ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma  4,
 della  legge  29  dicembre  1990,  n. 408 (Disposizioni tributarie in
 materia di rivalutazione di beni delle imprese  e  di  smobilizzo  di
 riserve  e  fondi  in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di
 razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
 revisione  del  trattamento tributario della famiglia e delle rendite
 finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie promosso
 con ordinanza emessa il 24 gennaio 1996 dal tribunale  amministrativo
 regionale  dell'Umbria  sul ricorso proposto da Paris Mario contro il
 Ministero delle finanze ed altri, iscritta al  n.  487  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  7  maggio  1997  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  del  giudizio promosso da Mario Paris, direttore
 nella  nona  qualifica  funzionale  dei  ruoli  del  Ministero  delle
 finanze,  per  ottenere  l'annullamento  del provvedimento in data 12
 settembre 1991, con il quale il predetto dicastero lo  aveva  escluso
 dalla  partecipazione  allo  scrutinio  per merito comparativo per il
 conferimento di n. 54 posti nella qualifica di  primo  dirigente  nei
 ruoli  centrali  e  periferici  del  Ministero delle finanze, l'adito
 Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del  24
 gennaio  1996  (R.O.  n.  487  del  1996),  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma  4,  della  legge  29
 dicembre  1990,  n.  408,  nella  parte  in cui limita l'accesso alla
 nomina a primo dirigente, con la procedura dello scrutinio per merito
 comparativo, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che,  alla
 data  di  entrata  in  vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo
 quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico,  funzioni
 di reggente di uffici di livello  dirigenziale.
   La  norma impugnata, escludendo i funzionari appartenenti alla nona
 qualifica  funzionale,  anch'essi  come   il   ricorrente,   reggenti
 nell'ultimo  quadriennio,  e da almeno due anni, in virtu' di formale
 incarico, uffici  finanziari  sede  di  prima  dirigenza,  violerebbe
 anzitutto   l'art.      3  della  Costituzione,  per  il  trattamento
 ingiustificatamente discriminatorio riservato ai predetti funzionari,
 le cui posizioni sarebbero da considerare almeno equiordinate, se non
 sovraordinate, rispetto ai funzionari dei ruoli ad esaurimento.
   Osserva, al riguardo, il  collegio  rimettente  che,  alla  stregua
 dell'art.  20  del  d.P.R.  8  maggio  1987,  n.  266,  rientra nelle
 attribuzioni  del  personale  appartenente  alla  nona  qualifica  la
 sostituzione  del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonche'
 la reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione  del  dirigente
 titolare,  allo  stesso  modo in cui al personale delle qualifiche ad
 esaurimento puo' essere affidata, ai sensi dell'art. 7, ottavo comma,
 del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,  convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  27  novembre  1982, n. 873, la reggenza
 temporanea di quegli uffici  delle  amministrazioni  periferiche  del
 Ministero  delle  finanze  che per legge spetta ad un funzionario con
 qualifica di primo dirigente.  Limitazione, questa, tra  l'altro  non
 rinvenibile   nella   disciplina   relativa  ai  funzionari  di  nona
 qualifica.
   La ingiustificata discriminazione a danno del personale  dei  ruoli
 ordinari  si  porrebbe,  inoltre,  in  contrasto  con l'art. 97 della
 Costituzione, in quanto lesiva del principio  di  buon  andamento  ed
 imparzialita'  dei  pubblici  uffici,  anche  sotto  il profilo della
 realizzazione delle condizioni per l'accesso dei piu' meritevoli alle
 posizioni dirigenziali.
   Ne'  l'asserita  finalizzazione  del  beneficio  previsto  per   il
 personale  dei  ruoli ad esaurimento alla graduale soppressione delle
 relative  qualifiche  giustificherebbe  la   esclusione   di   quelle
 ordinarie   dall'accesso   alla  dirigenza,  tenuto  conto  che  tale
 esclusione  riguarda  tutti  i  posti  disponibili nella qualifica di
 primo dirigente alla data del 1 gennaio  1991  e  il  50%  di  quelli
 disponibili nel quinquennio successivo.
   Siffatta   normativa   determinerebbe,   altresi',  ad  avviso  del
 tribunale amministrativo  regionale  rimettente,  contrasto  con  gli
 artt.  35  e  36  della  Costituzione per i suoi riflessi sui profili
 della elevazione professionale del dipendente e dell'equo trattamento
 retributivo.
   2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  la   infondatezza   della
 questione,  sottolineando  la ragionevolezza della scelta legislativa
 censurata dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria.
   In proposito, ha osservato che la  possibilita'  per  i  funzionari
 delle  qualifiche  ad  esaurimento di essere preposti, in qualita' di
 reggenti, ad uffici di livello dirigenziale,  venne  introdotta  gia'
 con  l'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, al fine di ovviare
 al  problema  della   grave   carenza   di   personale   dirigenziale
 nell'amministrazione  finanziaria,  e  che  nel  corso  degli anni il
 conferimento di tali reggenze al predetto personale e'  stato  sempre
 piu'  frequente,  rivelandosi  anche un correttivo alla situazione di
 disagio in cui versava larga parte dei dipendenti di cui  si  tratta,
 ormai  quasi  tutti  preposti  ad  uffici di livello dirigenziale con
 conseguente, elevata qualificazione professionale.
   Del resto, si osserva nell'atto  di  intervento,  il  personale  in
 questione  riveste  uno  status  diverso  da  quello  dei  dipendenti
 appartenenti  alla  ex  carriera  direttiva   ed   inquadrati   nelle
 qualifiche  funzionali,  come risulta anche dal trattamento economico
 ad esso riservato, correlato  a  quello  del  personale  che  riveste
 qualifiche  dirigenziali. Inoltre, la procedura di conferimento della
 qualifica di primo dirigente  introdotta  dalla  norma  censurata  ha
 avuto,  in  realta',  un'unica  applicazione,  in  quanto la legge 29
 ottobre 1991, n. 358 di riforma dell'amministrazione  finanziaria,  e
 il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  in  materia di
 riorganizzazione del pubblico impiego, hanno disciplinato ex  novo  i
 sistemi di accesso alla dirigenza.
                         Considerato in diritto
   1.  - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art.
 20, comma 4, della legge  29  dicembre  1990,  n.  408  (Disposizioni
 tributarie  in  materia  di  rivalutazione di beni delle imprese e di
 smobilizzo di riserve e fondi  in  sospensione  di  imposta,  nonche'
 disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al
 Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia  e
 delle  rendite  finanziarie  e  per  la  revisione delle agevolazioni
 tributarie), nella parte in cui limita in via  transitoria  l'accesso
 alla  nomina  a  primo  dirigente nei ruoli centrali e periferici del
 Ministero delle finanze, con la procedura dello scrutinio per  merito
 comparativo  (di  cui all'art.  1, primo comma, della legge 10 luglio
 1984, n. 301, recante "Norme di accesso alla dirigenza statale"),  ai
 funzionari  delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata
 in vigore della legge, abbiano svolto  nell'ultimo  quadriennio,  per
 almeno  due  anni  e dietro formale incarico, funzioni di reggente di
 ufficio di livello  dirigenziale.
   Tale   norma,   escludendo  i  funzionari  appartenenti  alla  nona
 qualifica funzionale, reggenti anch'essi nell'ultimo quadriennio e da
 almeno due anni, in virtu' di  formale  incarico,  uffici  finanziari
 sede  di prima dirigenza, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente  discriminatorio
 in danno del personale della nona qualifica funzionale; con l'art. 97
 della Costituzione, per la violazione del principio di buon andamento
 e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  anche  sotto  il
 profilo della realizzazione delle condizioni per l'accesso  dei  piu'
 meritevoli  alle  posizioni dirigenziali; con gli artt. 35 e 36 della
 Costituzione,  per  i  riflessi   sui   principi   della   elevazione
 professionale del dipendente e dell'equo trattamento retributivo.
   2. - La questione e' infondata.
   2.1.  -  Al  riguardo occorre sottolineare due profili: il primo e'
 quello relativo al carattere  di  norma  transitoria,  rivestito  fin
 dall'origine  dalla disposizione denunciata, inizialmente applicabile
 ai   posti   nella   qualifica   di   primo   dirigente   disponibili
 successivamente   all'entrata  in  vigore  della  legge  (secondo  la
 giurisprudenza del Consiglio di Stato), e al 50%  di  quelli  che  si
 rendessero  disponibili  fino  al  31 dicembre 1995; ma in effetti, a
 distanza di meno di un anno,  circoscritta  ulteriormente  nella  sua
 applicazione  temporanea,  ridotta  concretamente  ad  una sola volta
 (nello scrutinio annuale per cui e' causa) per  effetto  della  nuova
 disciplina  introdotta dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 di riforma
 della  amministrazione  finanziaria  e  dal  decreto  legislativo   3
 febbraio 1993, n. 29, che hanno regolato ex novo i sistemi di accesso
 alla dirigenza.
