ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della
 Provincia  di  Bolzano,  riapprovata  dal  Consiglio  provinciale  di
 Bolzano in data 3 maggio 1995, contenente "Modifiche di leggi vigenti
 sulla  sperimentazione  agricola,  sulle  foreste  e  sulla  caccia",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 notificato  il  19  maggio  1995,  depositato  in  Cancelleria  il 29
 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il  ricorrente,
 e l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;
   Ritenuto  che  con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale della  delibera  legislativa  riapprovata
 dal   Consiglio  provinciale  di  Bolzano  in  data  3  maggio  1995,
 contenente  "Modifiche  di  leggi   vigenti   sulla   sperimentazione
 agricola,  sulle foreste e sulla caccia", in riferimento agli artt. 4
 e 8, numeri 6, 15 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige, e 5 del
 d.P.R. (recte: decreto legislativo) 16 marzo 1992, n. 267.
   In particolare, la Presidenza del Consiglio censura l'art. 5  della
 delibera  legislativa,  concernente le autorizzazioni per le opere da
 eseguirsi nelle aree protette. A  parere  della  difesa  erariale  la
 disposizione  sarebbe  in  contrasto  con  l'art. 4 dello statuto, in
 quanto  non  coerente  con  la  legge  8  agosto  1985,  n.  431  (da
 considerarsi, a mente della sentenza n. 151 del 1986 di questa Corte,
 norma  fondamentale  di riforma economico-sociale), ed in particolare
 con l'art. 1, lettera f (che sottopone a protezione  paesaggistica  i
 territori  compresi  in  parchi  e  riserve  nazionali  o regionali);
 nonche' con i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 82  del
 d.P.R.  n.  616  del 1977 (introdotti dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno
 1985, n. 312, e che prevedono  un'autorizzazione  speciale  per  ogni
 modificazione  dei  luoghi  protetti  al  fine di garantire il valore
 artistico-culturale del bene paesaggistico). La predetta disposizione
 risulterebbe   altresi'   in   contrasto   con   il   principio    di
 subordinazione,  nei  parchi  naturali,  delle  opere  e  degli altri
 interventi ad un controllo speciale di compatibilita'  con  i  valori
 naturalistici  tutelati,  sancito dall'art. 13 della legge 6 dicembre
 1991, n. 394.
   In secondo luogo, vengono censurate le  norme  contenute  nell'art.
 6,  primo  comma,  lettere  b)  ed  r), che consentono la caccia alla
 faina, alla marmotta e al tasso: si ritiene che esse  violino  l'art.
 18, primo comma, della legge n. 157 del 1992.
   Con  la terza censura, si denuncia la violazione da parte dell'art.
 6, primo  comma,  lettere  a),  b)  e  c)  (recte:  lettera  b),  che
 sostituisce  l'art.  4,  primo comma, lettere a), b) e c) della legge
 provinciale 17 luglio 1987, n. 14), nella parte in cui  fissa  limiti
 temporali  di caccia non conformi a quelli sanciti dall'art. 18 della
 legge n. 157 del  1992;  con  la  quarta,  si  rileva  che  le  norme
 contenute  nell'art. 6, primo comma, punto 2 (recte: lettera b)), non
 garantiscono il rispetto della tassativita' delle  specie  cacciabili
 sancito  nell'art.  18 della legge n. 157 del 1992; con la quinta, si
 denuncia la violazione da parte dell'art. 6, primo comma, lettere  u)
 e  v), disciplinanti la possibilita' dell'uccellagione, della cattura
 e  utilizzazione  della  selvaggina  (recte:  nella  parte   in   cui
 trasferisce le competenze prima attribuite al presidente del comitato
 caccia  all'assessore  provinciale  competente in materia di caccia),
 dei principi contenuti negli artt. 3 e 4 della legge n. 157 del 1992.
 Si rileva inoltre, su quest'ultimo punto, il  contrasto  sia  con  il
 tassativo  divieto di uccellagione stabilito dall'art. 3 della stessa
 legge (penalmente sanzionato dall'art. 30) che  con  i  limiti  e  le
 modalita' del prelievo stabiliti dal successivo art. 4.
   Ed  infine,  si  rileva  che  le norme contenute nell'art. 6, primo
 comma, lettera mm),  che  consentono  in  ogni  tempo  la  cattura  o
 l'uccisione  di  specie  cacciabili, si porrebbero in contrasto con i
 principi stabiliti dall'art. 19 della  legge  n.  157  del  1992,  in
 quanto  non vengono osservate le garanzie di un controllo della fauna
 selvatica  effettivamente  giustificato  dai  motivi  ammissibili  ed
 appropriatamente eseguito;
     che   si   e'   costituita  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,
 concludendo per  l'inammissibilita'  o  comunque  l'infondatezza  del
 ricorso governativo;
     che in prossimita' dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
 ha  depositato  atto di rinuncia, rilevando che con legge provinciale
 del 28 novembre  1996,  n.  23  la  materia  oggetto  della  delibera
 legislativa  impugnata  e'  stata  diversamente  disciplinata,  cosi'
 eliminando ogni interesse al ricorso;
     che la rinuncia al ricorso e' stata regolarmente accettata  dalla
 provincia autonoma di Bolzano;
   Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso, seguita dalla relativa
 accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
 per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
 processo.