LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  in  primo
 grado  iscritta  a  ruolo  in data 16 maggio 1995 al n. 224/1995 r.g.
 promossa con atto di citazione in opposizione a stima di esproprio ex
 art. 9 l.p. 19 febbraio 1993 n. 6 notificato in data 12  maggio  1995
 da  Inama  Giuseppe,  Inama Marco, Inama Luisa, Inama Fiorenza, Robol
 Luigina ved. Inama, tutti rappresentati e difesi dall'avv.  Francesco
 Pompeati di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto  di
 citazione in opposizione a stima di esproprio, attori.
   Contro   comune  di  Taio,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Rosa di Trento, domiciliatario
 per delega a margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,
 convenuto.
   Oggetto:  opposizione stima indennita' di esproprio. Causa ritenuta
 in decisione all'udienza camerale del 22 aprile 1997.
                               F a t t o
   Con atto di opposizione alla stima di esproprio ex art. 9 l.p.   19
 febbraio  1993  n.  6 Inama Giuseppe, Inama Marco, Inama Luisa, Inama
 Fiorenza e  Robol  Luigina  ved.  Inama  chiedevano  a  questa  Corte
 l'accertamento  dell'equa  indennita'  convenendo  in giudizio l'ente
 espropriante, comune di Taio.
   Costituitosi il  contraddittorio  il  convenuto  comune  contestava
 quanto  avversariamente dedotto e quindi disposta C.T.U. e successivo
 supplemento le parti hanno concluso all'udienza del 18 ottobre 1996 e
 quindi veniva assegnato termine fino al giorno 8 gennaio 1997 per  il
 deposito di scritture difensive.
                             D i r i t t o
   Va  premesso  che il supplemento di C.T.U. si e' rivelato superfluo
 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 442  del  2-16
 dicembre 1993.
   Per  quanto concerne il terreno espropriato, il C.T.U. ha accertato
 che, a fronte di un  valore  venale  di  L.  350.000  mq.,  la  stima
 effettuata  in base alla legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993
 n. 6 applicabile al caso di specie, conduce ai  diversificati  valori
 per le porzioni in ctg A di L. 144.000 mq e per quella in ctg B di L.
 115.000 mq (art. 17 legge provinciale n. 6/1993).
   Gli    opponenti    sollevano    l'eccezione    di   illegittimita'
 costituzionale degli artt. 17, 18,  19  della  legge  provinciale  in
 oggetto perche' contrastanti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
   La  Corte e' dell'avviso che detta questione sia non manifestamente
 infondata e, nel contempo, rilevante ai fini della decisione, per cui
 debba essere rimessa al giudizio di codesta Corte.
   Invero il sistema indennitario introdotto dalla  legge  provinciale
 si  incentra  su  parametri  tabellari,  senza  alcun  collegamento o
 mediazione, con elementi di valore reale.
   Il che puo' condurre (come nel caso  particolare  conduce)  ad  una
 ingiustificata compressione dei diritti dei singoli, largamente al di
 sotto  della  soglia  minima  del  "serio  ristoro"  (principio  gia'
 affermato  da  codesta  Corte  con  riferimento  all'art.  42   della
 Costituzione).
   Nel  caso  particolare  l'indennita',  calcolabile  ai  sensi della
 suddetta legge provinciale, risulterebbe perfino inferiore  a  quella
 ricavabile  dall'applicazione  dell'art. 5-bis della legge statale n.
 359 del 1992, che essendo legge di grande riforma  economico-sociale,
 ha  introdotto  principi  che  si  impongono e prevalgono (cfr. Corte
 cost.  n.  80  del  1996)  anche  sugli   ordinamenti   regionali   e
 provinciali.
   (La  suddetta osservazione presuppone, s'intende, che dal conteggio
 di cui al citato art. 5-bis venga  escluso  l'ulteriore  abbattimento
 del 40%, considerandosi che il privato non risulta esser stato, a suo
 tempo,  posto  in condizione di accettare l'indennizzo offerto:  rif.
 Corte cost. 16 giugno 1993 n. 283).
   La violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva, invece,  dalla
 prospettata   discriminazione   tra  piu'  espropriati,  titolari  di
 proprieta' nella  stessa  zona,  a  seguito  di  una  classificazione
 convenzionale  rimessa  a  scelte  urbanistiche disancorate dal reale
 valore dei terreni:   per cui, il proprietario  di  un  bene  situato
 all'interno  del  centro storico, (cat. A) godrebbe di un trattamento
 indennitario, ingiustificatamente  privilegiato,  rispetto  a  quello
 riservato  al  proprietario  di  un bene immediatamente adiacente, ma
 sito al di fuori del perimetro storico (ctg. B).
   D'altro canto  (e  tale  rilievo  viene  qui  formulato  d'ufficio)
 l'indennizzo  su  base  tabellare  appare  rigido e vincolante per il
 giudice, per cui non sarebbe neppure  garantita  all'espropriato  una
 difesa  che  possa  comportare,  in  sede giudiziale, una riparazione
 della lesione del diritto compresso, al di  sotto  della  soglia  del
 serio   ristoro:      con  evidente  violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione.  Cio'   posto,   si   ritiene   di   dover   denunziare
 l'illegittimita' costituzionale non solo degli artt. 17, 18, 19 della
 legge  provinciale n. 6 del 1993 (che si pongono in diretto contrasto
 con le citate disposizioni  della  Costituzione)  ma  altresi'  degli
 artt.   da  11  a  16  e  20  che  con  le  prime  norme  confliggono
 indirettamente.
   Tali  disposizioni,  infatti,  appaiono  strettamente  collegate  a
 quelle  di  cui  agli  artt.  17,  18, 19; talche', ove queste ultime
 venissero  abrogate  e  fossero  (automaticamente)   sostituite   dal
 disposto  di  cui  al  citato  art.  5-bis  della  legge nazionale n.
 359/1992, si creerebbe grave scoordinamento normativo, con insolubili
 problemi di concreta applicabilita'.