ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, in relazione
 agli  artt.  1,  6,  8,  11  e  13,  della legge regionale n. 040 del
 Consiglio regionale della Lombardia (Integrazioni  e  modifiche  alla
 legge  regionale  30  novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree
 regionali protette, norme  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle
 riserve,  dei  parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di
 particolare  rilevanza   naturale   ed   ambientale"   e   successive
 modificazioni),  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  il 1 ottobre
 1996, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 notificato  il  31  ottobre  1996,  depositato  in  cancelleria  l'11
 novembre 1996 ed iscritto al n. 43 del registro dei ricorsi 1996;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 giugno 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e  depositato,  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale
 n. 040  del  Consiglio  regionale  della  Lombardia  (Integrazione  e
 modifiche  alla  legge  regionale  30  novembre  1983,  n.  86 "Piano
 generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e  la
 gestione  delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche'
 delle  aree  di  particolare  rilevanza  naturale  ed  ambientale   e
 successive modificazioni"), approvata nella seduta del 16 luglio 1996
 e   riapprovata  nello  stesso  testo,  a  maggioranza  assoluta  dei
 Consiglieri regionali, nella seduta del 1 ottobre 1996;
     che la difesa erariale ha chiesto che tale legge venga dichiarata
 costituzionalmente illegittima poiche' essa, oltre a  violare  l'art.
 117  della  Costituzione,  si  pone anche in contrasto con l'art. 22,
 comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con l'art.  21,  comma
 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
     che  in  base a quest'ultima normativa il divieto di caccia, gia'
 fissato come regola per i parchi nazionali, e'  stato  imposto  anche
 per  i  parchi  regionali,  divenendo  una norma quadro alla quale la
 normativa regionale deve uniformarsi,  laddove  la  legge  impugnata,
 dettando  una  particolare ed autonoma classificazione dei parchi per
 la Regione Lombardia, ha in sostanza vulnerato  la  predetta  regola,
 limitando la vigenza del divieto di caccia alle sole riserve naturali
 ed aree a parco naturale;
     che la Regione Lombardia non si e' costituita;
   Considerato  che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto
 notificato al presidente della Giunta regionale della  Lombardia,  ha
 dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso, poiche' il Governo aveva nel
 frattempo  consentito  la  pubblicazione  della  legge  regionale   8
 novembre 1996, n. 32, la quale espressamente contiene la revoca della
 delibera oggetto di questo giudizio;
     che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto.