ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse: 1) il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da Gerard Michel Andre' ed altra contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; 2) il 26 marzo 1996 dal pretore di Aosta sul ricorso proposto da Darlet Martine contro il presidente della Giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al n. 1109 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto in fatto 1. - Il pretore di Aosta, in giudizi di opposizione promossi ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Premette il giudice a quo che l'infrazione contestata riguarda un veicolo sprovvisto di carta di circolazione, munito di una provvisoria di tipo "WW", non regolare per la stessa legge francese, perche' proveniente dall'acquirente. L'accertamento della violazione descritta comporta la confisca del veicolo (art. 93, comma 7, codice della strada), ma il pretore ritiene che l'automatica applicazione di tale sanzione violi il principio di ragionevolezza, perche' non consente di discriminare situazioni differenti; vi sarebbe altresi' lesione del canone di ragionevolezza sotto il profilo dell'eccessiva gravita' della sanzione. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nel senso dell'inammissibilita' - perche' l'ordinanza non motiverebbe congruamente sul parametro invocato - e, comunque, della non fondatezza: il legislatore non ha infatti oltrepassato l'ambito di discrezionalita' che gli compete, e la confisca amministrativa non e' assimilabile a quella penale, dal momento che il ricavato dalla vendita del veicolo sequestrato e' devoluto all'avente diritto, previa detrazione delle somme corrispondenti alla sanzione pecuniaria e alle spese di trasporto e di custodia. In ogni caso, la norma denunciata - conclude l'Avvocatura - trae origine dalla necessita' di impedire la circolazione di veicoli che non siano in regola con le norme di sicurezza, in particolare quelle sull'omologazione e i collaudi. Considerato in diritto Il pretore di Aosta, con due ordinanze di analogo contenuto che vanno riunite e decise con unica sentenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. La questione non e' fondata. Non e' pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla ragionevolezza e proporzionalita' della confisca obbligatoria, che riguardano veicoli privi, si', della carta di circolazione, ma immatricolati, e dunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (sentenza n. 371 del 1994) o comunque dotati di carta di circolazione prorogabile (sentenza n. 110 del 1996). Nel caso in esame i veicoli confiscati erano provvisti soltanto di una carta provvisoria proveniente dall'acquirente, non regolare per la stessa legge francese, secondo quanto risulta dalle ordinanze di rimessione, si' che non vale la ratio decidendi delle sentenze menzionate. Ne' puo' trovare accoglimento la richiesta del giudice rimettente di apprezzare le diverse situazioni, distinguendo l'ipotesi della circolazione di un veicolo oggettivamente pericoloso, o di cui sia palese la provenienza delittuosa, rispetto a quella di altri per i quali sia possibile ottenere l'autorizzazione alla circolazione: per superare il lamentato "automatismo" sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento. Ma e' del tutto evidente che siffatta pronuncia additiva finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalita' legislativa. Il giudice a quo accenna, infine, all'eccessiva gravita' della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata: se tale controllo di ragionevolezza e proporzionalita' e', in via generale, ammissibile (v. la citata sentenza n. 371 del 1994), e' pur vero che il rimettente non offre, in concreto, elementi a supporto del ventilato profilo di illegittimita' costituzionale.