ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso
 con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, sezione
 distaccata di Morbegno, nel procedimento penale  a  carico  di  Gatti
 Luigi,  iscritta  al  n. 886 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  4  giugno  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento penale a carico di un
 imputato del reato di corruzione di minorenni, previsto dall'abrogato
 art. 530 del codice penale, il pretore di Sondrio, sezione distaccata
 di Morbegno, con ordinanza emessa il 6  giugno  1996  e  pervenuta  a
 questa Corte il 17 luglio 1996, ha sollevato, su istanza del pubblico
 ministero,  questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli  artt.  2,  29,  primo  comma,  31,  secondo  comma,  e 32 della
 Costituzione, dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66  (Norme
 contro  la  violenza  sessuale), nella parte in cui abroga detto art.
 530 del codice penale;
     che,  secondo  il  remittente,  la  questione  e'  rilevante   in
 relazione  alla  richiesta,  avanzata dalla difesa, di pronunciare in
 camera di consiglio sentenza  di  non  doversi  procedere  a  termini
 dell'art.  469  del  codice  di  procedura  penale,  data  l'espressa
 abrogazione, disposta  dall'art.  1  della  legge  n.  66  del  1996,
 dell'art.  530  del codice penale, che prevedeva e puniva il reato di
 corruzione  di  minorenni,   contestato   all'imputato,   maggiorenne
 all'epoca  dei fatti, per aver compiuto atti sessuali con una persona
 di eta' compresa fra quattordici e sedici anni;
     che, ad avviso del giudice a quo,  poiche'  non  potrebbe  essere
 riconosciuta  all'infrasedicenne  la  piena disponibilita' dei propri
 atteggiamenti e delle proprie condotte in campo sessuale, la legge n.
 66 del 1996, che pur accorda una maggiore tutela ai minori contro gli
 abusi  sessuali,  anche  attraverso  la  introduzione   della   nuova
 fattispecie  delittuosa  degli  atti  sessuali  con minorenne, di cui
 all'art. 609-quater  del  codice  penale,  avrebbe  irragionevolmente
 aperto un vuoto di tutela del minore di eta' compresa fra quattordici
 e  sedici  anni,  depenalizzando - attraverso l'abrogazione dell'art.
 530 e la configurazione della piu' ristretta fattispecie  di  cui  al
 nuovo  art. 609-quinquies del codice penale - la consumazione di atti
 sessuali nei confronti, o in  presenza,  di  minore  di  eta'  fra  i
 quattordici  e  i  sedici  anni, purche' consenziente e non legato al
 soggetto  attivo  dai  rapporti  familiari,  di  affidamento   o   di
 convivenza  che valgono, ai sensi del nuovo art. 609-quater numero 2,
 del codice penale, a rendere punibile il compimento di atti  sessuali
 con persona infrasedicenne;
     che,  secondo  il  remittente,  il  quale  condivide  l'eccezione
 sollevata dal pubblico ministero,  l'abrogazione  dell'art.  530  del
 codice   penale   contrasterebbe   anzitutto   con   l'art.  2  della
 Costituzione, che tutela il diritto dell'adolescente di eta' compresa
 fra quattordici e sedici anni di  essere  lasciato  crescere  con  il
 rispetto che gli compete;
     che  sarebbero  altresi'  violati  i  diritti della famiglia come
 societa' fondata sul matrimonio,  riconosciuti  dall'art.  29,  primo
 comma,  della  Costituzione:  contrasterebbe  infatti  con  la tutela
 psicologica ed etica della famiglia  l'accollare  preventivamente  ai
 genitori  "il  rischio  della liceita' penale del divenire il proprio
 figlio o figlia oggetto di appetito o perverso desiderio sessuale  di
 un  individuo  anche in eta' avanzata, in assenza dei presupposti dei
 casi limite della costrizione mediante violenza, minaccia o abuso  di
 autorita',   di  cui  al  nuovo  art.  609-bis  e  delle  circostanze
 aggravanti di cui all'art. 609-ter del codice penale";
     che si verificherebbe, sempre ad avviso  del  giudice  a  quo  un
 contrasto  con  l'art.  31,  secondo  comma,  della Costituzione, che
 imponendo la protezione della gioventu' si  riferisce  alle  persone,
 diverse  dai  bambini,  non ancora adulte, le quali potrebbero essere
 pregiudicate da esperienze sessuali abusivamente indotte;
     che, infine, sarebbe  compromessa  l'esigenza  che  l'adolescente
 fruisca  "di tutte le possibilita' per portare a compimento il suo io
 in fieri e maturare secondo le sue proiezioni senza  che  nessuno  lo
 disturbi  lungo il suo difficile cammino", onde sarebbe violato anche
 il  principio  costituzionale di tutela della salute, di cui all'art.
 32 della Costituzione;
   Considerato  che  la  questione  sollevata  investe  la  norma   di
 abrogazione  espressa  dell'art.  530  del  codice penale - contenuta
 nell'art. 1 della legge n. 66 del 1996 - che avrebbe  determinato  il
 venir  meno della tutela penale dell'adolescente di eta' compresa fra
 quattordici e sedici anni:  e  dunque  tende  ad  una  pronuncia  che
 ripristini la fattispecie incriminatrice abrogata;
     che,  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa Corte, e'
 inammissibile, in  quanto  contrasta  con  il  principio  di  stretta
 legalita'  in  materia  di  reati  e  di  pene, sancito dall'art. 25,
 secondo comma, della  Costituzione,  una  questione  di  legittimita'
 costituzionale  il  cui  accoglimento  si  concreti  nella creazione,
 ovvero  nel  ripristino,  di  fattispecie  incriminatrici  diverse  o
 ulteriori rispetto a quelle configurate dal legislatore (sentenze nn.
 42 del 1977 e 108 del 1981; ordinanza n. 288 del 1996);
     che,  nella  specie, non sono stati prospettati profili o ragioni
 tali da indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento;
     che  pertanto   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.