ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma  1,
 e  604,  comma  4,  del  codice  di  procedura  penale,  promosso con
 ordinanza emessa il  26  novembre  1996  dal  tribunale  militare  di
 Cagliari nel procedimento penale a carico di Giuseppe Tozio, iscritta
 al  n.  61  del  registro  ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  9,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  18  giugno  1997  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  26 novembre 1996 nel corso di un
 procedimento penale nei confronti di un militare, imputato dei  reati
 di  forzata  consegna  e  lesione personale, il tribunale militare di
 Cagliari ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24,  secondo
 comma,  della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale:
 a) dell'art.  34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte  in  cui  non
 prevede  che  chi ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa
 partecipare al giudizio di rinvio a  seguito  di  annullamento  della
 sentenza  da  parte del giudice d'appello; b) dell'art. 604, comma 4,
 cod. proc.   pen., nella parte in  cui  prevede  che  il  giudice  di
 appello,  se  accerta  una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod.
 proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della  sentenza  di  primo
 grado,  debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e'
 verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto  previsto  dal
 comma  8  dello  stesso  art.  604,  ad  altra  sezione  dello stesso
 tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino.
   Il giudice rimettente segnala di avere gia' emesso,  nei  confronti
 dello  stesso  imputato  e  per  i  medesimi  reati,  una sentenza di
 condanna, dichiarata poi nulla dalla Corte militare d'appello  -  che
 aveva  quindi  rinviato  gli  atti  al  giudice di primo grado per la
 prosecuzione del giudizio - per un vizio della notifica  all'imputato
 contumace  del  verbale di dibattimento con la nuova contestazione di
 un reato concorrente.
   Il tribunale militare di Cagliari rileva che  la  composizione  del
 collegio  e'  la  stessa  esistente  al  verificarsi  della  nullita'
 processuale, giacche'  devono  concorrere  alla  deliberazione  della
 sentenza   gli   stessi  giudici  che  hanno  partecipato  all'intero
 dibattimento (art.   525, comma  2,  cod.  proc.  pen.).  Difatti  il
 giudice  d'appello, quando annulla una sentenza del tribunale per una
 delle nullita' indicate nell'art. 179 cod.  proc.  pen.,  dispone  la
 trasmissione  degli  atti  allo  stesso  tribunale  che  ha emesso la
 sentenza annullata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).
   Lo stesso giudice rimettente ricorda che l'art. 34, comma  1,  cod.
 proc.  pen.  stabilisce  che  il  giudice  il quale ha pronunciato la
 sentenza in  un  grado  del  procedimento  non  puo'  partecipare  al
 giudizio  di  rinvio  dopo  l'annullamento,  ma  ritiene  che  questa
 incompatibilita' si riferisca soltanto ai  casi  di  annullamento  da
 parte   della  Corte  di  cassazione  (art.  627  cod.  proc.  pen.).
 Mancherebbe, invece, la previsione  dell'incompatibilita'  anche  nel
 caso  del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza
 di primo grado da parte del giudice di appello,  e  questa  omissione
 rappresenterebbe un'anomalia legislativa in contrasto con gli artt. 3
 e 24, secondo comma, della Costituzione. Difatti, il giudice di primo
 grado   si   sarebbe  gia'  pronunciato  nel  merito,  maturando  una
 convinzione che difficilmente lo farebbe pervenire ad  una  pronuncia
 diversa   da  quella  di  condanna,  gia'  emessa  e  successivamente
 annullata, tanto piu' quando non debba essere esperita una  ulteriore
 attivita'  istruttoria.  Mentre  il  diritto  inviolabile  di  difesa
 implica,  quale   principio   fondamentale   del   giusto   processo,
 l'imparzialita'  del  giudice:  la  funzione di giudicare deve essere
 esercitata da soggetti sgombri da convinzioni precostituite in ordine
 alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del  giudizio  in
 occasione di decisioni precedentemente adottate.
   La   dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale  dovrebbe
 coinvolgere,  oltre  che  la  disciplina  dell'incompatibilita'   del
 giudice  (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.), anche quella del rinvio
 degli atti in caso di dichiarazione di nullita' da parte del  giudice
 d'appello (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).
   2.  -  Nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata.
