ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Urbano Andreotti ed altri, iscritta al n. 1357 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazione delle norme sullo smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1995, ma pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti); che il decreto-legge denunciato - che segue a una serie di decreti-legge reiterati con contenuto parzialmente diverso - ad avviso del giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77 della Costituzione, perche' la reiterazione per circa un anno di diversi decreti-legge nella stessa materia denoterebbe la mancanza dei requisiti costituzionali di necessita' ed urgenza e sottrarrebbe al Parlamento la esclusiva competenza a disciplinare la materia penale, con carattere di stabilita' e durevolezza, ed a regolare con legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui sostanziale protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece, determinare effetti definitivi, quale il giudicato; Considerato che il decreto-legge denunciato non e' stato convertito in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i suoi effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n. 575; che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti e' stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato per dare attuazione, tra l'altro, alle direttive della Comunita' economica europea 91/156 e 91/689; che la disciplina della materia risulta per piu' aspetti mutata rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (art. 56); che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili attinenti alla decretazione d'urgenza, e' opportuno che gli atti siano restituiti al giudice rimettente perche' possa valutare se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.