non aveva  mai  eseguito
 la  sentenza  di  primo  grado  ne'  aveva  fornito la prova di avere
 presentato istanza di proroga della concessione  edilizia  al  comune
 competente.
   Replicava  a tal proposito l'Immobilare Fantinel che il pretore con
 sentenza del 17 settembre 1991 aveva stabilito quale  termine  ultimo
 per  il  rilascio  la data del 31 dicembre 1991 cosi' che fino a tale
 data si doveva consentire al conduttore di esebuire spontaneamente la
 sentenza e solo dopo la scadenza dello stesso il proprietario avrebbe
 potuto procedere all'esecuzione forzata del rilascio.
   Insisteva quindi affinche' fosse accertata la rilevanza  e  la  non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  4,  quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo
 aver dimesso la lettera 19 novembre 1991 del comune  di  Udine  nella
 quale  veniva  rigettata la richiesta di proroga della concessione in
 questione.
   Su detta eccezione questo giudice si e' pronunciato nel senso della
 sua manifesta infondatezza in  relazione  alla  natura  pubblicistica
 della scadenza del diniego di rinnovo della concessione.
   Ritiene  il  tribunale  per  altro  di dover sollevare d'ufficio la
 questione di illegittimita' incostituzionale dell'art. 29, lett.  d),
 ultima parte in relazione alla lett. c), ultima parte stesso articolo
 della  legge  n.  392/1978  laddove  prevede  che  gli  effetti   del
 provvedimento di rilascio si risolvono se prima dell'esecuzione siano
 scaduti  i termini della concessione anche nel caso che tale scadenza
 sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore in relazione agli artt.
 24 e 3 della Costituzione.
   Infatti, diversamente opinando, ne  risulterebbe  irragionevolmente
 ed  ingiustificatamente  compromesso  il  diritto  costituzionalmente
 garantito di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale.
   Non bisogna dimenticare che  tale  diritto  e'  riconosciuto  nella
 dimensione  piu'  lata  e che le norme, quali quelle in questione, di
 legislazione   ordinaria   che   introducono   speciali    condizioni
 dell'azione  non  possono  che ritenersi eccezionali e devono trovare
 giustificazione  in  situazioni  soggettive   la   cui   tutela   sia
 riconducibile a norme di pari valore costituzionale.
   Orbene,  se  e'  indubbio  che  cosi'  sia  rispetto ai diritti dei
 conduttori in relazione alla necessita' che le norme limitative della
 possibilita' di denegare il rinnovo alla prima scadenza  contrattuale
 non  sia  elusa  (da  cui  le  imposizioni, quali speciali condizioni
 dell'azione giudiziale, di cui agli artt. 29, lett. d), ultima parte,
 in relazione alla  lett.    c),  ultima  parte,  stessa  disposizione
 normativa),  tuttavia  cio'  non  puo'  risolversi nella compressione
 totale del diritto di agire che si  avrebbe  qualora  l'avverarsi  di
 dette  condizioni  dipenda, come e' poi in fatto avvenuto nel caso di
 specie, dal solo comportamento del conduttore.
   Si equiparerebbe altrimenti, sotto il profilo  sanzionatorio  della
 risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio, la colpevole
 inerzia   del   locatore   alla  sua  fisica  impossibilita'  di  dar
 esecuzione,  solo  perche'  impedito  dal  conduttore  che   a   tale
 esecuzione dovrebbe soggiacere, al detto provvedimento.
   La questione oltreche' non manifestamente infondata appare altresi'
 rilevante  perche'  dalla  sua risoluzione dipende o meno l'efficacia
 vincolante per questo giudice di rinvio del principio affermato dalla
 suprema Corte.