ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti
 del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo
 dei residui derivanti da cicli di  produzione  o  di  consumo  in  un
 processo  produttivo  o  in  un  processo  di combustione, nonche' in
 materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il
 14 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara  nel  procedimento  penale  a
 carico di Urbano Andreotti ed altri, iscritta al n. 1357 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1 ottobre 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento  penale  per  violazione
 delle  norme sullo smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982,
 n. 915), il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il  14  febbraio
 1995,  ma  pervenuta  alla  Corte  il  17 dicembre 1996, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e seguenti del
 d.-l.  7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in  materia  di  riutilizzo
 dei  residui  derivanti  da  cicli  di  produzione o di consumo in un
 processo produttivo o in  un  processo  di  combustione,  nonche'  in
 materia di smaltimento dei rifiuti);
     che  il  decreto-legge  denunciato  -  che  segue  a una serie di
 decreti-legge reiterati  con  contenuto  parzialmente  diverso  -  ad
 avviso  del  giudice  rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77
 della Costituzione, perche' la reiterazione  per  circa  un  anno  di
 diversi  decreti-legge  nella  stessa materia denoterebbe la mancanza
 dei requisiti costituzionali di necessita' ed urgenza e  sottrarrebbe
 al  Parlamento  la  esclusiva  competenza  a  disciplinare la materia
 penale, con carattere di stabilita' e durevolezza, ed a regolare  con
 legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui
 sostanziale  protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece,
 determinare effetti definitivi, quale il giudicato;
   Considerato che il decreto-legge denunciato non e' stato convertito
 in legge nei termini previsti dall'art. 77 della  Costituzione  ed  i
 suoi  effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n.
 575;
     che,  successivamente  alla  proposizione  della   questione   di
 legittimita' costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti e'
 stata  disciplinata  dal  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
 emanato per  dare  attuazione,  tra  l'altro,  alle  direttive  della
 Comunita' economica europea 91/156 e 91/689;
     che  la  disciplina della materia risulta per piu' aspetti mutata
 rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato
 in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti  e  di  sanzioni
 (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982,
 n. 915 (art. 56);
     che,  indipendentemente  da ogni valutazione in ordine ai profili
 attinenti alla decretazione d'urgenza,  e'  opportuno  che  gli  atti
 siano  restituiti  al  giudice  rimettente perche' possa valutare se,
 essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997,  il
 quadro  normativo  complessivo,  la  questione  sollevata sia tuttora
 rilevante nel giudizio principale.