ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della regione
 Liguria,  approvata  in  seconda  deliberazione  il   28 maggio 1996,
 recante "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11  (Norme
 per   l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in
 materia di igiene e sanita'  pubblica,  vigilanza  sulle  farmacie  e
 polizia  veterinaria)",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri notificato il 18 giugno  1996,  depositato  in
 Cancelleria  il  24  successivo,  ed  iscritto  al n. 29 del registro
 ricorsi 1996.
   Visto l'atto di costituzione della regione Liguria;
   Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1997 il  giudice  relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Oscar Fiumara per il ricorrente, e
 l'avvocato Orlando Sivieri per la regione  Liguria.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura dello Stato, con ricorso in via principale ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale della legge della regione
 Liguria, approvata  in  seconda  deliberazione  il  28  maggio  1996,
 recante  "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme
 per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  in
 materia  di  igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e
 polizia veterinaria)", nella parte in cui identifica quale "luogo  di
 commissione della violazione" quello in cui essa viene accertata.
   Il  ricorrente richiama come precedente la sentenza n. 375 del 1993
 di questa Corte, che riguarda i limiti della  legislazione  regionale
 in  tema  di  sanzioni amministrative. L'art. 17, quinto comma, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone che  l'ufficio  competente  a
 ricevere  il  rapporto sulla violazione, e a irrogare la sanzione, e'
 quello del luogo in cui e' stata commessa  la  violazione;  la  Corte
 aveva quindi dichiarato illegittimo l'art. 4 della legge regionale n.
 11  del  1983  che,  violando tale principio, disponeva diversamente.
 Ora,  il  Consiglio  regionale  ha  sostituito  l'art.   4,   citato,
 stabilendo  che  per luogo di commissione della violazione si intende
 quello in cui essa e' stata accertata, ma in tal modo sarebbe incorso
 negli  stessi  vizi  di  legittimita'  costituzionale.  La  relazione
 illustrativa  del  disegno  di  legge  regionale  in  esame invoca un
 orientamento della Corte di  cassazione  (sezioni  unite  civili,  17
 giugno  1988,  n.  4131), che invero concerne - l'osservazione e' del
 Presidente del Consiglio dei Ministri -  le  violazioni  a  carattere
 permanente,  per  le  quali il "luogo di commissione" e' identificato
 nel  "luogo  dell'accertamento",  trattandosi  in  quel  caso   della
 circolazione  senza  carta  abilitante di un autoveicolo che prima di
 essere fermato  da  un  organo  di  polizia  nel  territorio  di  una
 provincia  aveva  percorso,  nelle stesse condizioni, altri territori
 provinciali. Tutto cio', cosi' conclude il ricorso,  non  intacca  il
 principio  secondo  cui  la competenza all'irrogazione della sanzione
 spetta all'autorita' del luogo di commissione dell'illecito, che  non
 coincide, necessariamente, con quello dell'accertamento.
   2. - E' intervenuto il Presidente della Regione Liguria, sostenendo
 l'infondatezza  del  ricorso  e affermando che la sentenza n. 375 del
 1993 ha messo in luce un elemento di contraddittorieta'  (fra  l'art.
 4  della  legge  regionale  n.  11  del  1983  e l'art. 7 della legge
 regionale n. 45 del 1982), superato dall'attuale novella dell'art. 4.
                        Considerato in diritto
   1. -  La  regione  Liguria,  con  la  legge  approvata  in  seconda
 deliberazione  il  28  maggio  1996,  recante  "Modifiche  alla legge
 regionale 14 aprile 1983,  n.  11  (Norme  per  l'applicazione  delle
 sanzioni  amministrative  pecuniarie,  in materia di igiene e sanita'
 pubblica, di vigilanza sulle farmacie  e  polizia  veterinaria)",  ha
 sostituito  l'art. 4 di detta legge regionale, dichiarato illegittimo
 da questa Corte con la sentenza n. 375 del 1993, nella parte  in  cui
 prevedeva   quale  organo  competente  all'esercizio  delle  funzioni
 regionali   per   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
 pecuniarie,  ai  sensi della l.-r. 2 dicembre 1982, n. 45, il sindaco
 del comune nel cui  territorio  la  violazione  e'  stata  accertata,
 anziche'  far  riferimento  al  luogo di commissione della violazione
 stessa.
   Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ritiene  che  la  nuova
 formulazione  dell'art. 4 sia egualmente illegittima, alla luce degli
 artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, e richiama come  precedente  la
 citata sentenza n. 375  del 1993.
   2. - La questione e' fondata.
   Questa   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   4 della legge  regionale  14  aprile  1983,  n.  11,  per
 violazione  degli  artt.  3  e  117 della Costituzione. La competenza
 regionale   per   l'applicazione   delle   sanzioni   amministrative,
 pacificamente  riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v.,
 ad  esempio,  la  sentenza  n.   1034   del   1988),   e'   vincolata
 all'osservanza   dei  principi  fondamentali  posti  dal  legislatore
 statale,  con  specifico  riguardo   agli   uffici   territorialmente
 competenti  all'applicazione.  L'art. 17 della legge n. 689 del 1981,
 secondo cui l'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo
 dove e' stata commessa la violazione, e'  principio  fondamentale  ai
 sensi dell'art. 117 della Costituzione.
   L'art.   4  della  legge  regionale  del  1983,  inoltre,  derogava
 incongruamente  alla  disciplina  generale  sull'applicazione   delle
 sanzioni amministrative, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982,
 n.  45, che, all'art.  7, ultimo comma, individua correttamente quale
 "ente competente per territorio a ricevere  il  rapporto  quello  del
 luogo  in  cui  e'  stata  commessa  la violazione", e in questo modo
 determinava una contraddizione all'interno della stessa  legislazione
 regionale,   in  violazione  del  canone  di  razionalita'  normativa
 (sentenza n. 375 del 1993).
   Siffatte  considerazioni  vanno  ora  ribadite.   Non   rileva   la
 giurisprudenza  ordinaria,  menzionata  dalla  difesa  della Regione,
 sull'individuazione del luogo in cui e' stata commessa la  violazione
 di  precetti  del  codice  della  strada,  e  tanto  meno  la diversa
 formulazione della norma  approvata  dal  Consiglio  regionale  della
 Liguria:  mentre  la  versione originaria dell'art. 4 aveva almeno il
 pregio della chiarezza,  identificando  quale  organo  competente  il
 "sindaco  del  comune  nel  cui  territorio  la  violazione  e' stata
 accertata",  il  nuovo  testo  fa  si'  riferimento  al   "luogo   di
 commissione"  della  violazione,  ma  poi,  con  un comma aggiuntivo,
 stabilisce surrettiziamente che esso sia quello dell'accertamento.
   Si  ripropone,  cosi',  la  lesione  degli  artt.  3  e  117  della
 Costituzione;  di  qui,  l'illegittimita'  costituzionale del secondo
 comma dell'art.   4,  come  riformulato  dalla  legge  approvata  dal
 Consiglio regionale della Liguria nella seduta del 28 maggio 1996.