ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 344 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore
 di Ancona nel  procedimento  penale  a  carico  di  Scanzano  Matteo,
 iscritta  al  n.  83  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  10,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il pretore di  Ancona  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia  nella  parte  in
 cui  prevede,  a  seguito  della  sentenza n. 341 del 1994, lo stesso
 minimo edittale fissato per il piu' grave delitto di oltraggio  a  un
 pubblico  ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento
 sanzionatorio piu' severo rispetto a quello previsto per il reato  di
 ingiuria;
   Considerato,  quanto  al  primo  profilo,  che questa Corte ha gia'
 avuto modo di osservare  che  nessun  rilievo  puo'  annettersi  alla
 circostanza  che  i  reati  previsti dagli artt. 341 e 344 del codice
 penale  risultino  ora  equiparati  nel  limite  minimo  della  pena,
 giacche'  -  anche  a  voler  prescindere  dalla  inammissibilita' di
 quesiti manipolativi  sul  punto  -  l'omologazione  del  trattamento
 sanzionatorio  al  minimo  fissato  invia  generale  dall'art. 23 del
 codice penale e' proprio di  tutte  le  fattispecie  delittuose  che,
 senza  per  questo  turbare alcun valore di rango costituzionale, non
 stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravita'
 dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v.  ordinanza
 n. 162 del 1996);
     che   la  diversa  obiettivita'  giuridica  che  caratterizza  le
 fattispecie rispettivamente delineate  dagli  artt.  344  e  594  del
 codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un
 difforme regime sanzionatorio;
     che,  pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;