ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, a seguito della nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ha comunicato che l'assemblea, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato che quanto affermato dal sen. Erminio Boso nei confronti del sig. Giampiero Cioffredi e' opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione; conflitto promosso con atto depositato il 17 maggio 1997 ed iscritto al n. 73 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ordinanza del 16 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento alla delibera con cui il Senato ha qualificato, il 7 maggio 1997, come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, una dichiarazione attribuita al sen. Erminio Boso, secondo quanto comunicato dal Presidente del Senato con nota n. 4473/S dell'8 maggio 1997; che il Boso e' imputato del reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver offeso la reputazione di Giampiero Cioffredi con la dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, che il Senato, con la deliberazione menzionata, ha ricondotto all'insindacabilita' prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione; che il ricorrente ritiene illegittima tale delibera, perche' non puo' configurarsi come opinione espressa nell'esercizio delle funzioni il comportamento di colui che, pur assumendo di non sapere chi sia una determinata persona, la investa di epiteti lesivi della sua reputazione; Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilita' del conflitto; che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, deve ritenersi idonea per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio della tipicita' dei provvedimenti del giudice (da ultimo, v. l'ordinanza n. 339/1996); che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo sia sotto quello passivo - ad essere parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato; che, del pari, il Senato della Repubblica e' legittimato ad essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri componenti nell'esercizio delle funzioni; che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte chiamata a valutare la legittimita' della deliberazione di insindacabilita' adottata dal Senato sotto il profilo della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.