IL TRIBUNALE Pronuncia la presente ordinanza nella causa civile n. 311/1996 promossa dalla societa' Ai Provinciali di Ferlizza e Bressani S.n.c. nei confronti della Immobiliare Fantinel di Fantinel Luciano C. S.a.s. Esposizine del fatto Con ricorso depositato in data 24 aprile 1991 la Immobiliare Fantinel S.a.s. in persona del legale rappresentante Fantinel Luciano conveniva in giudizio innanzi al pretore di Udine la societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza Bressani S.n.c. chiedendo il rilascio immediato ex art. 29 legge n. 392/1978 dell'immobile sito in Udine via Vittorio Veneto n. 14, dalla stessa condotto in locazione da quest'ultima. Rilevata infatti la ricorrente che il contratto di locazione per uso commerciale de quo era scaduto in data 31 gennaio 1991 e che con lettera raccomandata r.r. del 29 dicembre 1988 era stato comunicato alla conduttrice il diniego di rinnovazione del contratto per esigenze di ristrutturazione dell'immobile. Si costituiva ritualmente la convenuta contestando la ritualita' della disdetta chiedendo pertanto il rigetto della domanda nonche', in via riconvenzionale, l'accertamento della rinnovazione del contratto di locazione per ulteriori sei anni. Il pretore, con sentenza del 17 settembre 1991, accoglieva la domanda condannando la conduttrice a rilasciare l'immobile. Avverso tale decisione interponeva gravame la societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza Bressani S.n.c. chiedendo la riforma della sentenza impugnata atteso che la disdetta in data 29 dicembre 1988 non poteva ritenersi efficace e riproponendo la suddetta domanda riconvenzionale. Si costituiva l'appellata chiedendo la reiezione dell'appello. Solo in sede di discussione l'appellante eccepiva la carenza in capo alla conducente della titolarita' della concessione edilizia per procedere alla ristrutturazione dell'immobile in questione poiche' quella, ottenuta in data 13 novembre 1990, era ormai inefficace per mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla data del rilascio mentre ai sensi dell'art. 29 legge n. 392/1978 la stessa doveva sussistere al momento della decisione di merito. Il tribunale di Udine respingeva l'appello da un lato riconoscendo la regolarita' della disdetta, dall'altro affermando che, sebbene la proprietaria non avesse dato inizio ai lavori di ristrutturazione entro l'anno dal rilascio della licenza edilizia (ottenuta in data 13 novembre 1990) cosi' come prescritto dall'art. 4, comma quarto, della legge n. 10/1977, la responsabilita' di tale omissione era da imputarsi al comportamento della conduttrice che, nonostante la scadenza contrattuale del contratto, non aveva rilasciato l'immobile e cosi' costretto la proprietaria a promuovere azione giudiziaria per il rilascio nonche' a resistere contro l'appello proposto avverso la sentenza pretorile. Riteneva pertanto il collegio che non si fosse determinata alcuna decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro l'anno e che sussistesse pertanto la condizione, prevista dalla legge, del possesso di una valida licenza edilizia. Avverso tale decisione la societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza Bressano S.n.c. proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o contraddittoria motivazione della sentenza in relazione agli artt. 4, quarto comma, legge n. 10/1977 e 29, lettera c), legge n. 392/1978. Rilevava la ricorrente che la scadenza della concessione edilizia era addebitabile solo all'inerzia della locatrice e aggiungeva che comunque il possesso di una valida concessione edilizia e' condizione dell'azione nelle azioni di rilascio ex art. 29, lettera c), legge 27 luglio 1978. n. 392 e che, pertanto, il requisito in questione doveva sussistere al momento della decisione indipendentemente dalle ragioni per le quali fosse decorso l'anno dal rilascio della concessione senza che si fossero iniziati i lavori. Si costituiva la resistente eccependo l'infondatezza dei motivi del ricorso. Rilevava infatti, in primo luogo, che l'inizio dei lavori non era stato reso possibile a causa del comportamento della ricorrente che non aveva provveduto a rilasciare i locali nonostante la fondatezza della pretesa della proprietaria fosse stata confermata da ben due gradi di giudizio. Aggiungeva, inoltre, quanto al secondo motivo del ricorso, che, ove si fosse ritenuta non piu' efficace la concessione al momento della esecuzione, la societa' conduttrice avrebbe potuto proporre opposizione all'esecuzione. La Corte di cassazione, sezione terza civile, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa a questo tribunale. La suprema Corte ha infatti osservato che il possesso della licenza o concessione amministrativa, costituendo condizione per l'azione di rilascio, deve sussistere al momento del rilascio e presuppone quindi un provvedimento autorizzatorio efficace, "con la conseguenza che il venir meno degli effetti della concessione prima della decisione impedisce la pronuncia di rilascio e non solo gli effetti di questa" (Cass., sez. III, 12 giugno 1987, n. 5158). Ha affermato ancora che "ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al fine della decadenza della concessione edilizia, i fatti estranei alla volonta' del concessionario rilevano solo in caso di mancato completamento dei lavori, ma non anche nel caso di mancato inizio degli stessi", cosi' che nel caso di specie, essendo "inutilmente decorso l'anno del rilascio della concessione senza che i lavori fossero iniziati e non risultando dedotto che una rinnovazione della concessione fosse stata richiesta", il tribunale non poteva ritenere la sussistenza del "requisito di una efficace concessione edilizia". In seguito alla sentenza della Corte di cassazione r.g.n. 1573/1993 depositata il 28 settembre 1995 veniva depositato ricorso in riassunzione dalla societa' "Ai Provinciali" di Ferlizza Bressani S.n.c. innanzi a questo tribunale affinche' fosse dichiarata l'illegittimita' e quindi respinta la domanda di diniego di rinnovo contrattuale alla scadenza del 31 gennaio 1991. Si costituiva la societa' Immobiliare di Ferlizza C. S.n.c. rilevando che la causa non poteva essere decisa se non dopo la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nella parte in cui "non prevede che anche il termine annuale per l'inizio dei lavori possa essere prorogato con provvedimento motivato per fatti estranei alla volonta' del concessionario che abbiano impedito l'inizio dei lavori stessi". Cio' in relazione all'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che si determina tra i cittadini nonche' in relazione all'art. 24 della Costituzione onde evitare che la tutela dei diritti possa giovare a coloro che utilizzano strumentalmente e furbescamente la giustizia. Veniva concesso un termine alle parti per depositare memorie scritte. Nella propria memoria la ricorrente contestava l'assunto di controparte eccependo l'infondatezza nonche' l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della questione di illegittimita' costituzionale sollevata atteso che la parte non aveva mai eseguito la sentenza di primo grado ne' aveva fornito la prova di avere presentato istanza di proroga della concessione edilizia al comune competente. Replicava a tal proposito l'Immobilare Fantinel che il pretore con sentenza del 17 settembre 1991 aveva stabilito quale termine ultimo per il rilascio la data del 31 dicembre 1991 cosi' che fino a tale data si doveva consentire al conduttore di esebuire spontaneamente la sentenza e solo dopo la scadenza dello stesso il proprietario avrebbe potuto procedere all'esecuzione forzata del rilascio. Insisteva quindi affinche' fosse accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo aver dimesso la lettera 19 novembre 1991 del comune di Udine nella quale veniva rigettata la richiesta di proroga della concessione in questione. Su detta eccezione questo giudice si e' pronunciato nel senso della sua manifesta infondatezza in relazione alla natura pubblicistica della scadenza del diniego di rinnovo della concessione. Ritiene il tribunale per altro di dover sollevare d'ufficio la questione di illegittimita' incostituzionale dell'art. 29, lett. d), ultima parte in relazione alla lett. c), ultima parte stesso articolo della legge n. 392/1978 laddove prevede che gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se prima dell'esecuzione siano scaduti i termini della concessione anche nel caso che tale scadenza sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Infatti, diversamente opinando, ne risulterebbe irragionevolmente ed ingiustificatamente compromesso il diritto costituzionalmente garantito di tutelare i propri diritti in sede giurisdizionale. Non bisogna dimenticare che tale diritto e' riconosciuto nella dimensione piu' lata e che le norme, quali quelle in questione, di legislazione ordinaria che introducono speciali condizioni dell'azione non possono che ritenersi eccezionali e devono trovare giustificazione in situazioni soggettive la cui tutela sia riconducibile a norme di pari valore costituzionale. Orbene, se e' indubbio che cosi' sia rispetto ai diritti dei conduttori in relazione alla necessita' che le norme limitative della possibilita' di denegare il rinnovo alla prima scadenza contrattuale non sia elusa (da cui le imposizioni, quali speciali condizioni dell'azione giudiziale, di cui agli artt. 29, lett. d), ultima parte, in relazione alla lett. c), ultima parte, stessa disposizione normativa), tuttavia cio' non puo' risolversi nella compressione totale del diritto di agire che si avrebbe qualora l'avverarsi di dette condizioni dipenda, come e' poi in fatto avvenuto nel caso di specie, dal solo comportamento del conduttore. Si equiparerebbe altrimenti, sotto il profilo sanzionatorio della risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio, la colpevole inerzia del locatore alla sua fisica impossibilita' di dar esecuzione, solo perche' impedito dal conduttore che a tale esecuzione dovrebbe soggiacere, al detto provvedimento. La questione oltreche' non manifestamente infondata appare altresi' rilevante perche' dalla sua risoluzione dipende o meno l'efficacia vincolante per questo giudice di rinvio del principio affermato dalla suprema Corte.