   L'Avvocatura non condivide la premessa interpretativa  dalla  quale
 muove il giudice rimettente, giacche' l'art. 604, comma 4, cod. proc.
 pen.  potrebbe  essere  inteso nel senso che il rinvio che il giudice
 d'appello dispone al giudice che procedeva quando si e' verificata la
 nullita' si  riferisca  all'ufficio  giudiziario,  e  non  gia'  alle
 persone  fisiche  che lo compongono. Inoltre l'art. 34, comma 1, cod.
 proc. pen. riproduce, nella sostanza, l'art.  61,  primo  comma,  del
 codice  in  precedenza  vigente,  in  relazione  al  quale  era sorta
 discussione se l'incompatibilita' che quella  disposizione  prevedeva
 riguardasse anche le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di
 primo  grado  a  seguito  di  nullita'  della sentenza dichiarata dal
 giudice d'appello.  La Corte di cassazione, a sezioni unite,  si  era
 pronunciata  a  favore  della  soluzione estensiva, affermando che il
 rinvio allo stesso giudice si riferiva all'ufficio giudiziario e  non
 alle  persone  fisiche  che lo compongono. Ad avviso dell'Avvocatura,
 questa interpretazione deve essere data anche all'art. 34 del  codice
 di procedura penale vigente, giacche', in mancanza di un orientamento
 interpretativo  consolidato,  va  preferita la interpretazione che si
 adegua al dettato della Costituzione.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 disciplina  dell'incompatibilita'  del  giudice per atti compiuti nel
 procedimento.
   Il tribunale militare di Cagliari interpreta  la  disposizione  che
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio  di  rinvio  dopo
 l'annullamento  il  giudice  che  ha  pronunciato,   o   concorso   a
 pronunciare,  la  sentenza  annullata  (art.  34, comma 1, cod. proc.
 pen.)  come  riferita  esclusivamente  all'annullamento  con   rinvio
 disposto   dalla   Corte  di  cassazione.  Ritiene,  quindi,  che  la
 cognizione nel giudizio di rinvio a  seguito  di  annullamento  della
 sentenza  da  parte della corte d'appello rimanga agli stessi giudici
 che hanno pronunciato la sentenza annullata, ma dubita  che  l'omessa
 previsione  dell'incompatibilita'  anche per questo caso possa essere
 in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con  il
 diritto  inviolabile  di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.),
 giacche' verrebbe  meno  l'imparzialita'  del  giudice,  che  implica
 l'assenza  di  convinzioni  precostituite  in  ordine alla materia da
 decidere, formatesi in fasi diverse  del  giudizio  in  occasione  di
 decisioni  precedentemente  adottate.  Mentre,  in  questo  caso, gli
 stessi giudici si sarebbero pronunciati nei  confronti  del  medesimo
 imputato e nel merito dello stesso reato.
   Il   dubbio   di   legittimita'   costituzionale   e'  prospettato,
 denunciando la violazione delle stesse  disposizioni  costituzionali,
 anche  per  l'art.  604,  comma  4, cod. proc. pen., che, nel caso di
 annullamento in appello della sentenza di primo  grado  per  nullita'
 assolute  (art.    179 cod. proc. pen.), prevede il rinvio degli atti
 allo stesso giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'
 e non ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al
 tribunale piu' vicino, come e' invece  disposto  per  altri  casi  di
 annullamento  della  sentenza di primo grado (art. 604, comma 8, cod.
 proc. pen.).
   2. - La questione e' infondata, non essendo esatto  il  presupposto
 interpretativo    posto   a   base   del   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale.
   L'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nello stabilire che il giudice
 che ha pronunciato o concorso a pronunciare  una  sentenza  non  puo'
 "partecipare   al   giudizio  di  rinvio  dopo  l'annullamento",  non
 distingue l'annullamento della sentenza ed il rinvio  disposti  dalla
 Corte  di  cassazione  dall'annullamento e dal rinvio disposti da una
 corte d'appello.
   Nella prospettiva del  giudice  chiamato  a  giudicare,  la  regola
 dell'incompatibilita',  secondo  il  significato proprio delle parole
 che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di  rinvio  a
 seguito  di annullamento della sentenza, e cio' in corrispondenza con
 la finalita' del regime delle  incompatibilita',  che  specificamente
 esclude  che  lo  stesso  giudice  possa  pronunciarsi piu' volte nel
 merito dello stesso giudizio.
   Questa interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma  1,
 cod.   proc.   pen.   non  e'  contraddetta  dalla  disciplina  della
 trasmissione degli atti al  giudice  di  primo  grado  da  parte  del
 giudice  di appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata
 (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.). Il rinvio degli atti al giudice
 che procedeva quando si e' verificata la nullita'  non  esclude  che,
 cosi'  individuato  l'ufficio  giudiziario competente per l'ulteriore
 corso del procedimento, valgano poi, quanto  alla  partecipazione  al
 giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non
 l'ufficio  chiamato  a giudicare ma la persona che, nel singolo caso,
 e'  investita  delle  relative  funzioni,  perche'  in  concreto  sia
 garantita l'imparzialita' del giudizio.
   Anche  se  questa  interpretazione  fosse  solo  una  delle diverse
 consentite dalle  disposizioni  denunciate,  essa  dovrebbe  comunque
 essere   preferita,   in   rispondenza   ai  principi  costituzionali
 richiamati dall'ordinanza di rinvio.