   La  disposizione transitoria contenuta nell'art. 20, comma 4, della
 legge 24 dicembre 1990, n. 408, poi ridimensionata e  limitata  negli
 effetti  temporali  in  conseguenza  della surrichiamata legislazione
 sopravvenuta  nella  materia  (con  la  conseguente  eliminazione  di
 discrasie e applicazioni perduranti), deve essere valutata in sede di
 scrutinio  di  costituzionalita'  sia  in  base  al  suo  inserimento
 unitario nella preesistente  legislazione  di  trapasso  dei  sistemi
 ordinamentali  del  personale  del  Ministero  delle finanze, sia nel
 combinato disposto con la anzidetta successiva legislazione,  che  ha
 limitato e ridotto giuridicamente le applicazioni.
   2.2.  -  Il  secondo  profilo  riguarda la posizione soggettiva dei
 riservatari  dello  scrutinio  per  merito   comparativo,   cioe'   i
 funzionari  delle  qualifiche ad esaurimento. Costoro hanno mantenuto
 una  peculiarita'  e  temporaneita'  di  posizioni  giuridiche  e  di
 qualifica  nonche'  di trattamento economico, che si ricollegano allo
 status e alle qualifiche ad esaurimento rivestite e alle  aspettative
 di  carriera  maturate nel precedente ordinamento. I funzionari delle
 qualifiche ad esaurimento hanno conseguito un trattamento  economico,
 rapportato  in  ragione  di  una  percentuale rispetto allo stipendio
 delle qualifiche dirigenziali (art. 61 del d.P.R. 30 giugno 1972,  n.
 748)  e  hanno  continuato  ad  essere  abilitati a reggere uffici di
 livello dirigenziale (primo dirigente  e  successive  trasformazioni)
 con  la  pienezza  di  poteri (art. 17, secondo comma, della legge 24
 aprile 1980, n. 146; art.   7, ultimo comma, del  d.l.  30  settembre
 1982,  n.  688,  convertito,  con modificazioni, in legge 27 novembre
 1982, n. 873).
   Inoltre,   il  carattere  transitorio  della  norma  relativa  alle
 qualifiche ad  esaurimento,  come  conseguenza  della  posizione  nel
 precedente  ordinamento,  viene  accentuato  non tanto dalla generica
 enunciazione dei "fini della  graduale  soppressione  delle  (stesse)
 qualifiche  ad  esaurimento"  (parte  iniziale dell'art. 20, comma 4,
 della legge n. 408 del 1990) ma dal blocco dei conferimenti ulteriori
 delle suddette qualifiche (ultima proposizione dello stesso art. 20).
   3. - Completamente diversa sia per  provenienza,  sia  per  livello
 economico  e  per  status giuridico, e' la nona qualifica funzionale,
 che e' stata istituita con il d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito
 in legge 24 marzo 1986,  n.  78.  I  funzionari  che  vi  sono  stati
 inquadrati   hanno   avuto  riconosciuta  l'abilitazione  a  divenire
 reggenti di  uffici  dirigenziali  (ancorche'  senza  distinzioni  in
 relazione   alla   mutata  normativa  organizzativa  e  alla  carenza
 dirigenziale sopravvenuta) solo con il d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.
   Esiste,  pertanto,  in  relazione  alle  suddette  diversita',   il
 presupposto  perche'  il legislatore possa compiere - come in effetti
 ha fatto - la valutazione, non palesemente arbitraria ed irrazionale,
 di accordare un particolare trattamento, temporalmente  limitato,  ai
 funzionari  con  qualifiche  ad  esaurimento, che avevano, pur con la
 speciale  posizione  derivante  dalla  peculiare  qualifica,   svolto
 funzioni di responsabilita' conformemente a previsioni normative.
   Ne'  la  scelta  del legislatore di accordare, per le ragioni sopra
 enunciate, un particolare trattamento temporaneo per  l'accesso  alla
 dirigenza  dei  soggetti in possesso delle qualifiche ad esaurimento,
 puo' comportare una violazione del principio  di  buon  andamento  ed
 imparzialita'   della   pubblica   amministrazione   (art.  97  della
 Costituzione),  venendosi  a  riconoscere  un  profilo   attitudinale
 maggiore  derivante  dalla  esperienza  precedente  e dalla qualifica
 rivestita. Allo stesso modo, non  vi  puo'  essere  violazione  degli
 artt.  35  e 36 della Costituzione, quando la scelta di determinare i
 soggetti  legittimati  a  partecipare  a  particolari  e   temporanee
 procedure  selettive  per  l'accesso a funzioni superiori tiene conto
 delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e
 retributivi (cio' soprattutto  nel  settore  del  pubblico  impiego),
 riconducibili  a  profili  attitudinali  in  relazione  alle esigenze
 organizzative  del  datore  di  lavoro  (che,  in   quanto   pubblica
 amministrazione, e' vincolato da norme).