LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 16 maggio 1995 al n. 224/1995 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione a stima di esproprio ex art. 9 l.p. 19 febbraio 1993 n. 6 notificato in data 12 maggio 1995 da Inama Giuseppe, Inama Marco, Inama Luisa, Inama Fiorenza, Robol Luigina ved. Inama, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pompeati di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a stima di esproprio, attori. Contro comune di Taio, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Rosa di Trento, domiciliatario per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto. Oggetto: opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza camerale del 22 aprile 1997. F a t t o Con atto di opposizione alla stima di esproprio ex art. 9 l.p. 19 febbraio 1993 n. 6 Inama Giuseppe, Inama Marco, Inama Luisa, Inama Fiorenza e Robol Luigina ved. Inama chiedevano a questa Corte l'accertamento dell'equa indennita' convenendo in giudizio l'ente espropriante, comune di Taio. Costituitosi il contraddittorio il convenuto comune contestava quanto avversariamente dedotto e quindi disposta C.T.U. e successivo supplemento le parti hanno concluso all'udienza del 18 ottobre 1996 e quindi veniva assegnato termine fino al giorno 8 gennaio 1997 per il deposito di scritture difensive. D i r i t t o Va premesso che il supplemento di C.T.U. si e' rivelato superfluo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 2-16 dicembre 1993. Per quanto concerne il terreno espropriato, il C.T.U. ha accertato che, a fronte di un valore venale di L. 350.000 mq., la stima effettuata in base alla legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993 n. 6 applicabile al caso di specie, conduce ai diversificati valori per le porzioni in ctg A di L. 144.000 mq e per quella in ctg B di L. 115.000 mq (art. 17 legge provinciale n. 6/1993). Gli opponenti sollevano l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 17, 18, 19 della legge provinciale in oggetto perche' contrastanti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. La Corte e' dell'avviso che detta questione sia non manifestamente infondata e, nel contempo, rilevante ai fini della decisione, per cui debba essere rimessa al giudizio di codesta Corte. Invero il sistema indennitario introdotto dalla legge provinciale si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento o mediazione, con elementi di valore reale. Il che puo' condurre (come nel caso particolare conduce) ad una ingiustificata compressione dei diritti dei singoli, largamente al di sotto della soglia minima del "serio ristoro" (principio gia' affermato da codesta Corte con riferimento all'art. 42 della Costituzione). Nel caso particolare l'indennita', calcolabile ai sensi della suddetta legge provinciale, risulterebbe perfino inferiore a quella ricavabile dall'applicazione dell'art. 5-bis della legge statale n. 359 del 1992, che essendo legge di grande riforma economico-sociale, ha introdotto principi che si impongono e prevalgono (cfr. Corte cost. n. 80 del 1996) anche sugli ordinamenti regionali e provinciali. (La suddetta osservazione presuppone, s'intende, che dal conteggio di cui al citato art. 5-bis venga escluso l'ulteriore abbattimento del 40%, considerandosi che il privato non risulta esser stato, a suo tempo, posto in condizione di accettare l'indennizzo offerto: rif. Corte cost. 16 giugno 1993 n. 283). La violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva, invece, dalla prospettata discriminazione tra piu' espropriati, titolari di proprieta' nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei terreni: per cui, il proprietario di un bene situato all'interno del centro storico, (cat. A) godrebbe di un trattamento indennitario, ingiustificatamente privilegiato, rispetto a quello riservato al proprietario di un bene immediatamente adiacente, ma sito al di fuori del perimetro storico (ctg. B). D'altro canto (e tale rilievo viene qui formulato d'ufficio) l'indennizzo su base tabellare appare rigido e vincolante per il giudice, per cui non sarebbe neppure garantita all'espropriato una difesa che possa comportare, in sede giudiziale, una riparazione della lesione del diritto compresso, al di sotto della soglia del serio ristoro: con evidente violazione dell'art. 24 della Costituzione. Cio' posto, si ritiene di dover denunziare l'illegittimita' costituzionale non solo degli artt. 17, 18, 19 della legge provinciale n. 6 del 1993 (che si pongono in diretto contrasto con le citate disposizioni della Costituzione) ma altresi' degli artt. da 11 a 16 e 20 che con le prime norme confliggono indirettamente. Tali disposizioni, infatti, appaiono strettamente collegate a quelle di cui agli artt. 17, 18, 19; talche', ove queste ultime venissero abrogate e fossero (automaticamente) sostituite dal disposto di cui al citato art. 5-bis della legge nazionale n. 359/1992, si creerebbe grave scoordinamento normativo, con insolubili problemi di concreta applicabilita'.